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Numero 2 - Febbraio 2012
Numero 2 Febbraio 2012

Pensioni: nuove regole

Personale della scuola - norme in vigore dal 1°gennaio 2012


20 Gennaio 2012 | di Rosario Cutrupia

Pensioni: nuove regole Le norme fondamentali della riforma delle pensioni, prevista dall'art. 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, sono le seguenti:

1. le anzianità ai fini pensione maturate dall'1/1/2012 saranno calcolate per tutti secondo il sistema contributivo;

2. a decorrere dall'1/1/2012 le pensioni di vecchiaia, di massima anzianità contributiva e di anzianità sono sostituite dalla:
pensione di vecchiaia;
pensione anticipata.

Calcolo della pensione con il sistema contributivo
Il sistema contributivo causa una diminuzione dell'assegno di pensione per quanti al 31/12/2011 hanno raggiunto almeno 34 anni di contributi. La perdita è limitata dato che saranno calcolati con il metodo contributivo i pochi anni di servizio rimasti dall'1/1/2012 fino alla cessazione. Per coloro che, alla stessa data, hanno meno di 34 anni di contributi è già previsto il regime di calcolo misto: retributivo per i periodi fino al 31/12/1995, contributivo per i periodi successivi.

I requisiti per il diritto alla pensione
I requisiti per l'accesso alla ''nuova'' pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applicano a coloro che entro il 31/12/2011 maturano i requisitidi vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 per le donne), di massima anzianità contributiva (40 anni) e di anzianità (quota 96: 60+36 oppure 61+35), contemplati dalle norme vigenti fino a tale data. Questi lavoratori dipendenti avrebbero potuto accedere alla pensione con decorrenza 1/9/2011 e vi hanno rinunciato per propria scelta. Mantengono pertanto il diritto di accesso al trattamento di pensione secondo le norme in vigore fino al 31/12/2011 e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del diritto acquisito. Le nuove regole, inoltre, non interessano le donne che optano per il calcolo della pensione con il sistema totalmente contributivo; tale facoltà è garantita fino al 31/12/2015. In questo caso i limiti minimi richiesti sono: 57 anni di età e 35 anni di anzianità. E' necessario precisare che, se i requisiti minimi sono raggiunti dopo il 31/12/2011, la pensione e l'indennità di buonuscita saranno erogate secondo le disposizioni introdotte dal DL 138/2011: il trattamento economico di pensione decorrerà dal mese di settembre dell'anno successivo (cioè 12 mesi dopo), la buonuscita sarà corrisposta decorsi 24 mesi dalla cessazione dal servizio ed entro i 3 mesi successivi. L'ammontare della pensione calcolata con le regole dell'opzione contributiva è molto penalizzante, essendo inferiore del 30-35 per cento rispetto alla pensione calcolata con il sistema retributivo (v. Tabelle diconfronto). In definitiva, le regole di accesso al pensionamento introdotte dal DL 201/2011 riguardano quanti maturano il diritto dopo il 31/12/2011. Per andare in pensione costoro dovranno possedere i requisiti previsti dalla nuova normativa che, come detto prima, regola la pensione di vecchiaia e quella anticipata e che abolisce le quote e le finestre.

PENSIONE DI VECCHIAIA
Dall'1/1/2012, per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, uomini e donne, l'età della pensione di vecchiaia passa da 65 a 66 anni. Già a partire dal 2013, grazie agli adeguamenti per la speranza di vita, questo limite sarà innalzato in modo graduale. Attorno al 2040, per effetto di questi adattamenti, l'età per la pensione di vecchiaia raggiungerà i 69 anni di età. La stessa pensione di vecchiaia, in generale, resta subordinata a un'anzianità contributiva minima di 20 anni. Nella tabella (vedi allegato) allegata è indicata l'età della pensione di vecchiaia adeguata all'aumento dell'aspettativa di vita.

PENSIONE ANTICIPATA
(Accesso per anzianità contributiva)
La pensione anticipata, che sostituisce quelle di anzianità, consente di andare in pensione con la seguente anzianità contributiva:
1. per gli uomini, 42 anni e 1 mese;
2 per le donne, 41 anni e i mese.
Tuttavia, in questi casi, se si va in pensione prima dei 62 anni viene applicata una penalizzazione dell'1%, per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni; la percentuale di riduzione è elevata al 2% per ogni altro anno di anticipo oltre ai primi due. La riduzione è applicata sulla parte di pensione calcolata con il sistema retributivo. Per esempio, chi cessa dal servizio con 59 anni di età avrà una riduzione complessiva del 4 per cento sulla quota di pensione relativa all'anzianità posseduta fino al 31/12/2011. Per effetto di tali adeguamenti, attorno al 2037, l'anzianità per la pensione anticipata raggiungerà i 45 anni per gli uomini e i 44 per le donne. Nella tabella (vedi allegato) è indicata l'anzianità contributiva adeguata all'aumento della speranza di vita.

PENSIONE ANTICIPATA
(Solo sistema contributivo - periodi successivi al 31/12/1995)
I lavoratori dipendenti che hanno iniziato a lavorare dopo il 31/12/1995 hanno diritto alla pensione calcolata totalmente con il sistema contributivo; questi potranno andare in pensione a 63 anni con almeno 20 anni di contributi e a condizione che l'ammontare della pensione sia pari a 2,8 volte l'assegno sociale. Nella tabella (vedi allegato) è indicata l'età minima per l'accesso alla pensione anticipata calcolata con il sistema contributivo. Anche inquesto caso l'età è adeguata all'aumento della speranza di vita e, attorno al 2040, raggiungerà i 66 anni di età. Si osservi che, per il requisito contributivo minimo richiesto (20 anni), l'accesso a questo tipo di pensione anticipata sarà possibile soltanto a partire dal 2016.

Effetti distorsivi della nuova normativa
Nel corso del passaggio parlamentare sono stati mitigati alcuni aspetti distorsivi derivanti dall'innalzamento dei requisiti di età e di anzianità. Infatti, per alcune classi di età (per esempio i nati nel 1952) il ritardo nel pensionamento si spingerebbe fino a 5-6 anni rispetto alle precedenti norme. Un ritardo di 5-6 anni subirebbero anche i nati nel 1950 e 1951 ai quali manca qualche mese, o addirittura pochi giorni, per raggiungere entro il 31/12/2011 l'anzianità contributiva di anni 35, ottenendo in questo modo ''la quota 96'' e il diritto al pensionamento con decorrenza 1/9/2012. Gli interventi correttivi, purtroppo, riguardano soltanto il lavoratori dipendenti del settore privato, che entro il 31/12/2012 maturano almeno 35 anni di contributi e un'età di 60 o 61 anni; questi possono andare in pensione a 64 anni di età. E' opportuno e auspicabile che tali modifiche siano estese alle lavoratrici e ai lavoratori del settore pubblico.


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Numero 2 - Febbraio 2012
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