Formazione iniziale dei docenti

 

 

Art. 5 Decreto legge 1306.

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e all’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all’insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all’estero;

c) l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione di apposite strutture di ateneo o d’interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d’interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

 

Questo lungo articolo  sulla formazione iniziale dei docenti, della Legge di Riforma degli Ordinamenti scolastici  appena approvata dal Parlamento, impone alcuni approfondimenti , necessari per individuare profili e percorsi del nuovo insegnante che la Riforma prevederebbe.

 Per questo analizziamo il Documento della Commissione Bertagna, che su questo punto sembra rappresentare ancora un riferimento attendibile.

 

 

Profilo del docente:

 

1)     Pari dignità per tutti i docenti. Pari dignità, che  non implica  anche uguaglianza  di tale formazione,  significa che tutti i docenti  (dalla scuola dell’ infanzia a quella secondaria) devono conseguire un titolo di laurea specialistica ( 3 + 2) . Laurea che, secondo il decreto 509/99, “ ha l’ obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’ esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici”. L’ insegnamento-si afferma nel documento Bertagna- “è senza dubbio un ‘ attività di elevata qualificazione”. Ma è anche – sempre secondo il medesimo documento-“un’ attività specifica, che per poter essere esercitata va studiata con le sue peculiari regole metodologiche e la sua complessa natura epistemologica”.

Per questo , si suggerisce una laurea specialistica che, su un arco di 300 crediti universitari  ( cfu) , permetta di acquisire una laurea specialistica

abilitante all’ insegnamento in uno specifico grado scolastico e, se di grado secondario, in una specifica classe di concorso. Una nuova classe che si aggiunge alle attuali 104.

In quanto abilitante, questa laurea avrà bisogno dell’ esercizio concreto della professione, per il quale si prevedono  altri 60/90 crediti di Laboratorio e Tirocini attivi, supervisionati dall’ Università, da distribuire nei primi due anni  di straordinariato professionale dei docenti.

Alle fine di questo percorso formativo, scuola e università, in collaborazione paritaria, decretano la conferma in ruolo del laureato specialista in insegnamento, previa valutazione delle competenze dimostrate lungo i due anni, in diretta situazione professionale.

Chi è interessato all’ insegnamento può, con l’ aggiunta di ulteriori 60/ 70 crediti,  ottenere una seconda laurea specialistica disciplinare affine.

Proprio perché abilitante, è necessario che, per questa laurea, il numero degli ammessi coincida con i  posti di insegnamento effettivamente disponibili .   

2)     Tipologia dei contenuti della laurea per i docenti. Per evitare i rischi- si afferma sempre nella relazione Bertagna- di una pedagogia che si è trasformata in scienza dell’ insegnamento- occorre ai docenti “ una forte preparazione disciplinare , non indulgente sulle proprie radici epistemologiche e sulle frontiere della ricerca che esplora.” “ Il docente  delle scuole di ogni ordine e grado è chiamato sia dalla normativa ( art. 6 del Dpr. 275/99) sia, soprattutto, dal processo di riforma che si desidera attivare ad essere non soltanto un ricercatore sull’ insegnamento e dell’ insegnamento che gli è affidato , ma anche un ricercatore sul e del sapere epistemico che è chiamato poi a trasformare, con appositi mediatori didattici, in apprendimenti degli allievi[…]Per questo si richiedono crediti disciplinari oscillanti tra un minimo di 170 per le abilitazioni monodisciplinari e i 220 per quelli pluridisciplinari”.

Per le scienze dell’ educazione, necessarie all’ insegnamento, si prevedono dai 110 ai 60 crediti ( a seconda delle lauree mono o pluridisciplinari ), di cui da 20 a 10 riservati ai Tirocini cosiddetti osservativi.

3)     Carriera . L’ università deve essere coinvolta anche per il consolidamento e lo sviluppo della carriera dei docenti stessi.

Dopo una certa anzianità di servizio a tempo indeterminato ( 8 anni) , un docente può accedere alla formazione universitaria sempre giocata sul circuito teoria, tecnica e pratica per diventare, ad esempio, figura di sistema o di staff ( responsabili di progetti speciali di istituto, documentalisti ecc..: 30 crediti) ; docente aggregato ( 60 crediti) : il docente aggregato ( chi vuol fare carriera nell’ insegnamento) potrebbe confluire in un albo che consente la chiamata diretta da parte delle scuole autonome ); direttore della progettazione dei piani di studio di istituto ( 90 crediti); dirigente scolastico di rete ( 120 crediti).

4)     Altre tipologie di docenti.  Per l’ handicap  e per le diversità culturali

       

(migranti, stranieri ecc…) non si può pensare “ che questa preparazione si possa ridurre ad una serie di conoscenze e di abilità aggiuntive alla professionalità docente ordinaria . Occorre pensare ad una preparazione professionale trasversale che tematizza la presenza ordinaria dei soggetti portatori di handicap e delle diversità culturali nelle comuni classi scolastiche e riesce a gestirla i modo educativo”.

                                                                           ( A cura di Renza Bertuzzi)