Le proposte dei D.S. per la scuola.

(di Bruno Telleschi)
 

 

Analogie e differenze nella riforma della scuola. Le proposte dei D.S. (Commissione Nazionale per il Progetto 2005, Proposte per il programma).

 

 

 

Le competenze dello stato e delle regioni

 

 Al Governo nazionale spetterà di fissare i livelli essenziali, gli obiettivi fondamentali che il sistema deve raggiungere, le norme generali che devono regolare l’insieme del sistema e quello di affrontare, con adeguate risorse finanziarie, il dislivello di risorse a disposizione fra le istituzioni formative del Nord e quelle del Sud, determinato proprio dalle diverse capacità delle Amministrazioni locali e dei territori di concorrere al bilancio delle scuole e delle Università dell’autonomia.  (p.3)

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale
(legge 28.3.2003 n.53)

 

L’identità della nazione

 

L'istruzione rappresenta una risorsa decisiva per lo sviluppo della persona, per la qualità della sua vita e per lo sviluppo sociale, civile ed economico delle realtà locali e della nazione. (p.7)

 

 

 i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

(legge 28.3.2003 n.53 art.2 comma 1 sub l)

 

La centralità del sapere nell’arco della vita

 

il prolungamento del periodo dell'istruzione obbligatoria fino ai 16 anni, nel quadro di un processo di affermazione del diritto all'educazione per tutti sino a 18 anni - in modo da assicurare a tutti il "tempo della scuola": per la formazione culturale, da consolidare e rendere persistente e stabile; per l'acquisizione delle competenze culturali di base in grado di sostenere la capacità di apprendere per tutta la vita - attraverso l'innalzamento dell'obbligo di istruzione fino al biennio della scuola secondaria superiore, non unico ma unitario, strutturato in modo da contemperare le esigenze del completamento della formazione culturale di base, del potenziamento delle capacità di scelta e della propedeuticità ai percorsi successivi, rispettosi delle diverse forme di intelligenza e dei diversi stili di apprendimento e respingendo qualsiasi ipotesi di articolazione in canali separati di percorsi del II ciclo; (p.7)

è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
(legge 28.3.2003 n.53 art.2 comma 1 sub a)

 

Il sistema scolastico

 

È necessario definire puntualmente l’identità della formazione professionale come sistema distinto da quello scolastico, con sue caratteristiche che ne costituiscono la ricchezza e l’originalità: (p.15).

 

Una presenza più radicata e pervasiva della formazione professionale, all’interno del più complessivo sistema dell’education, richiede di accelerarne il processo di evoluzione, per sviluppare alcune caratteristiche qualificanti: (p.16)

 il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
(legge 28.3.2003 n.53 art.2 sub d)

 

La personalizzazione degli studi

 

la formazione professionale ha accumulato una cultura formativa sua propria attenta alla

personalizzazione dei percorsi formativi, attraverso metodologie didattiche basate sull’accoglienza, il bilancio delle competenze, il tutorato, i progetti formativi; (p.15)

 

Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’articolo

1 comma 5 le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l’esperienza reale e la

riflessione sull’operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l’inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle

professioni;

(dlgs 17.10.2005 n.226 art.18 comma 1)

 

L’integrazione nei poli formativi

 

L’integrazione tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro dovrebbe trovare una sede elettiva all’interno dei Poli formativi, da intendere non solo come strutture fisiche ma piuttosto come spazi virtuali uniti dalle potenzialità della nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che dovrebbero diventare delle sedi di riferimento, per ogni genere di attività formativa, in stretto raccordo con il mondo del lavoro” (p.16)

 

I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione

professionale possono essere realizzati in un’unica sede, anche sulla base di apposite

convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di

insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I

percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all’articolo

2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale

costituendo, insieme, un centro polivalente denominato “Campus” o “Polo formativo”.

(dlgs 17.10.2005 n.226 art. 1 comma 15)

 

Il sistema dei crediti scolastici

 

la predisposizione delle condizioni per rendere effettivo e qualificato l'obbligo formativo fino ai 18 anni, creando i presupposti per un effettivo riconoscimento dei crediti maturati al fine del

passaggio da un percorso all'altro (p.7)

 

La certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti rappresentano la condizione necessaria per rendere certe, classificate e riconosciute in modo condiviso dai diversi sistemi, le competenze acquisite dal cittadino. (p.8)

 

 

è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonchè di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h);

(legge 28.3.2003 n.53 art.2 comma 1sub i)

 

La valutazione interna ed esterna

 

In tale quadro essenziale è la valutazione interna ai soggetti autonomi e quella di soggetti esterni

(authority o altro), elemento che sostanzia ed indirizza l’esercizio dell’autonomia e della conseguente responsabilità da parte delle scuole, delle università e dei soggetti della ricerca. (p.5)

 

Se in un sistema centralizzato il controllo del rispetto delle procedure poteva essere ritenuto strumento sufficiente a garantire una certa omogeneità dell’offerta scolastica; in un sistema con una forte responsabilità locale è necessario istituire un serio sistema di valutazione dei processi e dei risultati, con il duplice obiettivo di aiutare la scuola a migliorare la qualità dei suoi processi e promuovere la rendicontazione all’esterno dei risultati ottenuti.

Il Servizio di valutazione deve innalzare il livello qualitativo del sistema e aiutare le singole scuole a verificare i risultati raggiunti.

Sono dunque due le modalità della valutazione:

 - l’autovalutazione, per una costante revisione dei risultati raggiunti nella propria attività

 -  la valutazione esterna, per governare in modo efficace un sistema scolastico basato sulle

autonomie, evitare la crescita di più ampie divaricazioni all’interno del sistema, sostenere i punti deboli e valorizzare le eccellenze. (p.10)

 

 

Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
            b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
(legge 28.3.2003 n.53 art.3 comma 1)

 

La valorizzazione della professione

 

Raggiungere gli obiettivi indicati richiede la ripresa degli investimenti per l'istruzione, la formazione e la ricerca, con scelte in grado di eliminare il fenomeno del precariato, dannoso per la qualità e l'autonomia della scuola oltre che per il personale interessato, e con la valorizzazione della professione docente. (p.8)

Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone […] un piano programmatico di interventi finanziari […] a sostegno: […] e) della valorizzazione professionale del personale docente;

(legge 28.3.2003 n.53 art.1 comma 3)

 

11.12.2005