lIl primo è relativo alla genuinità del documento
(art. 476 cod.pen.).
lIl falso ideologico riguarda la verità dell’atto
(art. 479 cod.pen.).
lE’ falso materiale la contraffazione della firma
sul registro di classe (Cass.
Pen. Sez.V 6.7.83).
lE’ falso
ideologico il firmare il registro di classe, se di fatto è un altro collega che resta con gli studenti.