
Intervista al professore avvocato Carlo
Pisani *
La Corte costituzionale apre
la strada al contratto separato dei docenti?
La sentenza 322/2005 ha affermato
che le differenze tra docenti e personale ata riguardano lo status
giuridico e non la qualifica
Professor Pisani, la sentenza n. 322 del 13 Luglio
2005 della Corte Costituzionale, conferma ciò che la Gilda va
sostenendo da molti anni e cioè che i docenti svolgono una funzione
diversa da quella delle altre figure che operano nella scuola. Da
questo elemento, secondo la nostra Associazione, dovrebbe discendere
la necessità di un’area di contrattazione separata per i
docenti. Come va letta questa sentenza?
La Corte Costituzionale, chiamata a decidere su di un caso
particolare per il quale si era ipotizzata una presunta,
illegittima, differenza di trattamento tra figure professionali, ha
esaminato differenze ed identità delle figure in oggetto, ed ha
concluso esaltando le differenze e non le identità. In più, le
differenze tra i docenti, gli ATA e i dirigenti della scuola che la
Corte ha messo in evidenza, non sono di tipo contrattuale, ma
discendono dalla disciplina generale delle leggi. In sostanza, non
ci si riferisce a differenze di qualifica, ma a
differenze di status. Docenti, dirigenti ed ATA sono
figure distinte, svolgono funzioni distinte e la Corte ha
decisamente marcato questa distinzione.
Quali ricadute può avere questa sentenza?
Ragionevolmente, si potrebbe pensare ad una area (o sub –area) di
contrattazione separata, ma questa è una pagina tutta da scrivere.
Bene,
Professore, quali potrebbero essere le azioni per dare vita a questa
possibile pagina?
Due sono le azioni che potrebbero rendere operativa quella sentenza:
l’azione sindacale e l’azione giudiziaria. L’azione giudiziaria
avrebbe un presupposto. In regime privatistico, la definizione di
aree di contrattazione sindacale è lasciata alla lotta sindacale: se
nuovi soggetti professionali sono in grado di organizzarsi per dare
vita ad una nuova area contrattuale, nulla osta e l’azione
giudiziaria non entra nel merito. Nel pubblico, invece, il Dlg. 165
ha creato un ibrido, assegnando comunque alla Pubblica
amministrazione la facoltà di stabilire i comparti o le sub-aree
contrattuali. Per questo, dunque, l’azione giudiziaria ha il compito
di verificare che ogni atto compiuto dalla PA sia conforme alla
Costituzione.
Questa
sentenza, esaltando le marcate diversità di funzioni
all’interno del comparto della scuola, propone argomenti
sistematici per sostenere la necessità di un distinto contratto
collettivo per i docenti. In sostanza, vi sono fondati motivi per
ritenere irragionevole l’attuale unificazione contrattuale del
Comparto scuola. Come può una norma amministrativa mettere insieme
funzioni così diverse?
C’è il precedente di un’ azione giudiziaria, relativa
all’accorpamento del contratto dei Vigili del Fuoco con figure che
svolgono funzioni completamente differenti. L’ azione ha avuto
successo, uno degli argomenti che ho sostenuto è stato proprio
quello dell' “irragionevole accorpamento”. Ora i Vigili del Fuoco
hanno un contratto separato.
La via giudiziaria dunque avrebbe probabilità di successo?
Non possiamo azzardare pronostici, tuttavia nella sentenza n. 322 vi
sono argomenti validi da approfondire e che meritano una
riflessione. Anche il possibile argomento contrario, secondo il
quale è usuale trovare qualifiche differenti in molti contratti (per
esempio nel contratto degli enti Territoriali ci sono qualifiche
decisamente differenziate), non sarebbe dirimente, poiché le
differenze a cui si riferisce questa sentenza non sono relative alle
qualifiche ma allo status, alle persone che operano nella scuola. Le
differenze di cui parla la Corte non sono di grado, ma
di peculiarità, tanto che nella sentenza si trova
testualmente un’affermazione di grande rilievo: “le indicate
tipologie di personale versano in una situazione di stato giuridico
che non ne consente l’assimilazione in un’ unica categoria“,
(Corte costituzionale, Sentenza, n. 322, del 13 Luglio 2005,
5.3).
(A cura di Renza Bertuzzi)
*Il professor Carlo Pisani è docente
di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’
Università di Trieste e presso la LUISS, oltre che libero
professionista. Ha partecipato al seminario di Formazione per i
quadri della Gilda che si è tenuto a Roma nel gennaio del 2005. (Si
veda il resoconto in
Professione docente, Febbraio 2005).