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a cura
di Santi Coniglio |
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GILDA di CALTAGIRONE CATANIA |
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Riguarda la responsabilità per il risarcimento
del danno causato da minori capaci o meno di intendere e volere (art. 2048
c.c e art.2047 cod.civ.) |
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Gli insegnanti sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto
la loro vigilanza |
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Gli insegnanti sono liberati dalla
responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. |
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E’, cioè, una responsabilità presunta. |
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In sede processuale determina l’inversione
dell’onere della prova. |
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Il docente è responsabile, sia che lo studente
procuri danno ad altri, sia che li procuri a se stesso (sentenza Cassazione
sez. riunite 260,1972). |
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A sezione semplice, la Cassazione civ. sez. III
13.5.95 n.5268, limita il risarcimento al primo caso. |
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Anche se non sussiste il carattere continuativo
dell’attività di insegnamento, come per il supplente temporaneo, per l’insegnante che accompagna gli studenti
in gita, ad una gara sportiva,ecc. |
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Uno studente, giocando con i compagni nel
cortile della scuola, cade e si rompe il femore. L’insegnante, in classe
con altri alunni, è stato ritenuto responsabile (sentenza Corte Appello
Milano I sez. civ. 7.3.1980 n.375) |
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Un’ insegnante dà il permesso ad un’ alunna di
recarsi in un’altra aula.Nel corridoio, l’alunna, correndo, si fa male. |
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L’insegnante non è stata ritenuta responsabile
civilmente per non aver vigilato l’alunna durante il tragitto, dal momento
che lo stesso tragitto non presentava pericoli. |
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Ma in sede penale, l’insegnante è stata
condannata per mancato accompagnamento, o per non aver avvertito un bidello
affinchè assolvesse al compito di
accompagnamento. |
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elementare, mentre la maestra è in cattedra, intenta a
preparare un compito da assegnare alla classe, si alza e con la penna colpisce una compagna in un
occhio. |
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La Corte di Cassazione civile (sez.III 4.3.1977
n.894) ha condannato l’insegnante, ritenendola responsabile per aver
trascurato il controllo della classe. |
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Il Tribunale di Firenze (sentenza 19.3.93) ha
affermato che costituisce grave violazione del dovere di vigilanza nei
confronti degli allievi, la condotta di una maestra che, invece di
dedicarsi al controllo degli allievi, durante la ricreazione, prepara il caffè. |
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Cassazione Sezione III 5.9.86 n.5424 |
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E’ responsabile
l’insegnante che attui disposizioni sollecitate dai genitori degli
studenti, quando questi ultimi
vengano a trovarsi in situazione di possibile pericolo. |
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L’insegnante, deve provare di avere adottato
tutte le misure idonee ad evitare il danno. |
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Deve dimostrare, se era presente, che l’evento
non era prevedibile, perché improvviso e di conseguenza non evitabile. |
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Se era assente, deve provare che l’attività
degli alunni non implicava alcun rischio, tenuto conto dell’età e della
maturità degli stessi e che comunque l’assenza era giustificata ed era
predisposta la sostituzione con altra persona qualificata. |
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Il presidente e i membri del collegio sono
responsabili in solido. |
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La responsabilità è esclusa per coloro che
abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso. |
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L’insegnante di scuole statali è un pubblico
ufficiale, in quanto egli esercita una funzione disciplinata da norme di
diritto pubblico… (Cass. Pen., Sez III 11.2.92 ) |
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Per gli insegnanti di scuole parificate o
legalmente riconosciute le sentenze sono contrastanti (Cass.pen. 20.1.89, e
Cass. Pen. Sez.V 24.1.97 e Cass. Pen. Sez. VI 7.11.85 |
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Reato consistente nell’appropriazione di denaro
o altra cosa mobile altrui di cui il p.u. abbia il possesso o la
disponibilità per ragioni di ufficio. |
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Pena prevista: reclusione da 6 mesi a 3 |
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anni. |
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Reato che consiste nel costringere o
nell’indurre taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra
utilità, abusando della propria autorità o |
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dei propri poteri. |
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Reclusione: da 4 anni a 12 anni (art. 317 cod.
