DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE
E DA CONSEGNARE CON CORTESE URGENZA ALLE RSU E AI DELEGATI GILDA
ATTENZIONE ALLE DELIBERE COLLEGIALI!!!
IL POF
Ricordate che il POF deve essere elaborato, deliberato - ed eventualmente modificato - dal Collegio dei docenti e che il Consiglio di Istituto/Circolo deve solo “adottarlo”. Esaltiamo la nostra professionalità sostenendo scelte di natura didattico-disciplinare. Solo esercitando le nostre competenze specifiche, che sono quelle afferenti all’insegnamento, ed assicurando che la scuola esplichi al massimo la sua funzione di luogo dell’istruzione, possiamo offrire “garanzie” a genitori, a studenti e a tutta la società.
LA LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO
La libertà di insegnamento deve essere difesa poiché essa rientra nella libertà di pensiero. Può essere difesa perché il POF… “... comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari e valorizza le corrispondenti professionalità”. La scelta del libro di testo o della metodologia didattica (ad esempio unità didattica, modulo, ecc.), rimane dunque al singolo docente, che può dichiarare al momento della Delibera del Collegio docenti la sua scelta, la quale deve obbligatoriamente essere inserita nel POF (Reg. aut., art. 3, comma 2).
L’ORARIO DI LAVORO
Il contratto disciplina con l’art. 41 - attività di insegnamento - e l’art. 42 - attività funzionali all’insegnamento - l’orario di lavoro dei docenti che è materia contrattuale (D. L. 29/1993 e successive modifiche). Il Codice civile poi non lascia spazio ad utilizzi selvaggi dei lavoratori: la legge deve infatti stabilire “i limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione...” (art. 2108).
Altra cosa è l’orario di servizio, cioè la configurazione dell’orario di lavoro, che può essere modificato a seguito di iniziative previste dal Regolamento dell’autonomia: flessibilità dell’unità di lezione, ecc. L’orario di servizio (non l’orario di lavoro!) deve essere funzionale al POF e funzionale ai progetti sperimentali avviati nelle scuole. Quindi attenzione a ciò che si approva in Collegio (progetti, sperimentazioni,…).
L’ORA DI LEZIONE
La riduzione dell’ora di lezione fino a 50 min., deliberata dal Consiglio d’Istituto per motivi estranei alla didattica (trasporti, mensa ecc.), non comporta alcun obbligo di recupero da parte dei docenti (circ. n° 243/79; interpretazione autentica del 1 luglio 1997); la riduzione dell’ora di lezione deliberata dai docenti nell’ambito della sperimentazione dell’autonomia, comporta il recupero delle frazioni orarie residue (CCNL 1995, art. 41, comma 4; reg. aut., art.4, comma 2b).
La riduzione dell’ora di lezione va evitata perché quasi sempre essa apre la porta al proliferare di mille attività extra-didattiche. Sottraendo di fatto tempo all’insegnamento disciplinare, essa abbassa la qualità dell’istruzione. L’orario di servizio strutturato su unità di lezione inferiori ai 60 minuti risulta inoltre spesso dispersivo e pesante per i docenti.
I PERIODI DI “SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA”
Spesso i Dirigenti scolastici tentano di obbligare i docenti a prestare servizio anche prima e/o dopo il termine delle lezioni, facendo riferimento all'orario di insegnamento. A ciò si aggiungono ulteriori pretese in ordine all'erogazione di prestazioni afferenti le attività funzionali all'insegnamento, in stretta osservanza o in eccedenza rispetto al monte ore contrattuale di cui all'art.42, c.3, lett. a, che recita: “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue". In sintesi: non sussiste alcun obbligo di insegnamento, in capo ai docenti, nell'epoca individuata come “periodo di sospensione dell’attività didattica”, ovvero non c’è obbligo di prestazione delle 25 ore settimanali nella scuola materna, 22 ore settimanali nella scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie.
