Docenti inglesi fra punti, fasce, premi e licenziamenti...
1. Autonomia delle scuole. Assunzioni
A partire dalla riforma scolastica del 1988 (Education Reform Act) il
ruolo delle LEAs (Local Education Authorities)[1] si è indebolito. L’Education
Reform Act imponeva alle LEAs di delegare alle singole scuole poteri e
responsabilità in diversi ambiti, compresi la gestione del bilancio e
del personale. Si pensava, ci dicono Brian Fidler e Tessa Atton[2], che
questo sistema, che di fatto conferiva maggiore libertà alle scuole,
avrebbe migliorato la qualità dell’istruzione. In realtà il LMS – Local
Management of Schools – che fu introdotto, fra l’altro, in un’epoca di
grossi tagli all’istruzione[3]
- si rivelò un fallimento.
“... il LMS era stato introdotto proprio in un’epoca di grossi tagli al
settore dell’istruzione, quando sembrava molto più vantaggioso mettere
l’amministrazione delle scuole nelle mani di volontari entusiasti,
anziché continuare ad affidarla a un esercito di funzionari governativi
locali stipendiati. Da un lato, vennero ignorati i rischi del
dilettantismo nella gestione scolastica e, dall’altro, si pose l’accento
sui benefici di un controllo da parte dei “consumatori diretti”,
incoraggiando nel contempo l’idea della competitività... L’idea che la
qualità sarebbe migliorata stimolando la competitività tra i diversi
consigli di amministrazione si rivelò fallimentare. Il governo
britannico fu costretto a introdurre un sistema ispettivo di controllo
della qualità particolarmente oneroso in termini economici ed
estremamente autoritario. Oggi il cerchio si è chiuso, perché gli
ispettori sono tenuti a controllare e a redigere relazioni proprio
sull’efficacia dei consigli di amministrazione. Il sistema soffoca sotto
una valanga di ispezioni” (pag. 95). Con l’introduzione nel 1988 del sistema del LMS fu di fatto conferito a
tutte le scuole il potere di assumere e di licenziare il personale,
anche se non tutti i consigli di amministrazione risultano formalmente
datori di lavoro[4]. L’assunzione avviene normalmente a seguito di un
colloquio.
2. Progressione di carriera[5]
-
Qualified Teachers (insegnanti con competenze standard)
Per sola anzianità
Una progressione di carriera per sola anzianità si sviluppa in 9 anni
con 9 scatti annuali, che possono essere bloccati per prestazione
insufficiente dall’autorità scolastica locale sulla base del giudizio
del capo d’istituto.
Potenziata
La progressione di carriera può essere “potenziata” con un sistema di
punti o mezzi punti fino ad un massimo di 17. Possono essere acquisiti 2
punti nel caso in cui il punteggio di Laurea sia elevato – in tal caso
la carriera passa da 9 a 7 anni; da mezzo a 5 punti per chi svolge
lavoro aggiuntivo rispetto all’insegnamento; da mezzo a 3 punti per un
eccellente lavoro in classe (questo punteggio è stato utilizzato
pochissimo); da mezzo a due punti per l’insegnamento di discipline per
le quali c’è poca offerta o per l’insegnamento in luoghi disagiati o
difficili; altri punti vengono assegnati per chi insegna a
bambini/ragazzi con handicap.
- Advanced Skills Teachers (insegnanti con competenze avanzate)
La progressione di carriera per insegnanti con competenze avanzate,
accertate con modalità concorsuali a livello nazionale, avviene sempre
con un sistema a punti ma su di una scala più ampia (27 punti anziché
17). Inoltre, all’atto dell’assunzione, questi insegnanti possono essere
inseriti in un gradino avanzato della scala retributiva. La progressione
è sempre legata ad una valutazione. Lavorano senza limiti di tempo oltre
il normale orario di insegnamento negli ambiti relativi alla didattica
ed alla assistenza/consulenza degli altri docenti.
- Senior teachers (staff manageriale) La loro progressione di carriera è potenziata rispetto a quella di un
normale insegnante (fino a 5 punti in più) per la funzione che svolgono.
Essi coordinano-dirigono i dipartimenti ed assumono la funzione di
tutoraggio. Possono avere anche la funzione di controllo dell’operato
degli altri docenti, anche presenziando alle loro lezioni. L’ingresso
nello staff dirigenziale avviene per nomina della autorità scolastica
locale in accordo con il capo d’istituto.