pen.) |
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E’ il caso di un insegnante che indicando ad
alcuni genitori l’insufficienza |
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dei loro figli,esprimeva la necessità di farli
seguire da persona esperta,inducendo i genitori a pagargli compensi in
denaro per lezioni |
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private. (Cass. Sez VI 13.6.91 187438) |
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Le condanne per i delitti di peculato (art. 314)
e concussione (art. 317 cod. pen.) comportano l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici, salvo che la |
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pena, per circostanze attenuanti,sia inferiore a
3 anni. |
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Tale reato è commesso, per esempio, dall’insegnante che indica il nome di un
collega, per lezioni a pagamento, ai genitori degli studenti che hanno
bisogno di recupero.( Cass. Pen. Sez. VI 91/187441). |
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Un insegnante che svolgeva a scuola propaganda
elettorale a favore di se stesso è stato condannato (prima dell’abrogazione
dell’art.324, Cass. Sez.VI 7.11.85) per interesse privato in atti
d’ufficio. |
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E’ stato condannato per tale reato un insegnante
di scuola pubblica che si assentava
ingiustificatamente dalle lezioni, non partecipava alle sedute degli organi
collegiali, si presentava a scuola con ritardo e abbandonava le classi
prima della fine delle lezioni.(Cass. Pen.,Sez. VI,25 9.85,n.171082. |
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Altra condanna per un docente che aveva ignorato
le richieste del preside e del consiglio di classe di consegnare gli
elaborati debitamente corretti e con le relative valutazioni riportate sul
registro (Cass. Sez. VI 2.6.89 183546). |
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Il primo è relativo alla genuinità del documento
(art. 476 cod.pen.). |
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Il falso ideologico riguarda la verità dell’atto
(art. 479 cod.pen.). |
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E’ falso materiale la contraffazione della firma
sul registro di classe (Cass. Pen. Sez.V 6.7.83). |
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E’ falso
ideologico il firmare il registro di classe, se di fatto è un altro collega
che resta con gli studenti. |
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L’insegnante che commette atti di violenza nei
confronti degli allievi è passabile di condanna, in base agli articoli
581(percosse), 582 (lesioni personali), 585 cod.pen. (circostanze
aggravanti) |
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Tale reato rientra nella categoria dei delitti
contro la persona, ovvero contro la vita e l’incolumità individuale. |
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E’ commesso da chiunque abbandoni un minore di
14 anni o una persona incapace di
provvedere a se stessa. |
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Pena prevista: reclusione da 6 mesi a 5
anni, aumentata nel caso che dal
fatto derivi lesioni personali o la morte (6-8 anni) |
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E’ reato (art. 591 cod. pen.) abbandonare
all’estero, sia pure temporaneamente, un minore di 18 anni, a lui affidato
(Cass.pen. Sez V, 92/193482) |
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E’ delitto contro la persona (art. 594). |
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L’ ingiuria si configura in presenza del- |
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l’offeso; la diffamazione avviene in sua |
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assenza. |
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Un insegnante, che indirizza ad alunni gli epiteti |
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di “ stupido, idiota, imbecille, omossessuale”
com- |
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mette ingiuria ed è quindi passabile di
condanna |
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(Cass. Pen. Sez V 28.10.94), in quanto le parole
hanno |
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una vis oltraggiosa, e l’intento dell’insegnante
che |
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le pronuncia non è di richiamare o stimolare, ma
quello di ferire l’onorabilità, il decoro e l’autostima della persona. |
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E’ un delitto contro il patrimonio (art.640
cod.pen.). |
