Ministero della Pubblica Istruzione

ha funzioni di indirizzo e di coordinamento, non di gestione: definisce gli ordinamenti scolastici, i parametri-criteri per l’organizzazione del sistema, ha poteri/doveri relativi allo stato giuridico del personale ed alla sua assegnazione alle istituzioni scolastiche sulla base dell’organico funzionale, sulla determinazione ed assegnazione alle scuole delle risorse finanziarie a carico dello Stato, sul riconoscimento della parità scolastica alle scuole non statali. Inoltre fissa gli obiettivi generali del processo formativo, gli obiettivi specifici di apprendimento, le discipline/attività dell’orario annuale, l’orario obbligatorio annuale dei curricoli, valuta il sistema tramite l’Insvi.

Istituzione scolastica

progetta un Piano dell’offerta formativa coerente con gli obiettivi generali del sistema d’istruzione e rispondente alle specifiche esigenze del territorio. Sul piano amministrativo gestisce la parte non conferita ai livelli regionali e territoriali, gestisce il personale fatta eccezione per le parti che sono di competenza dei centri territoriali.

 

 

C.S.A.

Centro di servizi amministrativi

( ex Provveditorato)

direttamente dipendente dalla Direzione Generale Regionale, il C.S.A. ha funzioni e attività di natura amministrativa, comprendenti attività di informazione, acquisizione delle pratiche amministrative, rilascio di atti amministrativi, tutta la gestione del personale che oltrepassa l’ambito della singola scuola: RECLUTAMENTO, TRASFERIMENTI, UTILIZZAZIONI, CONCORSI.

 

C.I.S.

Centro di servizi per le Istituzioni scolastiche

ha funzioni e attività di natura tecnica, sia di consulenza che di supporto all’attività didattica e progettuale delle scuole, con particolare riferimento all’attività di FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, VALUTAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI.

 

 

Ufficio scolastico regionale

svolge attività generale di governo del territorio, che si esplica nella direzione gestionale-amministrativa e fa da supporto all’attuazione dell’autonomia scolastica. La Regione ha il potere/dovere di: programmare l’offerta formativa quando essa risulta dall’integrazione tra istruzione statale e formazione professionale generale, programmare la dislocazione e lo sviluppo della rete scolastica sulla base dei piani provinciali, suddividere, sentiti gli enti locali, il territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa, stabilire il calendario scolastico, decidere l’entità dei contributi per il diritto allo studio da riservare alle scuole non statali. Il secondo articolo trasferisce alcuni poteri alle Province per la scuola secondaria, ed ai Comuni per la scuola dell’infanzia e la scuola di base.

Il nuovo modello amministrativo presentato da Luigi  Berlinguer

 

Nel suo recentissimo libro La scuola nuova (Laterza 2001) Luigi Berlinguer, dopo aver precisato che la  riforma della scuola in senso autonomistico rientra nella più generale riforma della pubblica amministrazione, che di fatto sancisce un sostanziale cambiamento del rapporto fra Stato e cittadini, si sofferma  sulla riorganizzazione del sistema a livello regionale:

“ Volendo bilanciare quel mastodonte che è il Ministero della pubblica Istruzione, abbiamo ritenuto di riorganizzare l’intero sistema a livello regionale, quello provinciale essendo troppo subordinato e debole per resistere al potere romano di accentramento. Venti regioni, venti direttori regionali (grado uguale a quelli centrali) con autonomia di budget e insieme decentramento radicale di funzioni.

La ricostruzione dell’amministrazione scolastica prevalentemente intorno al polo territoriale regionale avviene spostando molte funzioni e compiti, e quindi molto potere, da Roma e dagli stessi Provveditorati verso la direzione regionale. In questo modo ci si prepara anche per un’evoluzione federalistica seria, perché un’organizzazione amministrativa già  regionalizzata può essere al momento opportuno trasferita agevolmente alla Regione, con tutta la sua professionalità, esperienza, capacità, e con l’ampia dimestichezza di rapporti con le singole scuole che le Regioni non hanno. Inoltre, non verrebbe soffocata la nascente autonomia scolastica, come invece tenderebbero a fare, neanche celandolo, taluni politici regionali che in certe aree del paese tendono a sostituire il male dello Stato amministrativo col male della Regione amministrativa.

