Come è noto Fioroni ha
sospeso (dm 31.5.2006 n.4018) l’anticipazione (dm 31.1.2006 n.775) della
riforma Moratti nelle superiori che tuttavia rimane una legge dello stato ed
entrerà in vigore con l’as 2007-8, se non interverranno modifiche od ulteriori
rinvii. Quando? ormai le iscrizioni al nuovo anno sono imminenti.
Tanto è vero che Fioroni può
estendere dal 15% al 20% le ore di autonomia concesse alle scuole proprio perché
l’ampliamento è contenuto nella stessa legge di cui sospende l’anticipazione. Si
potrebbe considerare in questo modo la prudenza di un ministro che non cancella
settariamente l’opera dei predecessori, anche di parte politica avversa, ed anzi
la migliora: nella legge Moratti infatti il 20% apre la strada alle interferenze
delle regioni nella formulazione dei programmi (dlgs 17.10.2005 n.226 art.27 art.1
c: “l’incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle
istituzioni scolastiche, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale”). E giustamente
Fioroni riporta il 20% nell’ambito della competenza esclusiva delle scuole (dm
31.5.2006 n.4018: “Le istituzioni scolastiche continueranno ad adottare i piani
di studio, gli orari, gli insegnamenti e le attività proprie degli ordini di
studio vigenti, con l’esercizio delle facoltà previste dall’autonomia
scolastica.”). Per quanto il pericolo di consegnare le scuole alle regioni non
sia stato scongiurato definitivamente e la minaccia incombe anche nelle
intenzioni della sinistra federalista.
Ma è curioso che i due dm arrivino a conclusioni opposte pur
richiamando in premessa la stessa fonte normativa: il dlgs 16 aprile 1994
n. 297 (Testo unico). In suo nome la Moratti concede la sperimentazione della
riforma, in suo nome Fioroni la sospende. Entrambi si riferiscono agli stessi
artt. 276-9 sulla sperimentazione che riproducono le norme introdotte dai
decreti delegati nel 1974, quando la legge trasformò in conquista democratica le
sollecitazioni sessantottesche al rinnovamento della scuola. In particolare la
legge distingue tra minisperimentazioni per cui è sufficiente la delibera del
collegio dei docenti (dpr 31.5.1974 n.419, art.2: Sperimentazione
metodologico-didattica) e maxisperimentazioni (art.3: Sperimentazione e
innovazioni di ordinamenti e strutture) sottoposte all’autorizzazione del
ministero. Ovviamente, nel caso in questione si discute di maxisperimentazioni:
la maxisperimentazione della riforma Moratti. Con un paradosso: in apparenza
Fioroni (peraltro nel solco della Moratti) si mostra liberale perché estende la
percentuale dell’autonomia, ma in realtà vieta alle scuole una
maxisperimentazione che avevano scelto liberamente in nome della legge.
In altri termini Fioroni non
solo ha sospeso la riforma Moratti, ma ha pure sospeso di fatto una legge dello
stato che formalmente rimane in vigore (l’art.3 del 1974 ora art.278 del Testo
unico sulle maxisperimentazioni). Con il governo della sinistra prosegue la
deriva illiberale dello stato che ha sempre ostacolato la concessione di
maxisperimentazioni. Nel corso degli anni furono autorizzate, perlopiù, solo le
maxisperimentazioni promosse dallo stesso ministero, che poi in qualche caso
entrarono in ordinamento: ambra negli istituiti tecnici industriali, per
esempio, o igea nei tecnici commerciali. Una libertà vigilata che pure sembrò
troppa a De Mauro tanto da vietare per il futuro qualsiasi maxisperimentazione
in contrasto con la riforma: tutte le maxisperimentazioni furono prorogate fino
all’entrata in vigore della riforma Berlinguer, poi sarebbero decadute (dm 26
giugno 2000 n. 234). E la stessa sorte avrebbero avuto anche con la riforma
Moratti.
Ma la situazione ora è
diventata paradossale. In assenza di riforme tutte le maxisperimentazioni sono
di fatto trasformate in ordinamento e tengono le scuole in ostaggio: non è
possibile rinunciare né chiederne di nuove. |