Il Consiglio
d’Istituto/Consiglio della Scuola
|
Attualmente |
Testo unificato (15/12/04) |
Note |
Denominazione |
Consiglio d’Istituto
|
Consiglio della Scuola
|
|
Composizione |
dirigente scolastico
6-8 docenti
6-8 genitori (1° ciclo)
3-4 genitori / 3-4 studenti (2°
ciclo)
1-2 ata |
dirigente scolastico
direttore servizi generali amm.
rappresentante locale
4 docenti
4 genitori (1° ciclo)
2 genitori/2 studenti (2° ciclo)
|
Si passa da 14-19 a 11 membri e
il “peso” dei docenti scende.
Il regolamento interno può
prevedere l’ampliamento fino a 6 docenti e 6 tra genitori e studenti. In
questo modo la componente docenti si stabilizzerebbe circa al 40%.
Nell’ipotesi in cui la proposta passi mantenendo inalterato questo punto,
il CdI, deputato a deliberare il futuro regolamento, dovrà senz’altro
approfittare di tale possibilità (vedasi anche modalità di convocazione).
In ogni caso, il rapporto
docenti/genitori/studenti non muta rispetto alla situazione attuale
(mentre con la precedente proposta C1186 ci sarebbero stati 3 docenti, 3
genitori e 2 allievi, con docenti ridotti al 27% !). |
Attribuzioni |
Vedasi Dlgs. 297/94 (che in
molte istituzioni scolastiche è disatteso; molte delle “rogne” che nascono
nelle scuole potrebbero anche essere risolte in questa sede). |
Ha “compiti di indirizzo e
programmazione delle attività dell’istituzione scolastica, nel rispetto
delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti…”
(Testo unif., art. 4).
Il Dlgs 297/94 rimane in vigore
per quanto non incompatibile con le nuove disposizioni. |
Sostanzialmente, rimane
l’impianto definito dal Dlgs. 297/94 con le attribuzioni specifiche di ds
e dsga di cui al Decreto Interministeriale 44/2001 (regolamento
contabilità).
Si temeva un’ulteriore deriva
dirigistica, che a quanto pare per ora non c’è.
|
Membri di diritto |
dirigente scolastico |
dirigente scolastico
direttore servizi generali
amministrativi |
2 membri di diritto su 11 non è
una proposta equilibrata, visto anche quanto riportato più avanti circa le
modalità di convocazione.
Inoltre non si capisce perché il
dsga debba avere quasi sempre il diritto di voto, visto che anche la
proposta del testo unificato dice “… il consiglio della scuola ha compiti
di indirizzo e programmazione…”. Il dsga dovrebbe limitarsi a fare il
verbale (mansione prevista dalla proposta) e fornire chiarimenti di
carattere tecnico-amministrativo. Non dovrebbe avere diritto di voto
(tanto più nel momento in cui sparisce la rappresentanza del personale ata,
curiosamente delegata al superiore gerarchico senza nessun passaggio
elettivo), e quindi neppure essere conteggiato nel quorum per numero
legale e modalità di convocazione.
La proposta del testo unificato
non consente al dsga diritto di voto solo nelle delibere riguardanti
bilancio e conto consuntivo (laddove controllato e controllore si
sovrapporrebbero troppo palesemente!) E tutto il resto? In base a quale
competenza didattica specifica può influire sull’approvazione di una gita
o la partecipazione ad un cineforum ? Stabilire i criteri organizzativi
dei corsi di recupero o assegnare le sanzioni disciplinari collettive ?
Adottare il POF o aderire ad una rete a finalità didattiche ? |
Membri di nomina esterna |
nessuno |
Rappresentante dell’ente tenuto
per legge alla fornitura dei locali della scuola (ad esempio,
l’Amministrazione Provinciale).
Il CdS può decidere che alle sue
sedute partecipino, senza diritto di voto, soggetti esterni “scelti in
ambito sportivo, culturale, sociale ed economico”. |
Per il rappresentante dell’ente
locale vale quanto detto per il dsga. Non si capisce perché debba avere
diritto di voto su tutto. Il suo intervento dovrebbe limitarsi a quanto
attiene alle amministrazioni di appartenenza (arredi, fabbricati, relative
riparazioni e manutenzioni). |
Limitazioni |
Gli allievi minorenni non
possono esprimere il loro voto per le delibere riguardanti bilancio e
conto consuntivo. |
Il dsga e gli allievi minorenni
non possono esprimere il loro voto per le delibere riguardanti bilancio e
conto consuntivo.
I soggetti esterni non hanno
diritto di voto. |
|
Presidente |
eletto dal CdI tra i genitori |
eletto dal CdI tra i genitori |
E’ l’unico organismo non
presieduto dal dirigente scolastico.
