lTale reato è commesso, per esempio, dall’insegnante
che indica il nome di un collega,
per lezioni a pagamento, ai genitori degli
studenti che hanno bisogno di recupero.(
Cass. Pen. Sez. VI 91/187441).
lUn insegnante che svolgeva a scuola propaganda elettorale a favore di se stesso è stato condannato (prima dell’abrogazione dell’art.324, Cass. Sez.VI 7.11.85) per interesse privato in atti d’ufficio.