18/05/2001
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OBBLIGO DI SORVEGLIANZA
lPer l’insegnante, detto obbligo ha carattere generale ed assoluto e non è limitato a determinate attività degli studenti.
lL’insegnante incorre nel reato penale ogni volta che l’incidente, di cui è vittima lo studente, si verifica per omessa sorveglianza.
lLa Corte di Cassazione ha ribadito che la vigilanza non consiste nella semplice presenza fisica da parte dell’insegnante, ma nel complesso di attività volte a realizzare le finalità stabilite dalla legge.(Cass.pen. Sez. IV 23.3 81).