Note
Struttura
RESPONSABILITA’ DOCENTE
   a cura di    Santi Coniglio
GILDA di CALTAGIRONE CATANIA
RESPONSABILITA’ CIVILE
Riguarda la responsabilità per il risarcimento del danno causato da minori capaci o meno di intendere e volere (art. 2048 c.c e art.2047 cod.civ.)
Gli insegnanti sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza
RESPONSABILITA’ PRESUNTA
Gli insegnanti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
E’, cioè, una responsabilità presunta.
In sede processuale determina l’inversione dell’onere della prova.
Gli obbligati in solido devono risarcire il danno
(art.2055 c.c.)
Il docente è responsabile, sia che lo studente procuri danno ad altri, sia che li procuri a se stesso (sentenza Cassazione sez. riunite 260,1972).
A sezione semplice, la Cassazione civ. sez. III 13.5.95 n.5268, limita il risarcimento al primo caso.
 SEMPRE RESPONSABILI
Anche se non sussiste il carattere continuativo dell’attività di insegnamento, come per il supplente temporaneo, per  l’insegnante che accompagna gli studenti in gita, ad una gara sportiva,ecc.
Uno studente, giocando con i compagni nel cortile della scuola, cade e si rompe il femore. L’insegnante, in classe con altri alunni, è stato ritenuto responsabile (sentenza Corte Appello Milano I sez. civ. 7.3.1980 n.375)
RESPONSABILITA’ PENALI
Un’ insegnante dà il permesso ad un’ alunna di recarsi in un’altra aula.Nel corridoio, l’alunna, correndo, si fa male.
L’insegnante non è stata ritenuta responsabile civilmente per non aver vigilato l’alunna durante il tragitto, dal momento che lo stesso tragitto non presentava pericoli.
Ma in sede penale,  l’insegnante  è stata condannata per mancato accompagnamento, o per non aver avvertito un bidello affinchè  assolvesse al compito di accompagnamento.
 elementare, mentre la maestra è in cattedra, intenta a preparare un compito da assegnare alla classe, si alza e  con la penna colpisce una compagna in un occhio.
La Corte di Cassazione civile (sez.III 4.3.1977 n.894) ha condannato l’insegnante, ritenendola responsabile per aver trascurato il controllo della classe.
Responsabilità nella scuola elementare
Il Tribunale di Firenze (sentenza 19.3.93) ha affermato che costituisce grave violazione del dovere di vigilanza nei confronti degli allievi, la condotta di una maestra che, invece di dedicarsi al controllo degli allievi, durante la ricreazione, prepara  il caffè.
RESPONSABILITA’ DELL’INSEGNANTE,anche su decisioni sollecitate dai genitori
Cassazione Sezione III 5.9.86 n.5424
E’ responsabile  l’insegnante che attui disposizioni sollecitate dai genitori degli studenti, quando questi  ultimi vengano a trovarsi in situazione di possibile pericolo.
L’insegnante è responsabile in solido con i genitori
LINEA DI DIFESA DELL’INSEGNANTE
L’insegnante, deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Deve dimostrare, se era presente, che l’evento non era prevedibile, perché improvviso e di conseguenza non evitabile.
Se era assente, deve provare che l’attività degli alunni non implicava alcun rischio, tenuto conto dell’età e della maturità degli stessi e che comunque l’assenza era giustificata ed era predisposta la sostituzione con altra persona qualificata.
RESPONSABILITA’ derivante dalla partecipazione ad organi collegiali
Il presidente e i membri del collegio sono responsabili in solido.
La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
RESPONSABILITA’ PENALE
L’insegnante di scuole statali è un pubblico ufficiale, in quanto egli esercita una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico… (Cass. Pen., Sez III 11.2.92 )
Per gli insegnanti di scuole parificate o legalmente riconosciute le sentenze sono contrastanti (Cass.pen. 20.1.89, e Cass. Pen. Sez.V 24.1.97 e Cass. Pen. Sez. VI 7.11.85
PECULATO
Reato consistente nell’appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui di cui il p.u. abbia il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio.
