Alternanza scuola lavoro: la bozza del decreto attuativo.

 

 

La legge 53, come ben sappiamo, delega il Governo ad adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore (17 aprile 2003), uno o più decreti legislativi di attuazione, mediante procedura ‘rinforzata’, sentita cioè la “Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28/08/1997, n° 281, e previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”  (Legge 53, art. 1, comma 2).

Allo stato attuale  (cioè dopo sette mesi) il decreto attuativo della riforma relativa alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla secondaria di 1° grado, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12/09/2003, sta seguendo l’iter previsto, il decreto relativo alla scuola secondaria di 2° grado è in situazione di stallo totale (slitterebbe, a detta del Sottosegretario Valentina Aprea addirittura alla fine del 2004) (1), mentre è stata presentata ai Sindacati, il 14 novembre, la bozza  - datata 4 novembre - relativa al decreto sull’alternanza. Concertato tra MIUR, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero delle attività produttive, esso  intende  - come recita la legge - “assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro” (Legge 53, art. 4, comma 1).

Non procederemo qui ad una analisi dettagliata del decreto, preferendo, in prima istanza, segnalarne i tratti salienti e caratterizzanti rispetto  all’attuale assetto scolastico.

Che cos’è l’alternanza scuola lavoro? Come recita la legge 53, essa è una “modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo”. Una alternanza formativa, ha chiarito M. G. Nardiello (2), da non confondere con l’alternanza lavorativa, cioè l’apprendistato.  Giuseppe Bertagna parla di una “metodologia formativa” che prevede un continuo avvicendamento di studio e lavoro, atto a determinare un notevole sviluppo morale, sociale, economico (3).  Essa si pone in linea di continuità con le esperienze già presenti negli Istituti Tecnici (Area di progetto) e negli Istituti Professionali (Terza Area), ma il progetto attuale,  nelle intenzioni più strutturato ed ambizioso, viene esteso a tutto il sistema: dai licei ai professionali di qualsiasi natura.

I percorsi attivati sono “sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa”, o  di entrambe laddove “nell’ambito dell’alternanza” si attui un “collegamento delle istituzioni scolastiche con le istituzioni scolastiche e formative del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, a domanda degli interessati e d’intesa con le Regioni…” (bozza di decreto: art. 7, Percorsi integrati).  Le istituzioni interessate possono attuare i percorsi progettando periodi di apprendimento in luoghi reali (dopo aver stipulato opportune convenzioni “con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore”) o periodi di apprendimento “mediante esperienze di lavoro svolte… in imprese simulate che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano” (bozza, art. 4, comma 1).

Spetta all’istituzione scolastica o formativa stabilire i criteri per l’individuazione degli studenti destinatari dei percorsi di alternanza, come pure designare il tutor formativo.

Gli obiettivi sono sostanzialmente tre: 1°: collegare la scuola al mondo del lavoro ed alla specifica realtà del territorio; 2° far acquisire delle “competenze spendibili anche nel mondo del lavoro”; 3° costruire il percorso formativo sulla persona, orientandola sulla base, si legge nel decreto, delle sue “vocazioni personali”, dei suoi “interessi” e “stili di apprendimento” (bozza, art. 2). Dei percorsi formativi personalizzati, dunque, opportunamente graduati  per tutti e dimensionati  in modo specifico per i soggetti disabili, volti comunque al “perseguimento del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale” (bozza, art. 4).

A conclusione dei percorsi in alternanza, le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, sulla base di un modello nazionale definito dai ministeri interessati  d’intesa con la Conferenza unificata, una “certificazione supplementare attestante le competenze spendibili nel mercato del lavoro” (bozza, art. 6).

Un apposito Comitato nazionale viene istituito per monitorare e valutare il sistema dell’alternanza scuola-lavoro.

 

Un discorso a parte meritano  l’articolo 5 della bozza di decreto, relativo al “sistema tutoriale” e l’articolo 8 relativo alle risorse.

 

Il sistema tutoriale. E’ previsto, per la realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro, l’avvio di un vero e proprio sistema tutoriale personalizzato, che prevede la presenza di due tutors: un tutor formativo ed un tutor esterno. Il  tutor formativo viene, come dicevamo, “designato dall’istituzione scolastica” e svolge “il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza scuola-lavoro e verifica, con la collaborazione del tutor esterno…, il corretto svolgimento del percorso definito sulla base del progetto educativo personalizzato; il tutor esterno “favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel luogo di formazione sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi”.

I compiti svolti dal tutor  (che ha in carico, oltre ai compiti già precisati, anche il monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell’alternanza) vendono riconosciuti – recita il decreto – “nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente”, attingendo – precisa M.G. Nardiello – allo specifico finanziamento  previsto per la 440. 

 

Le risorse.  Dove si intende attingere per avviare l’alternanza scuola-lavoro?  La pratica attuazione del decreto sarebbe possibile, al momento attuale, sulla base delle risorse che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferisce alle Regioni, sulla base delle “eventuali risorse stanziate dal Ministero per le Attività Produttive nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche con riferimento a quelle messe a disposizione dall’Unione europea” e grazie ad un finanziamento finalizzato “non inferiore a 30 milioni di euro a partire dal 2004” a valere sugli stanziamenti del Fondo della legge 18/12/97, n° 440.

 

Se.G.

 

  1. Dichiarazione pubblica del Sottosegretario al convegno sulla scuola organizzato da “Il Sole 24 ore”, che ha avuto luogo a Roma il 4 novembre 2003. Va però tenuto presente che una riforma di fatto delle scuole superiori è già avviata sulla base dei protocolli firmati da tutte le Regioni italiane (vedi: Centro Studi Flash, 19 novembre 2003).
  2. Maria Grazia Nardiello, che ha presentato la bozza di decreto ai sindacati presenti, è Direttore Generale Istruzione Post-secondaria, per Adulti e per Percorsi Integrati.
  3. Le citazioni che riportano affermazioni di persone non presenti all’incontro (nel caso, il Prof. Bertagna) sono state pazientemente raccolte dal collega Sandro del Giudice, che collabora con il Centro Studi anche partecipando ai numerosi convegni sulla riforma organizzati nel nord e nel centro Italia.