- Headteachers e deputy headteachers (capi d’istituto e vicari)
La carriera del capo d’istituto e dei vicari, che sono nominati dalla
LEA, ha una progressione stipendiale annuale diversa da quella dei
docenti. Sia il capo d’istituto che i vicari sono soggetti a
valutazione.
Né le retribuzioni dei docenti né quelle dei capi d’istituto sono
uniformi sul territorio nazionale. Ci possono infatti essere dei margini
di variabilità da scuola a scuola.
Performance threshold (soglia di prestazione)
E’ previsto un premio di rendimento per i docenti che, giunti al massimo
della progressione per anzianità (9 anni o 7 in caso di buona laurea) si
sottopongano ad una procedura finalizzata ad “oltrepassare la soglia”.
La procedura prevede un controllo sui risultati degli studenti ed il
raggiungimento di obiettivi individuali determinati nell’ambito dello
sviluppo pianificato dalla scuola. La procedura di controllo è
effettuata dal capo d’istituto e da un valutatore esterno. L’ingresso in
una fascia stipendiale superiore non comporta maggiori oneri di lavoro.
Sono previste anche altre procedure (percorsi di carriera accelerati per
i nuovi assunti e scale salariali speciali per la leadership della
scuola) per rendere più appetibile una professione verso la quale la
disaffezione è sempre più palese.
3. Il licenziamento
Con l’attribuzione alle scuole della gestione del bilancio, i consigli
di amministrazione hanno cominciato ad essere ossessionati dalla
necessità di mantenere inalterato il numero degli iscritti e
possibilmente di aumentarlo. In caso di contrazione di bilancio, i
membri del consiglio di amministrazione si sono trovati spesso costretti
a procedere a licenziamenti o a invitare il personale che aveva
raggiunto il cinquantesimo anno di età a chiedere il prepensionamento.
Nel momento in cui il consiglio di amministrazione ha assunto l’autorità
di licenziare per motivi di bilancio, l’acquisizione del potere di
licenziare per motivi disciplinari o di incompetenza ha costituito un
passaggio quasi naturale, anche se nelle scuole in cui il datore di
lavoro risulta sempre la LEA è comunque necessaria una ratifica
dell’autorità locale.
I consigli di amministrazioni delle scuole inglesi (di cui, fra l’altro,
non fa necessariamente parte il dirigente) possono dunque non solo
assumere ma anche licenziare e chiedono di poter usufruire, in questo
ambito, di procedure sempre più snelle.
[1]
L’autorità scolastica locale è l’organismo responsabile della politica
educativa, della gestione e del controllo delle scuole di un certo
territorio. Esso funziona come centro di servizi per le scuole.
[2] Brian Fidler e Tessa Atton, Insegnanti in difficoltà professionale, Erickson, Trento 2000
[3] Da una tabella pubblicata in OECD OCDE - Uno sguardo
sull’educazione, ed. del 1996 a cura di Armando Editore, risulta che la
quota del reddito nazionale spesa per l’istruzione è nettamente calata
nel Regno Unito dal 1975 al 1993, attestandosi sotto la media ottenuta
dal confronto fra Portogallo, Grecia, Messico, Italia, Germania,
Svizzera, Francia, Stati Uniti, Austria, Australia, Norvegia, Irlanda,
Nuova Zelanda, Regno Unito, Svezia, Olanda, Canada. La quota del PIL
spesa per l’istruzione in Italia è invece leggermente aumentata nello
stesso periodo, collocandosi comunque al di sotto della media dei paesi
suddetti (pag. 21).
[4] “In Inghilterra ed in Galles ci sono parecchi tipi di istituti
scolastici di natura pubblica: a) le LEA-maintained schools, suddivise
in county schools, interamente finanziate dallo Stato tramite le LEAs, e
voluntary schools, parzialmente finanziate, originariamente fondate da
organizzazioni religiose, e oggi suddivise, a loro volta, in tre
categorie, voluntary-aided schools, voluntary-controlled schools,
special agreement schools; b) le grant-maintained schools, scuole che
hanno scelto, come reso possibile dall’Education Act 1988,
l’indipendenza dalle LEAs e di essere direttamente finanziate dal
Governo” (F. Imberciadori, G. Andreini, S. Ermini, Il curricolo di studio
nelle scuole dell’Unione Europea, De Agostini 2000. Vedi anche B. Fidler
e T. Atton, op. cit., capitoli quarto e quinto).
[5] Liberamente tratto da B. Fidler e Tessa Atton, op. cit.,
Presentazione di Rosario Drago
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