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Numero 1 - Gennaio 2014
Numero 1 Gennaio 2014

Blocco progressione carriera: violazione del principio di uguaglianza

La Gilda degli Insegnanti, pertanto, dopo avere diffidato il MIUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri tutelerà in via giudiziaria gli iscritti al sindacato


28 Dicembre 2013 | di Tommaso De Grandis

Blocco progressione carriera: violazione del principio di uguaglianza
La questione del ''blocco'' della progressione di carriera (per ora) fino al 2014, ( La Legge di Stabilità ha confermato il blocco della contrattazione collettiva fino al 31 dicembre 2014) non riguarda solo l'aspetto relativo al danno di diverse migliaia di euro a carico dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado ma anche al danno riguardante il profilo previdenziale, di trattamento di fine servizio o fine rapporto nonchè al danno relativo agli incrementi contrattuali e negoziali previsti dal vigente contratto di lavoro.
Più esattamente il pregiudizio riguarda:
1. la proroga, fino al 31 dicembre 2014, del blocco della maturazione ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti;
2. il blocco, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014;
3. il blocco del riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dal 2011;
4. il blocco, senza possibilità di recupero, del riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Ora è vero che il ''blocco'' non è assimilabile al ''taglio''ma è altrettanto vero che il ''blocco'' della a progressione stipendiale produce gli stessi effetti dei ''tagli'' in quanto:
1- i dipendenti pubblici non recupereranno più il potere di acquisto salariale in quanto la cd. '' Legge di stabilità'' non ha previsto questa ipotesi anche in occasione dei futuri rinnovi contrattuali;
2- La permanenza del danno è, anche, di carattere contributivo-previdenziale perchè il mancato adeguamento degli stipendi al costo della vita comporta, per effetto del trascinamento, un'ulteriore contrazione e danno sulle future pensioni e sul trattamento di fine rapporto o di fine servizio ormai passati al sistema completamente contributivo.

Infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza nr.223 dell'11.10.2012, che ha scrutinato identica questione impugnata dai magistrati presso la competente magistratura amministrativa, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della L. 122 del 30.07.2010 poichè, così testualmente la Corte, ''la temporanea decurtazione del trattamento economico integra, in realtà, un prelievo a carico del dipendente pubblico e non una modificazione (peraltro unilaterale) del contenuto del rapporto di lavoro..si tratta di un imposta speciale prevista nei confronti dei soli dipendenti pubblici.''

Di qui la declaratoria di illegittimità per irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza sostanziale poichè tale dissimulata ''imposta'' non è stata ugualmente applicata anche nei confronti dei dipendenti privati dovendo, tale ''blocco'', contribuire al risanamento del debito pubblico, secondo la ratio della citata legge 122/2010 dichiarata illegittima con la menzionata sentenza della Corte di costituzionale.

La Gilda degli Insegnanti, pertanto, dopo avere diffidato il MIUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri tutelerà in via giudiziaria gli iscritti al sindacato con un'unica iniziativa a livello nazionale e con altre, eventuali, che le singole province vorranno autonomamente intraprendere a livello locale.

L'Ufficio legale della FGU provvederà a dare comunicazioni alle singole province al fine di coordinare tale improcrastinabile iniziativa a tutela della dignità e della professionalità docente.




ALLEGATI


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Numero 1 - Gennaio 2014
Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
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Hanno collaborato a questo numero:
Rosario Cutrupia e Tommaso de Grandis