lPer l’insegnante, detto obbligo ha carattere
generale ed assoluto e non è limitato
a determinate attività degli
studenti.
lL’insegnante incorre nel reato penale ogni volta
che l’incidente, di cui è
vittima lo studente, si verifica per omessa
sorveglianza.
lLa Corte di Cassazione ha ribadito che la
vigilanza non consiste nella semplice
presenza fisica da parte dell’insegnante,
ma nel complesso di attività volte a realizzare
le finalità stabilite dalla legge.(Cass.pen. Sez. IV 23.3 81).