IN QUESTO NUMERO
Numero 2 - Febbraio 2013
Numero 2 Febbraio 2013

Questioni aperte: l'applicazione dei diritti europei

Rispettare i diritti europei e applicarli in tutta la legislazione, compresa quella scolastica. Intervista all' Avvocato Tommaso De Grandis, dell' Ufficio legale della FGU


27 Gennaio 2013 | di Redazione

Questioni aperte: l'applicazione dei diritti europei
Avvocato De Grandis, il nuovo governo dovrà rispettare diversi Diritti che la Corte Europea ha sancito. Esiste una obbligatorietà della loro applicazione e da cosa deriva?
La Corte europea dei diritti umani è l'organo di protezione dei diritti della persona istituito dalla convenzione EDU, stipulata a Roma il 4 novembre 1950 nell'ambito del Consiglio d'Europa.
Le sentenze della Corte hanno un'efficacia plurima: costituiscono ''res iudicata'', ossia autorità di cosa giudicata e forza obbligatoria tra le parti e deve essere eseguita; e valore di ''res interpretata'', nel senso che impongono un vincolo agli Stati membri di uniformarsi alla giurisprudenza di Strasburgo, anche se trattate in controversie nelle quali essi non sono stati parte.
Le norme di riferimento principali in materia sono tre: l'art. 4, recante'' Proibizione della schiavitù del lavoro forzato''; l'art. 14, recante''Divieto di discriminazione'' e l'art.1, riguardante la ''Protezione della proprietà''.
In disparte l'art. 6 della Convenzione, relativo al ''giusto processo'', di portata più generale e tuttavia richiamato nelle pronunce Cedu in materia di tutela del diritto del lavoro.



Quali sono i principali diritti tutelati dalla corte europea?
Tra i principi tutelati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo( Fonte: Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del ruolo, rel. n.112 del 7.06.2012) nella specifica materia si segnalano quelli volti alla:

- Tutela della dignità umana e professionale
L'art. 1 della Carta che regola il valore della dignità umana, che include anche la dignità professionale, e l'art. 15 che tutela la libertà professionale come diritto inviolabile nell'ambito dell'espressione del valore della libertà. Tali principi comunitari sono stati richiamati nella sentenza della Cassazione civile,sez. III del 2.02.2010, nr.2352, in materia di ingiusto demansionamento di un lavoratore da parte del datore di lavoro lesiva della dignità umana e professionale.


- Tutela della manifestazione delle idee dei docenti e art. 9 e 10 CEDU
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Sotto tale profilo, nel caso Vogt c/ Germania del 26.09.1995, è stata affermata l'illegittimità dell'interferenza dello Stato nella libertà di espressione del lavoratore pubblico, nella specie un insegnante con idee politiche estremiste. La Corte ha riassunto i principi fondamentali che emergono dalla giurisprudenza comunitaria relativa all'articolo 10 Cedu in base a tali principi la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e delle condizioni fondamentali per il suo progresso e sviluppo individuale. Solo un '' bisogno sociale imperioso'' potrebbe limitare detta libertà di espressione sempre che lo Stato abbia esercitato il suo potere discrezionale in '' buona fede, con attenzione e ragionevolmente, in proporzione allo scopo legittimo perseguito''.

- Tutela del diritto patrimoniale rientrante nelle tutele del diritto di proprietà
Con la sentenza ''Agrati + altri c/ Italia del 7.06.11, la Cedu ha negato i principi imposti dal legislatore italiano e dalla Corte costituzionale in materia di passaggio del personale ATA dagli Enti locali allo Stato, riaffermando i diritti fondamentali individuali del suddetto personale rispetto alle asserite esigenze di interesse pubblico dello Stato. In altri termini il pregiudizio alla progressione di carriera, determinatosi in danno del personale ATA, una volta transitato nei ruoli dello Stato, è stato individuato come ''onere eccessivo e anormale'' ed una ''violazione del diritto di proprietà'', assimilando nell'ambito di tale diritto i diritti patrimoniali dei lavoratori. In seguito a tale sentenza i giudici italiani stanno disapplicando la normativa interna a favore dell'affermazione dei menzionati principi comunitari.

- Tutela delle libertà sindacali
Le sentenze, Demir e Baykara C/ Turchia nr. 34503/97, Cedu 2008 e Syndacat National de la Police belge C/ Belgique, 27.10.1975, hanno affermato che i dipendenti dell'Amministrazione pubblica non potevano essere esclusi dalle tutele dell'art. 11 della Cedu, in materia di libertà di associazione e di riunione, poichè destinato essenzialmente a proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie da parte dell'autorità pubbliche nell'esercizio dei diritti in essa sanciti. Per cui l'ingerenza dello Stato è consentita solo se '' prevista dalla legge'' e nel caso persegua scopi legittimi.
Nell'ambito delle libertà sindacali, in breve, vengono riportate quelle più importanti riguardanti i profili di tutela dei diritti dei lavoratori.
Per quanto riguarda il diritto alla contrattazione collettiva, la Corte ha affermato che il contratto collettivo è un mezzo essenziale per promuovere gli interessi del sindacato e che il diritto di stipulare contratti collettivi e riconosciuto a livello internazionale per i lavoratori, come in effetti sancito dalla Convenzione n.98 del 1949 dell'OIL nonchè dalla maggior parte degli Stati del Consiglio d'Europa, sicchè la cancellazione del contratto collettivo non può ritenersi consentita in una società democratica.
Lo Stato contraente, se in linea di principio è libero di decidere quali azioni intende intraprendere per garantire il rispetto dell'articolo 11, resta obbligato a includere elementi ritenuti essenziali dalla giurisprudenza della Corte. Ora, allo stato attuale della suddetta giurisprudenza, emergono i seguenti elementi essenziali dei diritti sindacali: il diritto di formare un sindacato e di associarsi (cfr. Tum Haber Sen et Cinar C/ Turchie nr.28602/95, CEDH 2996); il diritto di un sindacato di cercare di convincere il datore di lavoro per ascoltare cosa ha da dire a nome dei suoi iscritti (cfr. Wilson, Sindacato nazionale dei giornalisti e a. § 44); la tutela di alcuni insegnanti per la partecipazione a giornate nazionali di sciopero avverso le sanzioni disciplinari inflitte come ritorsione, in quanto non soddisfacevano un '' bisogno sociale imperioso'' e realizzavano una ingerenza non ''necessaria una società democratica'' e dunque una interferenza sproporzionata con il godimento da parte degli insegnanti del loro diritto alla libertà manifestare, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione (cfr. Kaya e Seyhan C/Turchia nr. 30946/04 del 15.09.2009).




ALLEGATI


Condividi questo articolo:

Numero 2 - Febbraio 2013
Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
Responsabile di Redazione: RENZA BERTUZZI
Comitato di Redazione:
Vicecaporedattore: Gianluigi Dotti.
Antonio Antonazzo, Piero Morpurgo, Fabrizio Reberschegg, Gina Spadaccino.
Hanno collaborato a questo numero:
Tommaso De Grandis, Floriana Ferrari.