A rompere l’assordante silenzio che incombeva
sui debiti formativi fin dal loro primo apparire negli smagati scenari della
scuola italiana, ci sta pensando, robustamente, il ministro Fioroni, che a più
riprese, con atti formali e/o pronunciamenti verbali, è intervenuto su un
capitolo valutativo non certo marginale per le scuole superiori , ma “mandato a
memoria” passivamente, con supina indifferenza o cieca e muta insofferenza, nei
comportamenti reali, perlopiù non virtuosi, di tutti i soggetti coinvolti
(dirigenti e docenti, alunni e genitori, nonché politici di settore e
sindacalisti di carriera e pedagogisti avanzati e quant’altro) e rimasto per più
di dieci anni sostanzialmente inesplorato nelle sue implicazioni
etico-deontologiche e nei suoi aspetti giuridico-formali .
Ci piace, anche, supporre o immaginare che la
nostra essenziale prima riflessione sul tema, in occasione del convegno del 16
marzo 2007 (
cfr. atti del Centro Studi Gilda e Professione Docente maggio 2007), si sia
potuta inserire con efficace pertinenza nel percorso di riflessione
ministeriale:il quale, avviato nei termini sostanziali fin dal gennaio del 2007
dal risalto formale di una legge dello Stato - Legge 11 gennaio 2007 n. 1 -, ha
poi trovato più completa e dettagliata definizione nella seconda metà di maggio
con la pubblicazione del decreto ministeriale preordinato in quella legge (D.M.
22 maggio 2007 n. 42), per aprirsi ulteriormente a possibili evoluzioni di
rottura o, se più ci piace, in controtendenza, alla fine del mese di luglio (
Comunicato stampa M.P.I. datato al 31 luglio 2007)
Ma andiamo per ordine nella nostra
ricognizione di tale percorso, individuando con esattezza gli elementi peculiari
che caratterizzano, in successione, ciascuno di questi tre significativi
momenti:
1) La Legge 11 gennaio 2007 n. 1 (Disposizioni
in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore etc...), teoricamente correlata coll’annuale ritualità
di obblighi di ufficio ministeriali naturalmente esposti alla ripetitività
burocratica e a rimandi normativi ai testi legislativi precedenti – come era
regolarmentee accaduto per gli aspetti concernenti il debito formativo e il
credito scolastico nel decorso degli anni successivi a quello della fondazione
normativa ( anche nella prassi di ministri delle contrapposte coalizioni
politiche succedutisi al governo) - , evidenzia di fatto, e in termini perentori
e immediati, una connotazione opposta: infatti l’articolo 1 (Ammissione
all’esame di Stato etc... ), presentato come sostitutivo degli artt. 2, 3, 4
della legge 10 dicembre 1997 n. 425, introduce un’importante novità per
l’ammissione agli esami, che non consegue più, in una sorta di automatismo, al
fatto di aver semplicemente frequentato l’ultimo anno di corso con qualunque
esito valutativo finale ( cfr. art. 2 comma 1 lett. a Legge 425 1997), ma si
determina solo a condizione che gli alunni “valutati positivamente in sede di
scrutinio finale” dell’ultimo anno di corso “abbiano comunque saldato i
debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici”( cfr. art. 1
comma 1 Legge 1 2007).
Il dettaglio che all’art. 3 della stessa legge
figuri al comma 1 la disposizione transitoria in ragione della quale per i
candidati agli esami degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 “continuano
ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge”, non inficia né ridimensiona la
valenza giuridica di un disposto che rende elemento di sbarramento per l’accesso
agli esami la persistenza di debiti ( anche uno solo) non saldati.
2) Il Decreto Ministeriale 22 maggio 2007 n.
42, finalizzato alla definizione delle modalità di applicazione del nuovo regime
normativo in materia di debiti e crediti e quindi su quello esemplato e a quello
conformato nei termini generali, aggiunge, però, nuovi dettagli, al comma 2
dell’art. 3: “Di norma, l’alunno salda il debito formativo nel corso
dell’anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito
medesimo è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di
particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del
recupero intrapreso, il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale del
penultimo anno, può decidere di concedere all’alunno la possibilità di
estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso dell’ultimo anno.
