18/05/2001
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CONCUSSIONE
lReato che consiste nel costringere o nell’indurre taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, abusando della propria autorità o
ldei propri poteri.
lReclusione: da 4 anni a 12 anni (art. 317 cod. pen.)
lE’ il caso di un insegnante che indicando ad alcuni genitori l’insufficienza
ldei loro figli,esprimeva la necessità di farli seguire da persona esperta,inducendo i genitori a pagargli compensi in denaro per lezioni
lprivate. (Cass. Sez VI 13.6.91 187438)
lLe condanne per i delitti di peculato (art. 314) e concussione (art. 317 cod. pen.) comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che la
lpena, per circostanze attenuanti,sia inferiore a 3 anni.