Pena prevista: reclusione da 6 mesi a 3
anni.
CONCUSSIONE
Reato che consiste nel costringere o nell’indurre taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, abusando della propria autorità o
dei propri poteri.
Reclusione: da 4 anni a 12 anni (art. 317 cod. pen.)
E’ il caso di un insegnante che indicando ad alcuni genitori l’insufficienza
dei loro figli,esprimeva la necessità di farli seguire da persona esperta,inducendo i genitori a pagargli compensi in denaro per lezioni
private. (Cass. Sez VI 13.6.91 187438)
Le condanne per i delitti di peculato (art. 314) e concussione (art. 317 cod. pen.) comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che la
pena, per circostanze attenuanti,sia inferiore a 3 anni.
ABUSO D’UFFICIO
Tale reato è commesso, per esempio,  dall’insegnante che indica il nome di un collega, per lezioni a pagamento, ai genitori degli studenti che hanno bisogno di recupero.( Cass. Pen. Sez. VI 91/187441).
Un insegnante che svolgeva a scuola propaganda elettorale a favore di se stesso è stato condannato (prima dell’abrogazione dell’art.324, Cass. Sez.VI 7.11.85) per interesse privato in atti d’ufficio.
OMISSIONI O RIFIUTO D’ATTI D’UFFICIO
E’ stato condannato per tale reato un insegnante di scuola pubblica  che si assentava ingiustificatamente dalle lezioni, non partecipava alle sedute degli organi collegiali, si presentava a scuola con ritardo e abbandonava le classi prima della fine delle lezioni.(Cass. Pen.,Sez. VI,25 9.85,n.171082.
Altra condanna per un docente che aveva ignorato le richieste del preside e del consiglio di classe di consegnare gli elaborati debitamente corretti e con le relative valutazioni riportate sul registro (Cass. Sez. VI 2.6.89 183546).
FALSO MATERIALE E FALSO IDEOLOGICO
Il primo è relativo alla genuinità del documento (art. 476 cod.pen.).
Il falso ideologico riguarda la verità dell’atto (art. 479 cod.pen.).
E’ falso materiale la contraffazione della firma sul registro di classe (Cass. Pen. Sez.V 6.7.83).
E’  falso ideologico il firmare il registro di classe, se di fatto è un altro collega che resta con gli studenti.
ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA
L’insegnante che commette atti di violenza nei confronti degli allievi è passabile di condanna, in base agli articoli 581(percosse), 582 (lesioni personali), 585 cod.pen. (circostanze aggravanti)
ABBANDONO DI MINORI O INCAPACI
Tale reato rientra nella categoria dei delitti contro la persona, ovvero contro la vita e l’incolumità individuale.
E’ commesso da chiunque abbandoni un minore di 14 anni o una persona incapace  di provvedere a se stessa.
Pena prevista: reclusione da 6 mesi a 5 anni,  aumentata nel caso che dal fatto derivi lesioni personali o la morte (6-8 anni)
ABBANDONO ALL’ESTERO di in cittadino italiano
E’ reato (art. 591 cod. pen.) abbandonare all’estero, sia pure temporaneamente, un minore di 18 anni, a lui affidato (Cass.pen. Sez V, 92/193482)
L’INGIURIA E LA DIFFAMAZIONE
E’ delitto contro la persona (art. 594).
L’ ingiuria si configura in presenza del-
l’offeso; la diffamazione avviene in sua
assenza.
Un insegnante, che indirizza  ad alunni gli epiteti
di “ stupido, idiota, imbecille, omossessuale” com-
mette ingiuria ed è  quindi  passabile  di  condanna
(Cass. Pen. Sez V 28.10.94), in quanto le parole hanno
una vis oltraggiosa, e l’intento dell’insegnante che
le pronuncia non è di richiamare o stimolare, ma quello di ferire l’onorabilità, il decoro e l’autostima della persona.
