Ministero della
Pubblica Istruzione
ha
funzioni di indirizzo e di coordinamento, non di gestione: definisce gli
ordinamenti scolastici, i parametri-criteri per l’organizzazione del sistema, ha
poteri/doveri relativi allo stato giuridico del personale ed alla sua
assegnazione alle istituzioni scolastiche sulla base dell’organico funzionale,
sulla determinazione ed assegnazione alle scuole delle risorse finanziarie a
carico dello Stato, sul riconoscimento della parità scolastica alle scuole non
statali. Inoltre fissa gli obiettivi generali del processo formativo, gli
obiettivi specifici di apprendimento, le discipline/attività dell’orario
annuale, l’orario obbligatorio annuale dei curricoli, valuta il sistema tramite
l’Insvi.
Istituzione
scolastica
progetta un Piano dell’offerta formativa coerente con gli obiettivi generali del sistema d’istruzione e rispondente alle specifiche esigenze del territorio. Sul piano amministrativo gestisce la parte non conferita ai livelli regionali e territoriali, gestisce il personale fatta eccezione per le parti che sono di competenza dei centri territoriali.
C.S.A.
Centro di servizi amministrativi ( ex Provveditorato)
direttamente dipendente dalla Direzione Generale Regionale, il C.S.A. ha funzioni e attività di natura amministrativa, comprendenti attività di informazione, acquisizione delle pratiche amministrative, rilascio di atti amministrativi, tutta la gestione del personale che oltrepassa l’ambito della singola scuola: RECLUTAMENTO, TRASFERIMENTI, UTILIZZAZIONI, CONCORSI. |
C.I.S.
Centro di servizi per le Istituzioni scolastiche ha funzioni e attività di natura tecnica, sia di consulenza che di supporto all’attività didattica e progettuale delle scuole, con particolare riferimento all’attività di FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, VALUTAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI.
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Ufficio scolastico regionale
svolge attività generale di governo del territorio, che si esplica nella direzione gestionale-amministrativa e fa da supporto all’attuazione dell’autonomia scolastica. La Regione ha il potere/dovere di: programmare l’offerta formativa quando essa risulta dall’integrazione tra istruzione statale e formazione professionale generale, programmare la dislocazione e lo sviluppo della rete scolastica sulla base dei piani provinciali, suddividere, sentiti gli enti locali, il territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa, stabilire il calendario scolastico, decidere l’entità dei contributi per il diritto allo studio da riservare alle scuole non statali. Il secondo articolo trasferisce alcuni poteri alle Province per la scuola secondaria, ed ai Comuni per la scuola dell’infanzia e la scuola di base.
Il nuovo modello
amministrativo presentato da Luigi Berlinguer
Nel suo recentissimo libro La scuola nuova (Laterza 2001) Luigi
Berlinguer, dopo aver precisato che la riforma della scuola in senso
autonomistico rientra nella più generale riforma della pubblica amministrazione,
che di fatto sancisce un sostanziale cambiamento del rapporto fra Stato e
cittadini, si sofferma sulla
riorganizzazione del sistema a livello regionale:
“
Volendo bilanciare quel mastodonte che è il Ministero della pubblica Istruzione,
abbiamo ritenuto di riorganizzare l’intero sistema a livello regionale,
quello provinciale essendo troppo subordinato e debole per resistere al potere
romano di accentramento. Venti regioni, venti direttori regionali (grado uguale
a quelli centrali) con autonomia di budget e insieme decentramento radicale di
funzioni.
La ricostruzione dell’amministrazione scolastica
prevalentemente intorno al polo territoriale regionale avviene spostando molte
funzioni e compiti, e quindi molto potere, da Roma e dagli stessi Provveditorati
verso la direzione regionale. In questo modo ci si prepara anche per un’evoluzione
federalistica seria, perché un’organizzazione amministrativa già regionalizzata può essere al momento
opportuno trasferita agevolmente alla Regione, con tutta la sua professionalità,
esperienza, capacità, e con l’ampia dimestichezza di rapporti con le singole
scuole che le Regioni non hanno. Inoltre, non verrebbe soffocata la nascente
autonomia scolastica, come invece tenderebbero a fare, neanche celandolo, taluni
politici regionali che in certe aree del paese tendono a sostituire il male
dello Stato amministrativo col male della Regione
amministrativa.