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La condotta che integra il delitto di truffa è
basata su artifici e raggiri per procurare a sé od altri un ingiusto
profitto. |
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Un insegnante di scienze matematiche, esibendo
falsi certificati medici, si assentava da scuola e, nello stesso tempo,
svolgeva attività privata. |
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E’ truffa anche quella tentata dall’insegnante
che, inserito nelle graduatorie provinciali predisposte dal
provvedito-rato, presenta domanda di supplenza ai presidi di diverse
scuole, non indicando in ciascuna di esse le altre domande presentate. |
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(Cass. Pen.,Sez. II 1.6.90) |
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La responsabilità per colpa è caratterizzata
dalla mancanza della volontà a commettere il reato e dall’inosservanza di
regole espressamente stabilite o evocate dalle nozioni generali di
diligenza, prudenza, perizia.(art.590 cod. pen.). |
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E’ punibile con la reclusione fino a 3 mesi o
con la multa fino a 600.000 lire. |
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La pena è aumentata fino a 5 anni, in caso di
omicidio colposo (art. 589 cod. pen.). |
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Per l’insegnante, detto obbligo ha carattere
generale ed assoluto e non è limitato a determinate attività degli
studenti. |
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L’insegnante incorre nel reato penale ogni volta
che l’incidente, di cui è vittima lo studente, si verifica per omessa
sorveglianza. |
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La Corte di Cassazione ha ribadito che la
vigilanza non consiste nella semplice presenza fisica da parte
dell’insegnante, ma nel complesso di attività volte a realizzare le
finalità stabilite dalla legge.(Cass.pen. Sez. IV 23.3 81). |
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Il
Tribunale di Isernia (Sez. pen. Sentenza 22.4.83, n.22) ha condannato
un’insegnante di scuola materna, incaricata della sorveglianza dei bambini
durante il trasporto, perché dopo aver preso per mano la bambina e
aiutatala a scendere dal bus, l’aveva lasciata ferma a terra. La bambina,
attraversando autonomamente la strada, per arrivare a casa, fu travolta e
uccisa dal bus.L’insegnante fu dichiarata colpevole di omicidio colposo
assieme all’autista del bus, perché aveva abbandonato la bimba nella fase
più pericolosa (l’attraversamento della strada). |
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Naturalmente, dispiace per la morte della
piccola. |
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Ma siamo sicuri che la maestra ha sbagliato ad
agire? |
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Domanda: se, per accompagnare la bambina
dall’altra parte della strada, la maestra avesse abbandonato
temporaneamente gli altri bimbi sul bus e qualcuno di questi,
improvvisamente e imprevedibilmente, fosse sceso per strada, rimanendo
travolto da mezzi in transito, chi sarebbe stato condannato dal Tribunale per omicidio colposo? |
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Gli
insegnanti, durante i viaggi di istruzioni o gite scolastiche esercitano
ugualmente le proprie attribuzioni, anche se in modi e luoghi diversi da
quelli ordinari. |
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A loro
compete, quindi, l’obbligo della sorveglianza. |
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In caso di incidente, in assenza
dell’insegnante, il Tribunale saprà a chi assegnare la colpa. |
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L’insegnante, come pubblico ufficiale, se ha
notizia di un reato perseguibile d’ufficio, deve fare denuncia per
iscritto, anche quando non sia stata individuata la persona responsabile. |
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Se la denuncia viene omessa, l’insegnante compie
un delitto contro l’Autorità Giudiziaria (art. 361 cod. pen.) punibile con
una multa da 60 mila a un milione
di lire. |
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Ho tratto abbondanti riferimenti, spunti di
riflessione e sentenze dal prezioso
testo di GIAN MARIO BALDUIN e SIMONA BUDA ed. CEDAM (Padova 1999) : |
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LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE
DELL’INSEGNANTE |
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Il libro è corredato da una ricca bibliografia e
riporta annotazioni di sentenze dei Tribunali e della Cassazione. |
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