TRUFFA
E’ un delitto contro il patrimonio (art.640 cod.pen.).
La condotta che integra il delitto di truffa è basata su artifici e raggiri per procurare a sé od altri un ingiusto profitto.
Un insegnante di scienze matematiche, esibendo falsi certificati medici, si assentava da scuola e, nello stesso tempo, svolgeva attività privata.
E’ truffa anche quella tentata dall’insegnante che, inserito nelle graduatorie provinciali predisposte dal provvedito-rato, presenta domanda di supplenza ai presidi di diverse scuole, non indicando in ciascuna di esse le altre domande presentate.
(Cass. Pen.,Sez. II 1.6.90)
REATI COLPOSI
La responsabilità per colpa è caratterizzata dalla mancanza della volontà a commettere il reato e dall’inosservanza di regole espressamente stabilite o evocate dalle nozioni generali di diligenza, prudenza, perizia.(art.590 cod. pen.).
E’ punibile con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 600.000 lire.
La pena è aumentata fino a 5 anni, in caso di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.).
OBBLIGO DI SORVEGLIANZA
Per l’insegnante, detto obbligo ha carattere generale ed assoluto e non è limitato a determinate attività degli studenti.
L’insegnante incorre nel reato penale ogni volta che l’incidente, di cui è vittima lo studente, si verifica per omessa sorveglianza.
La Corte di Cassazione ha ribadito che la vigilanza non consiste nella semplice presenza fisica da parte dell’insegnante, ma nel complesso di attività volte a realizzare le finalità stabilite dalla legge.(Cass.pen. Sez. IV 23.3 81).
ACCOMPAGNAMENTO
   Il Tribunale di Isernia (Sez. pen. Sentenza 22.4.83, n.22) ha condannato un’insegnante di scuola materna, incaricata della sorveglianza dei bambini durante il trasporto, perché dopo aver preso per mano la bambina e aiutatala a scendere dal bus, l’aveva lasciata ferma a terra. La bambina, attraversando autonomamente la strada, per arrivare a casa, fu travolta e uccisa dal bus.L’insegnante fu dichiarata colpevole di omicidio colposo assieme all’autista del bus, perché aveva abbandonato la bimba nella fase più pericolosa (l’attraversamento della strada).
COMUNQUE COLPEVOLE
Naturalmente, dispiace per la morte della piccola.
Ma siamo sicuri che la maestra ha sbagliato ad agire?
Domanda: se, per accompagnare la bambina dall’altra parte della strada, la maestra avesse abbandonato temporaneamente gli altri bimbi sul bus e qualcuno di questi, improvvisamente e imprevedibilmente, fosse sceso per strada, rimanendo travolto da mezzi in transito, chi sarebbe stato condannato dal  Tribunale  per omicidio colposo?
GITE SCOLASTICHE
   Gli insegnanti, durante i viaggi di istruzioni o gite scolastiche esercitano ugualmente le proprie attribuzioni, anche se in modi e luoghi diversi da quelli ordinari.
   A loro compete, quindi, l’obbligo della sorveglianza.
In caso di incidente, in assenza dell’insegnante, il Tribunale saprà a chi assegnare la colpa.
OBBLIGO DI DENUNCIA
L’insegnante, come pubblico ufficiale, se ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio, deve fare denuncia per iscritto, anche quando non sia stata individuata la persona responsabile.
Se la denuncia viene omessa, l’insegnante compie un delitto contro l’Autorità Giudiziaria (art. 361 cod. pen.) punibile con una multa da 60 mila a un   milione di lire.
BIBLIOGRAFIA
Ho tratto abbondanti riferimenti, spunti di riflessione e sentenze  dal prezioso testo di GIAN MARIO BALDUIN e SIMONA BUDA ed. CEDAM (Padova 1999) :
LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DELL’INSEGNANTE
Il libro è corredato da una ricca bibliografia e riporta annotazioni di sentenze dei Tribunali e della Cassazione.
"fine"
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