La precedente proposta C1186
(ora cassata) dava la presidenza al dirigente, prevedendo al contempo che
un genitore fosse il “garante dell’utenza” e potesse chiedere la
convocazione del Consiglio. |
Segretario |
Eletto tra i membri del CdI,
presidente escluso. |
dsga |
|
Convocazione |
disposta dal presidente su
richiesta di:
- dirigente scolastico
- maggioranza assoluta dei
componenti, qualora il regolamento non disponga diversamente |
Disposta dal presidente su sua
iniziativa. Il presidente fissa l’odg.
Il consiglio si riunisce anche
su richiesta di 2/3 dei suoi componenti. |
In precedenza il presidente era
un notaio: il ds. o la maggioranza dei componenti lo “costringevano” a
convocare il consiglio ed a porre i punti all’ordine del giorno.
Ora il dirigente scolastico da
solo non può più imporre nulla.
Qui la proposta di legge incappa
in un limite: teoricamente un presidente potrebbe non convocare CdI
indispensabili, tipo quelli per l’approvazione del programma annuale (ex
bilancio) o per l’adozione del POF.
A meno che non venga fissato un
numero minimo di sedute (cosa di cui ora non si parla), in caso di mancata
convocazione, il dirigente dovrebbe accordarsi con gli altri membri per
raggiungere i 2/3 ora previsti; in caso contrario si arriverebbe
automaticamente allo scioglimento del Consiglio della Scuola da parte
della Direzione Regionale, ed al successivo commissariamento.
Oggettivamente, sarebbe più
serio mantenere la disposizione secondo la quale il presidente – se
diverso dal ds - è obbligato a convocare il CdI su richiesta del dirigente
stesso. Si tratta, in ogni caso, di un’incongruenza che altri non
mancheranno di rilevare!
Per l’ ”auto-convocazione” vale
il ragionamento opposto.
Attualmente la maggioranza
assoluta dei consiglieri la può proporre. E’ una percentuale più alta
rispetto a quella prevista per il Collegio dei Docenti (1/3 dei membri) o,
per fare esempi esterni, per i Consigli Comunali (anche qui 1/3 dei
consiglieri). Teoricamente, la maggioranza assoluta ha un senso:
auto-convocare il consiglio d’Istituto ha una logica se poi si riesce a
garantire il numero legale.
Prevedere una maggioranza dei
2/3, con due membri di diritto e con un delegato dell’ente locale,
significa però nello specifico impedire possibili auto-convocazioni.
Servirebbero infatti ben 8 firmatari, ossia tutti i membri elettivi (altro
che 2/3, è indispensabile il 100% ! ), incluso il presidente che, come
tale, può anche convocare da solo. È evidente il fine che l’imposizione di
tale quorum vuole raggiungere: impedire qualunque eventuale proposta
“divergente”del Consiglio della Scuola! Un’innovazione potenzialmente
molto pericolosa, anche perché decisamente subdola…E questo a maggior
ragione in quanto il quorum, che attualmente può essere modificato
dal regolamento d’Istituto, viene fissato rigidamente per legge!
Regolamentare per legge che l’auto-convocazione possa essere effettuata
solo dietro richiesta del 100% dei membri elettivi, richiama i tempi
antecedenti la caduta del muro nell’Europa orientale.
A questo pericolo si può ovviare
solo, eventualmente, attivandosi affinché i Consigli uscenti, nei quali i
docenti sono il 42% dei componenti, adottino prima della naturale
scadenza, l’estensione del Consiglio della scuola ad altri 2 docenti, 1
genitore ed 1 allievo (o un ulteriore genitore nel 1° ciclo). In questo
modo il quorum dei 2/3 si otterrebbe con 10 membri, e tra docenti, allievi
e genitori, ci sarebbero 12 persone a cui chiedere la firma. |
Modalità di effettuazione delle
sedute |
Possono assistervi tutti gli
appartenenti al corpo elettorale (docenti, genitori, ata ed alunni della
scuola). Non si tratta quindi di sedute “pubbliche”. |
La proposta di legge non ne fa
menzione. |
|
Giunta |
Ne fanno parte ds, dsga e 4
membri eletti dal CdI (1 per ogni componente) |
Scompare |
Già ora è un organismo
abbastanza inutile. In teoria dovrebbe preparare l’attività del Consiglio.
In pratica, gli atti preliminari sono predisposti dal dirigente scolastico
e dal suo entourage. Si verifica così che di fatto la Giunta vanifichi il
Consiglio.
