Cambiamenti generali
In applicazione del D.Lgs.150 (c.d. Decreto Brunetta),
dopo l’entrata in vigore della riforma, viene a
cadere il principio della centralità della contrattazione sindacale
come fonte normativa sugli aspetti disciplinari e sanzionatori,
viene previsto un codice disciplinare (che ancora non esiste sopravvivendo
nelle more della sua creazione la normativa prevista dal D.lgs 297/1994
-Testo Unico sulla Scuola-, dal CCNL vigente e del D.lgs 165/2001), viene
vietato istituire con il CCNL procedure concordate con contratto di
impugnazione e il ricorso a collegi arbitrali di disciplina, vengono aboliti
i Consigli di disciplina presso il CNPI e i Consigli Scolastici Provinciali,
le sanzioni per il personale non di ruolo vengono uniformate a quelle
previste per il personale di ruolo. La nuova
disciplina non ha effetti retroattivi nei confronti delle situazioni
preesistenti che verranno affrontate con le vecchie norme.
Chi
decide le sanzioni?
Per le infrazioni di minore gravità
(dal rimprovero verbale alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni) è
competente unico il Dirigente Scolastico che è a sua volta sanzionabile,
per effetto del recente contratto di area dirigenziale della scuola, se non
interviene senza indugio e in ogni caso entro e non oltre venti giorni a
fronte della notizia dell’illecito disciplinare. L’addebito deve essere
contestato al dipendente, il quale viene convocato,
entro dieci giorni dalla notifica, al lavoratore per il
contraddittorio a sua difesa con l’assistenza di un procuratore o di un
rappresentante sindacale. Dopo lo svolgimento dell’attività istruttoria e,
salvo differimenti eccezionali, entro 60 giorni dalla contestazione il
Dirigente può decidere l’archiviazione o la somministrazione della sanzione.
Il Dirigente deve sempre assicurare che il
provvedimento disciplinare non possa colpire neppure indirettamente
l’autonomia della funzione docente.
·
Per le infrazioni più gravi (oltre i
dieci giorni di sospensione dal servizio) la competenza sanzionatoria passa
all’USR con modalità analoghe a quelli descritte per le infrazioni meno
gravi. La circolare introduce in questo caso la possibilità di
collaborazione con gli uffici di disciplina di personale scelto tra
ispettori, dirigenti e docenti con significativa esperienza professionale
(non si capisce chi sceglierà questo personale esperto) per garantire nella
fase di valutazione gli aspetti legati alla libertà di insegnamento.
·
Nel caso di procedimento penale a carico
del dipendente è possibile, a differenza del passato, attivare e concludere
il procedimento disciplinare nelle more di una sentenza definitiva
Nuove “colpe” e relative sanzioni
·
Sono introdotti nuovi illeciti disciplinari:
Rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato
motivo. Ciò significa che si stabilisce per i docenti l’obbligo di dare
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare destinato ad altri
colleghi e che sono anche sanzionabili “informazioni false o reticenti”.
Alcuni hanno parlato di “obbligo alla delazione” poiché il dipendente
informato di situazioni illecite (ad esempio, il ritardo in servizio di un
collega, ecc.) è obbligato a testimoniare sui fatti.
Per i dirigenti è stabilito l’obbligo di attivare la procedura
disciplinare senza ritardi o omissioni. Se ciò acade sono suscettibili di
sanzioni da parte dell’USR.
·
E’ introdotto il licenziamento
disciplinare nei seguenti casi: falsa attestazione
della presenza in servizio con alterazione di atti amministrativi o di
strumenti di controllo o attestazioni mediche false, assenza priva di
giustificazione per più di tre giorni in due anni e sette nel corso di un
settennio, rifiuto ingiustificato del trasferimento d’ufficio, falsità
documentali in caso di assunzione e di ricostruzione della carriera,
reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste
e comunque lesive dell’onore e della dignità personali altrui, condanna
penale definitiva con interdizione perpetua di pubblici uffici. Con il
prossimo CCNL dovrebbe essere previsto inoltre il licenziamento in caso di
prestazioni insufficienti riferibili ad un tempo non inferiore a due anni
(norma antifannulloni..).
·
Sono sanzionati con la sospensione
dal servizio da 3 giorni a 3 mesi gli atti commessi
dal dipendente che determinino il risarcimento del danno da parte
dell’amministrazione. Il risarcimento è a carico del dipendente.
