Formazione iniziale dei docenti
Art. 5 Decreto legge 1306.
a)
la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si
svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui
accesso è programmato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 2
agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione
degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’articolo 3
della medesima legge, sulla base della previsione dei posti
effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle
istituzioni scolastiche; |
b)
con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni
di cui all’articolo 10, comma 2, e all’articolo 6, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono
individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche
interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione
degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per
la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado
e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con
riferimento all’insegnamento delle discipline impartite in tali gradi
di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento
disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di
handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere
stage all’estero; |
c)
l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari,
individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui
alla lettera b) e all’adeguatezza della personale preparazione
dei candidati, verificata dagli atenei; |
d)
l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui
alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti
individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca; |
e)
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici del
personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa
stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche
attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui
alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica
regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l’istituzione e l’organizzazione di apposite strutture di ateneo o
d’interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati,
sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni
scolastiche; |
f)
le strutture didattiche di ateneo o d’interateneo di cui alla lettera
e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la
formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; |
g)
le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione
in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di
supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative. |
Questo lungo articolo sulla formazione iniziale dei docenti, della Legge
di Riforma degli Ordinamenti scolastici appena approvata dal Parlamento,
impone alcuni approfondimenti , necessari per individuare profili e
percorsi del nuovo insegnante che la Riforma prevederebbe.
Per questo
analizziamo il Documento della Commissione Bertagna, che su questo punto
sembra rappresentare ancora un riferimento attendibile.
Profilo del docente:
1)
Pari
dignità
per tutti i docenti. Pari dignità, che non implica anche
uguaglianza di tale formazione, significa che tutti i docenti (dalla
scuola dell’ infanzia a quella secondaria) devono conseguire un titolo di
laurea specialistica ( 3 + 2) . Laurea che, secondo il decreto
509/99, “ ha l’ obiettivo di fornire allo studente una formazione di
livello avanzato per l’ esercizio di attività di elevata qualificazione in
ambiti specifici”. L’ insegnamento-si afferma nel documento Bertagna- “è
senza dubbio un ‘ attività di elevata qualificazione”. Ma è anche – sempre
secondo il medesimo documento-“un’ attività specifica, che per poter
essere esercitata va studiata con le sue peculiari regole metodologiche e
la sua complessa natura epistemologica”.
Per questo , si
suggerisce una laurea specialistica che, su un arco di 300 crediti
universitari ( cfu) , permetta di acquisire una laurea specialistica
abilitante all’
insegnamento in uno specifico grado scolastico e, se di grado secondario,
in una specifica classe di concorso.
Una nuova classe che
si aggiunge alle attuali 104.
In quanto abilitante,
questa laurea avrà bisogno dell’ esercizio concreto della professione, per
il quale si prevedono altri 60/90 crediti di Laboratorio e Tirocini
attivi, supervisionati dall’ Università, da distribuire nei primi due
anni di straordinariato professionale dei docenti.
Alle fine di questo
percorso formativo, scuola e università, in collaborazione paritaria,
decretano la conferma in ruolo del laureato specialista in insegnamento,
previa valutazione delle competenze dimostrate lungo i due anni, in
diretta situazione professionale.
Chi è interessato all’
insegnamento può, con l’ aggiunta di ulteriori 60/ 70 crediti, ottenere
una seconda laurea specialistica disciplinare affine.
Proprio perché
abilitante, è necessario che, per questa laurea, il numero degli ammessi
coincida con i posti di insegnamento effettivamente disponibili .
2)
Tipologia dei contenuti della laurea per i docenti.
Per evitare i rischi- si afferma sempre nella relazione Bertagna- di una
pedagogia che si è trasformata in scienza dell’ insegnamento- occorre ai
docenti “ una forte preparazione disciplinare , non indulgente sulle
proprie radici epistemologiche e sulle frontiere della ricerca che
esplora.” “ Il docente delle scuole di ogni ordine e grado è chiamato sia
dalla normativa ( art. 6 del Dpr. 275/99) sia, soprattutto, dal processo
di riforma che si desidera attivare ad essere non soltanto un ricercatore
sull’ insegnamento e dell’ insegnamento che gli è affidato , ma anche un
ricercatore sul e del sapere epistemico che è chiamato poi a trasformare,
con appositi mediatori didattici, in apprendimenti degli allievi[…]Per
questo si richiedono crediti disciplinari oscillanti tra un minimo di 170
per le abilitazioni monodisciplinari e i 220 per quelli pluridisciplinari”.
Per le scienze dell’
educazione, necessarie all’ insegnamento, si prevedono dai 110 ai 60
crediti ( a seconda delle lauree mono o pluridisciplinari ), di cui da 20
a 10 riservati ai Tirocini cosiddetti osservativi.
3)
Carriera . L’ università deve
essere coinvolta anche per il consolidamento e lo sviluppo della carriera
dei docenti stessi.
Dopo una certa
anzianità di servizio a tempo indeterminato ( 8 anni) , un docente può
accedere alla formazione universitaria sempre giocata sul circuito teoria,
tecnica e pratica per diventare, ad esempio, figura di sistema o di staff
( responsabili di progetti speciali di istituto, documentalisti ecc..: 30
crediti) ; docente aggregato ( 60 crediti) : il docente aggregato ( chi
vuol fare carriera nell’ insegnamento) potrebbe confluire in un albo che
consente la chiamata diretta da parte delle scuole autonome ); direttore
della progettazione dei piani di studio di istituto ( 90 crediti);
dirigente scolastico di rete ( 120 crediti).
4)
Altre tipologie di docenti. Per l’
handicap e per le diversità culturali
(migranti, stranieri ecc…) non si può pensare “ che
questa preparazione si possa ridurre ad una serie di conoscenze e di
abilità aggiuntive alla professionalità docente ordinaria . Occorre
pensare ad una preparazione professionale trasversale che tematizza la
presenza ordinaria dei soggetti portatori di handicap e delle diversità
culturali nelle comuni classi scolastiche e riesce a gestirla i modo
educativo”.
( A cura di Renza Bertuzzi)