In concreto la norma stabilisce che le nuove direzioni regionali abbiano tutti i compiti che restano all’amministrazione dopo il decentramento alle scuole autonome e i trasferimenti alle regioni e agli enti locali. Le direzioni regionali devono agire in continuo e stretto contatto con le amministrazioni locali e presso ciascuna di esse sarà costituito un organo collegiale a composizione mista con rappresentanti dello Stato, della Regione e delle autonomie territoriali, con compiti di coordinamento dell’esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione e di valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Esse assorbono le attuali sovrintendenze e gli attuali provveditorati e provvedono all’organizzazione sul territorio di servizi di supporto  e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome. Saranno inoltre affiancate dagli Istituti regionali di ricerca educativa (ex IRRSSAE), loro enti strumentali.

Al ministero propriamente detto rimangono ovviamente compiti nazionali, che saranno in prevalenza di indirizzo e coordinamento, non di gestione. E rimangono poche risorse finanziarie, solo per esercitare le funzioni generali: il grosso della finanza (e quindi anche degli stipendi) viene trasferito alle direzioni regionali. L’amministrazione centrale mantiene compiti di definizione degli ordinamenti scolastici (che comprendono anche gli obiettivi di apprendimento) e di valutazione del sistema scolastico; ad essa sono inoltre attribuiti compiti di indirizzo e di individuazione di obiettivi, parametri e criteri per l’organizzazione del sistema scolastico in tutti i suoi aspetti. Si tratta, in sintesi, dei criteri e degli standard minimi di garanzia dell’uniformità dell’intero sistema di istruzione; criteri e standard  che possono essere arricchiti in sede periferica, ma al di sotto dei quali scatterà la censura della valutazione negativa. Viene così cancellata la vecchia struttura che poggiava sulle direzioni regionali per ordini e gradi di scuola.

Dalla concezione di un’amministrazione erogatrice di servizi siamo passati così alla concezione di un’amministrazione garante della qualità dei servizi. Per realizzare tale obiettivo l’amministrazione centrale sarà organizzata in due dipartimenti, l’uno posto a presidio della qualità degli obiettivi e degli standard dei contenuti nazionali e l’altro posto a presidio della qualità dei servizi sul territorio. Per lo svolgimento di compiti particolari e finora assenti nella tradizionale cultura amministrativa sono stati inoltre istituiti presso l’amministrazione centrale tre servizi, con funzioni trasversali e nuove, con compiti rispettivamente di programmazione e verifica economica e finanziaria, di implementazione del sistema informatico dell’amministrazione e dell’insieme delle scuole e infine di comunicazione all’interno e verso l’esterno dell’amministrazione. Inoltre, quel complesso normativo approvato nel luglio 1999 istituisce anche due enti con forte autonomia, uno per la valutazione e l’altro per il supporto tecnico-scientifico in campo educativo: l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema d’istruzione e l’Istituto nazionale di documentazione. Essi avranno rapporti da un lato con l’Amministrazione e dall’altro con le scuole autonome, in funzione propositiva, di analisi, studio, individuazione dei livelli minimi di apprendimento, valutazione dei risultati conseguiti dal sistema nel suo complesso e per aree e materie specifiche, diffusione delle best practices, e così via (pagg. 41-44).

 

 

a cura di Se.G.

 

 

* Per un approfondimento di questa tematica rimando al saggio di Bertagna, Govi,... Autonomia delle scuole e offerta formativa, ed. La Scuola e all’articolo di Tino Maglia: Vecchi uffici addio? in “La nuova secondaria”, giugno-luglio 2001