18/05/2001
28
OBBLIGO DI DENUNCIA
lL’insegnante, come pubblico ufficiale, se ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio, deve fare denuncia per iscritto, anche quando non sia stata individuata la persona responsabile. lSe la denuncia viene omessa, l’insegnante compie un delitto contro l’Autorità Giudiziaria (art. 361 cod. pen.) punibile con una multa da 60 mila a un   milione di lire.