Il
sostantivo sussidiarietà deriva etimologicamente dal latino subsidium:
il termine era usato in ambito militare per indicare le truppe di riserva
che restavano nella retroguardia, pronte ad intervenire in aiuto alle coorti
che combattevano in prima acies. I primi cenni di riflessione su un
analogo principio applicato alla sfera politica si trovano già in
Aristotele, ripresi e rielaborati da San Tommaso d'Aquino come elemento
della sua concezione del "bene comune": per la dottrina scolastica la
sussidiarietà è quindi il risultato di una pluralità di apporti in un
contesto comunitario non conflittuale, nel cui ambito è offerta alla persona
umana la possibilità di svilupparsi. Anche T. Malthus
utilizza nella sua concezione del contratto sociale questa idea sviluppatasi
nella tradizione comunitaristica medievale; ancora, il grande filosofo
tedesco Immanuel Kant si propone di realizzare l'ideale supremo di "bene
comune", inteso come sviluppo libero dell'individuo, restringendo i fini ed
i compiti dello Stato alla sicurezza individuale e collettiva. Tuttavia
questa tradizione di pensiero è rimasta una corrente sotterranea nella
filosofia politica europea dell'800, sovrastata dalla corrente principale di
matrice hegeliana, fondata sulla esaltazione della sovranità statuale.
L'idea
che la libertà individuale vada tutelata attraverso la determinazione di
precisi limiti alle attività dello stato, viene ripresa verso la fine del
XIX secolo dalla corrente del Liberalismo costituzionale tedesco
e trova un'applicazione nella Costituzione tedesca del 1948 quando si occupa
del riparto delle competenze fra Governo Federale e singoli Laender.
Nel XX
secolo la concezione liberale del principio di sussidiarietà converge con la
dottrina sociale cattolica
e trova recente autorevole affermazione nelle parole del regnante Papa
Giovanni Paolo II.
Va ribadito nel presente contesto che in ambito cattolico l'accettazione di
tale principio è svincolata dal depositum fidei della Rivelazione
Cristiana, pur potendo essere illuminato da questo.
Dal
punto di vista della traduzione giuridica di tale principio, non può essere
dimenticata l'azione politica tenace e lungimirante di Altiero Spinelli,
che fondò nel 1943 il Movimento Federalista Europeo e animò la grande
manifestazione di Parigi del '51 per un patto federale fra i governi
europei. Negli anni '70 Spinelli portò la sua battaglia federalista
all'interno degli organismi comunitari e la sua azione culminò nel Progetto
di Trattato di Unione Europea approvato dal Parlamento Europeo il 14
febbraio 1984. Come la creazione negli anni '50 di una Comunità politica
europea fu nei fatti smentita dal Trattato di Roma che ne limitava l'azione
alla sfera economica, così il Progetto di Trattato fu frenato dai governi
timorosi di perdere la loro sovranità attraverso l'adozione dell'Atto Unico
Europeo che poi dette vita al Trattato di Maastricht del 1992. Ed è il 15
ottobre 1985 - pochi mesi prima della morte di Spinelli - che il principio
di sussidiarietà entra ufficialmente nella normativa comunitaria, con
l'approvazione della Carta europea delle Autonomie Locali, ratificata
dall'Italia con legge n. 439/89 per poi confluire nell'art. 3b del Trattato
di Maastricht.
Notiamo quindi che la sussidiarietà è un principio che ha trovato esplicita
affermazione prima di tutto in ambito comunitario e specialmente nella sua
dimensione verticale che regola i rapporti fra gli Stati nazionali e gli
organismi comunitari.
Poiché, contrariamente all'ideale federalista, in base a tale norma ogni
paese resta generalmente sovrano nel proprio territorio, spetta alla
legislazione nazionale accogliere il principio di sussidiarietà nel proprio
ordinamento sia nella sua dimensione verticale che in quella orizzontale.
Come è stato tradotto nel nostro paese tale principio?
Con
l'art. 4 co. 3 della legge "Bassanini" n. 59/97 il Parlamento nella passata
legislatura delegò al Governo il compito di stabilire l'attribuzione alle
autorità territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini di
competenze in molte materie. Allo stato attuale si tratta di un principio
teorico, in quanto le competenze vanno di volta in volta assegnate con legge
statale o regionale.
Peraltro la citata legge all'art. 1 sancisce che il criterio di attribuzione
delle responsabilità pubbliche abbia anche il fine di favorire
l'assolvimento di funzioni di rilevanza sociale da parte di famiglie,
associazioni e comunità.
In
ogni caso il d. lg. n.112/98 di applicazione della delega prevista dalla
legge Bassanini accolse il principio che la sussidiarietà, intesa come
decentramento territoriale, sia la regola in termini di attribuzione delle
competenze, mentre il decentramento organico divenga l'eccezione alla regola.
Inoltre tale decreto ha tentato di riordinare la sterminata materia
amministrativa, suddividendola in quattro settori.
Infine molte funzioni sono state conferite in blocco alle Regioni che,
dovrebbero poi trasferirle agli enti locali in attuazione del principio
generale.
Successivamente la l. n. 265/99 all'art. 2 ha ribadito il principio di
sussidiarietà a tutela degli Enti Locali anche nei confronti delle Regioni e
a tutela dei cittadini nei confronti degli EE.LL.
Il
principio di sussidiarietà è stato infine accolto dalla nostra Costituzione
che nel novellato art. 118 recita al comma 1 "Le funzioni amministrative
sono attribuite ai Comuni … sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza". E' chiaro che, qualora Stato e Regioni non
rispettassero tale principio di sussidiarietà verticale, potrebbe
intervenire la Corte costituzionale dichiarando illegittime le leggi per
violazione del principio costituzionalmente garantito.
L'art. 118 all'ultimo comma afferma inoltre che lo Stato e le
amministrazioni pubbliche in generale "favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
Da
questa rapida disamina ed in attesa di una prossima modifica del testo
costituzionale
(cd. devoluzione) sembra delinearsi - in perfetto parallelismo con le
vicende prima ricordate a livello europeo - un trasferimento di competenze
dal livello statale a quello regionale che poco hanno a che vedere col
principio di sussidiarietà verticale e tantomeno con un reale federalismo.
Per quanto riguarda la sussidiarietà orizzontale, si tratta a parere di chi
scrive, di un argomento complesso che va affrontato separatamente per ogni
settore di intervento amministrativo.
Antonio Gasperi
L'Enciclica "Centesimus Annus", del 1991 afferma fra l'altro:
"Disfunzioni e difetti nello Stato assistenziale derivano da
un'inadeguata comprensione dei compiti propri dello Stato…"
in particolare per il settore scolastico si rinvia al mio articolo su
Professione Docente di novembre 2002 "Parità scolastica, buoni scuola e
qualità dell'istruzione". Nel momento in cui scrivo, non è ancora
possibile conoscere nel merito le motivazioni della recentissima
sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il
quesito referendario sui buoni scuola.
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