In concreto la norma stabilisce che le nuove direzioni
regionali abbiano tutti i compiti che restano all’amministrazione dopo il
decentramento alle scuole autonome e i trasferimenti alle regioni e agli enti
locali. Le direzioni regionali devono
agire in continuo e stretto contatto con le amministrazioni locali e presso
ciascuna di esse sarà costituito un organo collegiale a composizione mista con
rappresentanti dello Stato, della Regione e delle autonomie territoriali, con
compiti di coordinamento dell’esercizio delle funzioni pubbliche in materia di
istruzione e di valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Esse assorbono le attuali sovrintendenze e
gli attuali provveditorati e provvedono all’organizzazione sul territorio di
servizi di supporto e consulenza
per le istituzioni scolastiche autonome. Saranno inoltre affiancate dagli
Istituti regionali di ricerca educativa (ex IRRSSAE), loro enti
strumentali.
Al ministero
propriamente detto rimangono ovviamente compiti nazionali, che saranno in
prevalenza di indirizzo e coordinamento, non di gestione. E rimangono poche risorse finanziarie, solo per
esercitare le funzioni generali: il grosso della finanza (e quindi anche degli
stipendi) viene trasferito alle direzioni regionali. L’amministrazione centrale mantiene compiti
di definizione degli ordinamenti scolastici (che comprendono anche gli obiettivi
di apprendimento) e di valutazione del sistema scolastico; ad essa sono inoltre
attribuiti compiti di indirizzo e di individuazione di obiettivi, parametri e
criteri per l’organizzazione del sistema scolastico in tutti i suoi aspetti. Si
tratta, in sintesi, dei criteri e degli standard minimi di garanzia
dell’uniformità dell’intero sistema di istruzione; criteri e standard che possono essere arricchiti in sede
periferica, ma al di sotto dei quali scatterà la censura della valutazione negativa.
Viene così cancellata la vecchia struttura che poggiava sulle direzioni
regionali per ordini e gradi di scuola.
Dalla concezione di un’amministrazione erogatrice di
servizi siamo passati così alla concezione di un’amministrazione garante della qualità
dei servizi. Per realizzare tale
obiettivo l’amministrazione centrale sarà organizzata in due dipartimenti, l’uno
posto a presidio della qualità degli obiettivi e degli standard dei contenuti
nazionali e l’altro posto a presidio
della qualità dei servizi sul territorio. Per lo svolgimento di compiti
particolari e finora assenti nella tradizionale cultura amministrativa sono
stati inoltre istituiti presso
l’amministrazione centrale tre servizi, con funzioni trasversali e nuove, con
compiti rispettivamente di programmazione e verifica economica e finanziaria, di
implementazione del sistema informatico dell’amministrazione e dell’insieme
delle scuole e infine di comunicazione all’interno e verso l’esterno
dell’amministrazione. Inoltre, quel complesso normativo approvato nel luglio
1999 istituisce anche due enti con forte
autonomia, uno per la valutazione e l’altro per il supporto tecnico-scientifico
in campo educativo: l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
d’istruzione e l’Istituto nazionale di documentazione. Essi avranno rapporti
da un lato con l’Amministrazione e dall’altro con le scuole autonome, in
funzione propositiva, di analisi, studio, individuazione dei livelli minimi di
apprendimento, valutazione dei risultati conseguiti dal sistema nel suo
complesso e per aree e materie specifiche, diffusione delle best practices, e
così via (pagg. 41-44).
a cura di
Se.G.
* Per un approfondimento di questa tematica rimando al saggio di Bertagna, Govi,... Autonomia delle scuole e offerta formativa, ed. La Scuola e all’articolo di Tino Maglia: Vecchi uffici addio? in “La nuova secondaria”, giugno-luglio 2001