L’unico compito specifico
(attualmente) della Giunta è la definizione dell’organico del personale
assistente tecnico ata (passerà .al Consiglio della Scuola o alle RSU?). |
Modalità di elezione |
Metodo proporzionale D’Hont tra
liste concorrenti, all’interno di ogni categoria (docenti, ata, genitori,
allievi) |
Le modalità di elezione sono
stabilite dal regolamento interno. |
Sembra strano che il metodo
elettorale possa essere diverso da scuola a scuola. Presumibilmente verrà
confermato il proporzionale D’Hont. Non è escluso che si passi al
proporzionale puro, già adottato nell’elezione RSU (ma qui i confederali e
lo Snals hanno tutto l’interesse ad abbassare i quorum per le elezioni,
per garantirsi rappresentanze in tutti gli istituti). Il maggioritario
secco sarebbe, con ogni probabilità, preferibile. Con il proporzionale D’Hont,
ad esempio, una lista con 50 voti ha 3 eletti ed una lista con 13 prende
il 4°. Immaginiamo che la lista con 13 voti sia quella vicina alla
presidenza (queste liste rappresentano sempre non meno di un quarto
dell’elettorato): in tal caso l’eletto in questa lista potrebbe da solo
impedire l’auto-convocazione. Democraticamente!!! |
Compensi |
Nessuno |
Nessuno |
È espressamente previsto che non
vi siano gettoni di presenza o compensi. Questo può essere positivo. La
monetizzazione del lavoro accessorio - la rincorsa, cioè, per tanti versi
comprensibile, a compensi aggiuntivi - ha oggettivamente comportato un
certo degrado nella deontologia professionale dei docenti. E ha
notevolmente svilito la funzione.
Resta il fatto che al direttore
dei servizi e al dirigente le sedute vengono riconosciute, i genitori
godono dell’indennizzo chilometrico e… i docenti ???
I docenti sono sollecitati solo
– paradossalmente – nel caso in cui il loro interesse primario non sia
didattico ma personale. E mirato ad una eventuale, ipotetica, carriera
verso la dirigenza scolastica. |
Il Collegio dei Docenti
|
Attualmente |
Proposta del
testo unificato 15/12/04 |
Composizione |
Tutti i docenti
in servizio, più il dirigente. |
Tutti i docenti
in servizio, il ds. e i docenti a contratto, nonché gli esperti che
svolgono incarichi per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali. |
Articolazione
interna |
Commissioni,
dipartimenti e quant’altro il Cd stesso ritiene necessario |
Sono rimesse
all’autonomia del Cd le forme di articolazione interna ritenute idonee
allo svolgimento dei propri compiti. |
Presidenza |
Ds |
Ds |
Convocazione |
Ds o 1/3 dei
componenti |
Ds o 1/3 dei
componenti |
Segretario |
Un collaboratore
del ds. |
La proposta di
legge non ne fa menzione. |
Vicepresidente |
Non esiste |
Viene scelto dal
ds tra i docenti di ruolo. Il ds. (e non il collegio !) gli può delegare
specifici compiti.. |
Attribuzioni |
Vedasi Dlgs
297/94 |
Ha “compiti di
indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività
didattiche ed educative”. In particolare, provvede all’elaborazione del
POF, comprensivo delle attività educative e didattiche sia obbligatorie
che facoltative/opzionali, sulla base di quanto previsto dalla legge
53/2003.
Il Dlgs 297/94
rimane in vigore per quanto non incompatibile con le nuove disposizioni. |
Organi di valutazione collegiale
degli alunni
La proposta di legge
dice testualmente. “i docenti, nell’esercizio della propria responsabilità
professionale, valutano gli alunni periodicamente ed alla fine dell’anno
scolastico, in sedi collegiali e secondo modalità organizzative coerenti con i
percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento della scuola”.
Qui è impossibile
fare confronti tra lo stato attuale e quanto la proposta di legge prevede,
proprio per la genericità della proposta stessa.
Nucleo di valutazione del funzionamento d’Istituto.
Attualmente non è
previsto.
Meglio, non è
previsto nella forma indicata dalla proposta di legge. Esiste (per
disposizione legislativa) il solo comitato di valutazione dei docenti in
servizio, composto da un certo numero di docenti suddivisi in membri effettivi
e supplenti, eletti dal collegio docenti, nonché dal ds.
In diverse scuole
esistono però commissioni e/o referenti per la qualità e l’autovalutazione.
Composizione:
dirigente scolastico
–presidente-
un genitore –eletto
dal CdS tra i genitori che non ne fanno parte-
un docente –eletto
dal CdS tra i docenti che non ne fanno parte-
un soggetto esterno
–nominato dal CdS
Attribuzioni
“Opera tenendo conto
delle finalità fissate dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione in ordine alla qualità complessiva dell’offerta formativa; su
indicazione del CdS si collega in rete con i nuclei di valutazione di altri
Istituti”
nota: il comitato di
valutazione del servizio dei docenti rimane (art. 10) ma la proposta di legge
non stabilisce composizione e modalità di elezione, che dovrebbero quindi
rimanere quelle attuali. Variano le attribuzioni: “…anche ai fini della
valutazione dell’attività di insegnamento svolta sulla base degli appositi
contratti di formazione e lavoro previsti dalla 53/2003…”. |