·
E’ stata reintrodotta
per analogia legis, cioè rifacendosi a norme simili previste in altri
comparti lavorativi, la sospensione cautelare anche se il decreto
Brunetta l’aveva cassata (si è detto che si è trattato di un errore del
legislatore – sic!!). Nei casi di
sospensione cautelare, cioè in attesa di riscontri giurisdizionali certi e
di fatti gravi verificabili nella procedura disciplinare (il caso del
pedofilo, della violenza sessuale, arresti domiciliari, ecc.) è prevista la
corresponsione della metà dello stipendio tabellare. Il fatto divertente è
che il dimezzamento dello stipendio vale solo per i docenti mentre per
dirigenti e tutti gli altri lavoratori del settore pubblico e privato vale
ancora la corresponsione per intero della retribuzione.
·
Nei primi mesi di attivazione delle nuove
procedure disciplinari è prevista la creazione al MIUR di un “nucleo di
assistenza” per dirigenti e uffici degli USR con
compiti di consulenza e indirizzo. E’ facile immaginare che nel gioco del
trasferimento delle responsabilità relative all’applicazione della normativa
sarano moltissimi i casi in cui il nucleo di assistenza sarà coinvolto.
Che cosa rappresenta questa Circolare
Come è accaduto nel caso dei dirigenti, il quadro normativo
dei provvedimenti disciplinari per i docenti rientra in una visione
gerarchizzata dalle pubblica amministrazione che male si colloca nell’ambito
delle istituzioni scolastiche dove esiste l’autonomia scolastica
costituzionalmente riconosciuta, la libertà di insegnamento stabilita
dall’art.33 della Costituzione e la presenza di organi di governo collegiali
(Collegio dei Docenti, Consigli di classe, Consigli di Istituto, comitati di
valutazione). Il Ministro Brunetta nella sua crociata contro la pubblica
amministrazione inefficiente si è scordato della complessità del settore
scolastico introducendo norme che saranno di difficile applicazione e che
saranno oggetto di tensioni e contenziosi. Gilda degli Insegnanti ha
espresso in sede di informativa al MIUR la sua contrarietà e preoccupazione
rispetto alle norme disciplinari che possono minare profondamente i rapporti
di collaborazione che dovrebbero informare il lavoro collegiale nella
scuola. Preoccupa soprattutto la delega di poteri discrezionali ai
dirigenti che diventano attori e giudici dei procedimenti sanzionatori
apparentemente meno gravi. Gravissima è la mancanza del
coinvolgimento dei docenti intesi come professionisti in grado di
giudicare situazioni patologiche e di mancato rispetto delle norme che di
fatto possono ledere l’immagine della categoria. Paradossalmente le norme
che sono state immaginate da Brunetta colpiscono soprattutto le infrazioni
formali e burocratiche e non i casi di incapacità di esplicitare la
professione nel lavoro didattico vero e proprio, situazioni che dovrebbero
vedere processi di autovalutazione e di intervento della stessa categoria
dei docenti.
Che
fare?
Cosa possiamo fare per arginare nell’immediato la massa di
provvedimenti sanzionatori che si abbatterà nella scuola (già sono numerose
le contestazioni di addebito per semplici ritardi di pochi minuti..)?
Bisogna rafforzare l’attività sindacale della FGU-Gilda, seguire i
contraddittori di fronte ai dirigenti e all’USR, adire alla
magistratura ordinaria avverso le sanzioni illogiche, incoerenti, prive
di motivazioni adeguate comminate dai dirigenti. I dirigenti devono sapere
che rischiano denunce di fronte anche al giudice penale in caso di
inadeguatezza del provvedimento sanzionatorio. Le sedi della FGU-Gilda sono
pronte a sostenere le giuste ragioni dei docenti che si trovano oggetto di
provvedimenti illegittimi.
Ma l’importante è ora anche far
crescere l’informazione nei confronti delle forze politiche, degli altri
sindacati, della
pubblica opinione per far capire che queste norme, lungi da combattere i
“fannulloni” possono trasformare la scuola intesa come comunità educante in
una caserma comandata da caporali ottusi con il rischio fondato di
determinare pericolosi atteggiamenti di difesa passiva e di demotivazione
dei docenti senza che ci guadagni la qualità e l’efficacia
dell’insegnamento. |