Riguardo agli obblighi di cui al già citato art. 42, c. 3, lettera a (40 ore per collegi docenti et varia) restano ferme, in ogni caso, la non obbligatorietà di prestazioni aggiuntive e, comunque, la necessità che tali attività siano stabilite e calendarizzate nel piano annuale delle attività medesime approvato dal Collegio dei Docenti. Il docente che si rifiuta di prestare “servizi” supplementari e gratuiti, troppo spesso illegittimamente pretesi, non solo esercita un diritto personale, ma contribuisce ad evitare una inutile quanto dannosa “deriva” della docenza.
IL PIANO ANNUALE DEGLI IMPEGNI DEI DOCENTI
L’art. 24 del CCNL del 1999 impone esplicitamente al Dirigente di predisporre “il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive” prima dell’inizio delle lezioni. Il piano delle attività va richiesto alcuni giorni prima della riunione che reca all’o.d.g. “Piano annuale delle attività” e discusso in Collegio. Alla discussione può fare seguito un’approvazione tout court o la richiesta di modifiche anche sostanziali. In tal caso il dirigente dovrà sottoporre al Collegio un nuovo piano per l’approvazione. Le eventuali modifiche apportate durante l’anno devono essere anch’esse sottoposte all’approvazione del Collegio.
Il FONDO D’ISTITUTO
La distribuzione del Fondo d’Istituto, del quale la Gilda chiede la progressiva riduzione, non è compito del Collegio dei docenti, ma delle Rsu e dei componenti il Consiglio di Istituto/Circolo. Tuttavia i docenti devono fare attenzione quando vengono chiamati ad approvare le attività che saranno retribuite con il fondo: non bisogna infatti, per soddisfare “l’ingordigia progettuale” di taluni, approvare progetti senza copertura finanziaria. Si rischia di lavorare per un misero compenso forfettario o peggio ancora gratuitamente!.
Sentenze dei giudici amministrativi e dei giudici del lavoro hanno finalmente risolto l’annosa questione della trasparenza: è del tutto legittimo chiedere la pubblicazione a fine anno del riassunto relativo alla distribuzione del fondo d’istituto.
L’AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento non è più un obbligo-dovere, ma un diritto dei docenti regolamentato anche dal contratto siglato nel mese di giugno di quest’anno. Inoltre la finanziaria 2002 prevede la distribuzione alle scuole di fondi per l’auto-aggiornamento (il rimborso delle spese sostenute va richiesto entro il 31/12/02). Molti dirigenti (ed alcuni sindacati!) sostengono che quando l’aggiornamento viene approvato dal Collegio docenti diventa automaticamente obbligatorio per tutti. Non è così. Tuttavia, se non intendete partecipare ad un aggiornamento deliberato dal vostro Collegio e volete evitare logoranti discussioni con il dirigente, abbiate cura di far mettere a verbale una dichiarazione che esplicita il carattere non obbligatorio dell’impegno.
LE SUPPLENZE SCUOLA ELEMENTARE
Regola le supplenze nella scuola elementare il Contratto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 29 maggio 2002 (art. 5, comma 2), che recita “La sostituzione dei docenti di scuola elementare, assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal Collegio dei docenti, nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione nell’orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono, peraltro, possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione d’Istituto”. Risulta quindi possibile in mancanza di risorse interne per le supplenze nominare un supplente esterno anche per periodi inferiori ai cinque giorni, sempre che ricorrano le ricordate circostanze.
LE FUNZIONI OBIETTIVO
Le funzioni-obiettivo devono essere elette ogni anno. Per salvaguardare livelli almeno minimi di democrazia, si rivela necessario evitare ogni automatismo e ripercorrere anche quest’anno l’iter previsto dal contratto: identificazione delle aree funzionali da attivare in relazione al POF,definizione dei requisiti, accoglimento delle domande, elezione a scrutinio segreto (anche, e a maggior ragione, nel caso in cui ci sia una sola candidatura).
I colleghi che lavorano come funzioni-obiettivo contribuiscono – a volte in modo molto netto – a dare un “volto” alla scuola autonoma in regime di concorrenza. La scelta è dunque delicata. La Gilda, come sempre, ricorda la necessità di identificare delle funzioni-obiettivo che “rispondano” ai colleghi e che siano quindi rispettose della pluralità e della diversità, e che operino nella scuola valutando tutte le iniziativa sulla base della loro reale ricaduta in un’ottica cognitivo-formativa.