Si tratta di un limite
oggettivo alla libertà di insegnamento, poiché prefigura una strumentazione
didattica decisa dallo Stato con modalità di trasmissione delle conoscenze e
delle competenze frutto di una pericolosa riduzione della complessità del
sapere. Nel giro di pochi anni rischiamo di dover utilizzare una pletora di
Bignami digitali con un aggravio del lavoro sommerso dei docenti che
dovranno implementare e integrare il testo adottato.
E’ uscita la circolare
n.16 del 10 febbraio 2009 relativa all’adozione dei libri di testo per
l’anno scolastico 2009-10. Le novità sono significative anche se
apparentemente la circolare ricalca norme già note. Vediamo quali sono:
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La ridefinizione
dei curricoli vigenti comporta “nuove strategie didattiche ed un
coerente dimensionamento dei libri scolastici” che dovranno essere
incentrati “ sui nuclei essenziali delle varie discipline” e
accompagnati da altre risorse strumentali (internet, biblioteche
scolastiche, ecc.). I docenti dovranno quindi integrare e completare gli
argomenti laddove necessario nel “rispetto del diritto d’autore” e
considerando che le attitudini degli studenti evidenziano “ bisogni
orientativi, più che bisogni contenutistici e nozionistici”.
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L’adozione deve
avere scadenza pluriennale (cinque anni per la scuola primaria e sei per
la secondaria). Non può essere modificata nel corso dei periodi
previsti.
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Possono essere
scelti solo libri di testo a stampa per i quali l’editore si impegni a
mantenere invariato il contenuto per un quinquennio. Si può invece
procedere a innovazioni o integrazioni solo nelle versioni scaricabili
da internet.
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A partire
dall’anno scolastico 2011-12 il collegio dei docenti ha l’obbligo di
adottare solo libri utilizzabili nelle versioni on line o mista (sia
cartacea che on line).
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Le scuole potranno
continuare ad offrire in comodato d’uso gratuito i libri di testo agli
studenti oppure procedere al noleggio degli stessi solo se vi è
l’esplicita e formale autorizzazione consenso dell’autore
La circolare si spinge
inoltre a definire i nostri allievi come “nativi digitali”, ormai
significativamente diversi dai “figli di Gutemberg”, che saremmo noi.
Come previsto all’art.
15 della legge 133/2008 siamo di fronte quindi al passaggio coatto dal libro
tradizionale al testo digitale scaricabile on line, fatto che obbliga le
case editrici e tutti i docenti a rivedere strategie industriali e
didattiche. Come già noto, abbiamo esplicitato perplessità e critiche nei
confronti di tale provvedimento che si trasforma in un limite oggettivo alla
libertà di insegnamento prefigurando una strumentazione didattica decisa
dallo Stato con modalità di trasmissione delle conoscenze e delle competenze
frutto di una pericolosa riduzione della complessità del sapere. Nel giro di
pochi anni rischiamo di dover utilizzare una pletora di Bignami digitali con
un aggravio del lavoro sommerso dei docenti che dovranno implementare e
integrare il testo adottato.
Ma i problemi che si
dovranno affrontare sono anche di natura tecnica. Affinchè l’obbligo di
adozione di testi digitali abbia successo è necessario che in tutte le
scuole esistano più laboratori efficienti collegati ad internet o aule tutte
multimediali dotate di videoproiettore e con diverse postazioni di computer
a disposizione di studenti e insegnanti. Oppure dobbiamo immaginare
l’obbligo per tutti gli studenti di possedere un computer con stampante a
colori (costo medio € 500) o un e-reader (lettore di e-book, i libri
digitali- costo medio 350 €) con costi per famiglia molto pesanti, fatto
stante che la vita media di un computer è di tre-quattro anni al massimo
senza contare l’uso di licenze dei sistemi operativi o dei vari pacchetti
tipo Office che diventano velocemente obsoleti. Oltre al costo dello
strumento di lettura e di comunicazione e del software dedicato bisogna
inoltre capire quali saranno i costi di acquisto e di fruizione dei testi
digitali e dei loro aggiornamenti. Su tale aspetto non ci sono notizie certe
anche perché in Italia gli e-book sono un mercato di nicchia gestito da
grandi case editrici che vendono i download a prezzi leggermente più bassi
di quelli praticati per l’edizione cartacea. Da non dimenticare infine i
problemi relativi alla stampa dei testi (a carico della scuola? O affidata
alle famiglie?).
Cosa succede poi, se
lo studente, “nativo digitale” esperto in peer to peer, e mule, u torrent,
ecc., decide di piratare il libro di testo o di clonare la id e la password
dei suoi compagni? Sarà il docente-poliziotto a dover controllare in quanto
“educatore alla legalità” se si utilizzano file piratati? Oppure sarà la
Guardia di Finanza che dovrà controllare computer, file e programmi di tutti
gli studenti? Sarà possibile per la scuola acquistare pacchetti di libri
digitali e di poterli dare in comodato gratuito? Come fare con gli atlanti,
con vocabolari e dizionari? Prepariamoci pazientemente ad una imminente e
confusa profusione di circolari e di note interpretative cartacee e
digitali.
In questa fase
caratterizzata da approssimazione e confusione dal parte del MIUR dobbiamo
resistere alle pretese di innovazione idiota che molti dirigenti vorranno
imporci. Scegliamo testi tradizionali o digitali ribadendo che essi sono
solo uno dei tanti strumenti che usiamo nel nostro lavoro. Rivendichiamo in
Collegio dei Docenti la libertà di insegnamento che non può essere compressa
da indicazioni governative che spingono all’abbassamento dei livelli di
conoscenza e di formazione dei nostri allievi.
Ma dobbiamo anche
rivendicare la gratuità per tutti i docenti degli strumenti informatici
necessari (un computer portatile per ogni docente con licenza di software
applicativi), dobbiamo chiedere che sia applicato in Italia il far use e il
fair dealing che già sarebbe previsto all’art. 70 della Legge 22 aprile
1941, n. 63 che al primo comma recita: "Il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al
pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei
limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento
o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità
illustrative e per fini non commerciali." Il far use e il fair dealing sono
previsti inoltre dalla Direttiva UE dell’aprile 2007 Ipred2 che disciplina
l'armonizzazione delle normative penali in campo del diritto d'autore,e che
all'emendamento 16 ha ribadito che: la riproduzione in copie o su supporto
audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione,
informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per
l'uso in classe), studio o ricerca, non è qualificabile come reato.
Davanti al progressivo
impallidirsi del primo comma dell'art. 33 della Carta costituzionale ("L'arte
e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”) è necessario che la
Scuola, nell'ambito della propria e specifica funzione educativa, formativa
e didattica, sia esentata dal copyright in situazioni non profit e che gli
insegnanti vengano equiparati alle categorie che possono beneficiare
gratuitamente di opere artistiche nel contesto professionale, senza fini di
lucro. Contestualmente è necessario rivendicare nella scuola
l’uso di programmi e sistemi operativi open source che non abbisognano di
copyright devoluti alle multinazionali come la Microsoft. Si pensi ad
esempio al sistema operativo Linux, ormai riconosciuto dai tecnici come più
affidabile di XP o di Vista, o al pacchetto Open Office della Sun che ha
analoghe prestazioni di Office della Microsoft a costo zero.
Rivendicare la libertà
di utilizzo degli strumenti liberi dell’informatica, utilizzare la rete come
ambito di libertà e non di controllo deve essere una delle rivendicazioni
che un’Associazione Professionale come Gilda deve portare avanti in tutte le
sedi. E’ una battaglia per la libertà di insegnamento.