Il Consiglio di classe deve motivare la decisione assunta di promuovere alla
classe terminale l’alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto
nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui l’alunno sia promosso con
debito formativo relativo anche alla penultima .”
Non c’è chi non colga il contrasto fra la
chiarezza di dettato e la compattezza di significato nel primo periodo e le
genericità e approssimazioni espressive e concettuali che punteggiano gli altri
due (“natura delle carenze residue”, “ particolari situazioni”, “ il debito o
la parte residua di debito”, “ deve motivare.... specialmente nel
caso in cui...” ): talché, la sequenza conclusiva rischia di offuscare
ambiguamente la inequivocabile limpidezza di quella iniziale e, quel debito da
saldare nell’anno scolastico immediatamente successivo a quello di contrazione,
ce lo ritroviamo, alla fine del penultimo anno, successivo al terzultimo, non
solo non saldato ma anche in compagnia ( che si spera non sia troppo folta). E
questa compagnia di debiti che speriamo non troppo folta, la rincontriamo
l’ultimo anno, a stipare i già gremiti tempi operativi del secondo quadrimestre,
con un’intrusione che risulta tanto burocraticamente necessaria nella
prospettiva degli esami quanto inutile riguardo all’incisività formativa e
culturale, nonché contraddittoria sul piano educativo e forse anche rischiosa
per la coerenza deontologica ed etica di chi deve operare e decidere
(cfr. art. 3 comma 4: “ Nello scrutinio del primo trimestre o quadrimestre
dell’anno terminale il Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con
riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nel
terzultimo anno ed eventualmente non saldati entro il penultimo anno. Constatata
la presenza di debiti non saldati, il Consiglio di classe predispone, per gli
alunni interessati, prove specifiche volte a verificare il superamento delle
lacune pregresse riscontrate.....”).
Talora sono gli stessi testi legislativi o normativi che, nell’ispirarsi a
principi di garantismo anche non ignobile, aprono varchi alla fuga dalle
responsabilità individuali, quasi legittimando interpretazioni parziali e/o
forzature di comodo che finiscono per svigorire proprio lo spirito profondo
della norma e della legge. E c’è da giurarci, che da parte di tutti i soggetti
coinvolti (dirigenti, docenti, alunni, genitori e politici e sindacalisti e
pedagogisti e quant’altro) si sprecheranno forzature e interpretazioni “ipergarantistiche”:
col perfido effetto di lasciare il debito formativo inchiodato a quelle
condizioni di fallimento da cui la nuova norma dovrebbe o vorrebbe schiodarlo.
3) Il Comunicato Stampa emesso dal Ministero
della Pubblica Istruzione il 31 luglio 2007 dà ampio e ufficiale risalto alle
allarmate dichiarazioni del ministro sulla gravità della situazione debitoria”
nelle scuole : dati e percentuali alla mano, il ministro la denuncia in termini
inequivocabili, chiedendosi anche “come si sia potuto accumulare in questi
anni un debito che per mole e gravità dovrebbe preoccuparci più di quello delle
casse dello Stato in quanto più destabilizzante per l’economia del Paese” e
ventilando l’eventualità, qualora risultasse necessario, di “rimettere mano
al ripristino degli esami di riparazione perché c’è la necessità di avere una
data certa che permetta di sapere se il debito è stato superato”.
Tanto è bastato perché si parlasse di ritorno agli esami di riparazione: ma
sarebbero esami ridotti a ben poca cosa, se fornissero soltanto la data certa
che coprisse, come la classica foglia di fico, le miserie del debito formativo.
Aspettiamo, allora, che passi la nottata e la
misura sia colma: i segni ci sono, pur fra le pieghe di incoerenze e
contraddizioni. Cogliamoli e diamone atto anche al ministro, con la dovuta
franchezza.
Margherita Colasuonno
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