FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI – IL PUNTO

 

(1° parte: scheda informativa)

 

a cura di Serafina Gnech

 

Risulta impossibile pensare ad una riforma della scuola senza prevedere al contempo  una rivisitazione o addirittura  una riforma del sistema formativo iniziale e continuo dei docenti. Non a caso il disegno di Legge-delega Moratti, giunto il 12 marzo alla fine del proprio iter legislativo, dedica l’intero articolo 5 alla “Formazione degli insegnanti”. Per la verità sono passati soltanto 5 anni da quando fu creata la Laurea in Scienze della Formazione Primaria e soltanto 4 da quando furono istituite le SSIS, le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario.

Anche se queste recenti trasformazioni possono far apparire precoce e quindi inopportuna questa ondata di rinnovamento, non va dimenticato che il riassetto  dell’Università avvenuto a seguito del DM 509 ha posto inediti problemi.

E benché non avesse inserito la formazione degli insegnanti all’interno della legge 30, anche Berlinguer aveva affrontato – senza peraltro giungere a risolverlo – il problema (1).

E di problema si tratta, perché su questo fronte non si scontrano soltanto diverse concezioni della scuola,  ma anche forti interessi corporativi.

Come testimoniò la  querelle Tranfaglia–Talamanca riportata a suo tempo da “Professione docente”- Quale formazione per i futuri docenti? sett. 2000 (2). E come testimoniano ora le diverse posizioni di pedagogisti, direttori delle SSIS, rettori delle Università italiane e altri.

Fra questi non possiamo mancare noi: i diretti interessati.

Iniziamo dunque con questa scheda, che ha valore unicamente informativo, l’analisi di un problema che si presenta tanto più complesso in quanto, come rileva l’onorevole Galvagno in un ordine del giorno qui riportato, non possiamo evitare di ragionare ora in termini europei, né dimenticare che è nostro dovere garantire ai docenti italiani quella “mobilità culturale e professionale” che “costituirà uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta Costituzionale Europea in via di stesura.

 

 

La formazione iniziale dei docenti (art.5, Legge Moratti approvata il 12 marzo 2003):

 

 

La formazione iniziale:

 

 

La formazione iniziale segue i seguenti “principi e criteri direttivi” enunciati all’art. 5 della Legge-delega.  Essa:

 

-         è di “pari dignità” per tutti i docenti;

 

-         ha luogo nelle Università presso i corsi di laurea specialistica;

 

-         è destinata ai docenti selezionati in ingresso sulla base dei posti disponibili in ambito regionale;

 

-         avviene previa individuazione di “classi di corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti…”. “Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento alle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare”;

 

-         prevede  la definizione di “attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap”;

 

-         contempla la possibilità di stages all’estero;

 

-         è riservata ai docenti “in possesso dei requisiti minimi curriculari, individuati per ciascuna classe di abilitazione” e subordinata “all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei”;

 

-         comprende, dopo la laurea specialistica, delle attività di tirocinio svolte con appositi contratti di formazione lavoro; queste attività sono organizzate e gestite da “apposite strutture di ateneo o d’interateneo per la formazione degli insegnanti” che stipulano  convenzioni con le istituzioni scolastiche;

 

-         non viene contemplata come un percorso chiuso. Alla formazione iniziale, avviata con i principi e i criteri suddetti, fa seguito la “formazione permanente degli insegnanti” attivata e gestita dalle strutture di ateneo o di interateneo di cui sopra che “curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative”;

 

-         conferisce, con l’esame finale, l’abilitazione “per uno o più insegnamenti”;

 

-         comprende  delle norme specifiche che, nell’applicazione dei principi e dei criteri direttivi del presente articolo, regoleranno la formazione iniziale svolta negli “istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica”.

 

La formazione iniziale, nell’attuale fase transitoria:

 

 

Ordini del giorno relativi alla formazione iniziale

 

Avvertenza: Raccoglieremo qui   gli ordini del giorno (3) sulla formazione iniziale dando soltanto l’indicazione di quelli  specifici e/o relativi alla fase transitoria (reperibili nel sito www.gildains.it, sezione Riforma, …) e riportando testualmente quelli relativi alla formazione in generale.

 

Ordini del giorno accolti dal Governo – 7° Senato 4 marzo 2003

 

 

 

Ordini del giorno accolti dal Governo – Camera 18 febbraio 2003

 

 

 

Ordini del giorno accolti dal Governo – Senato  06-12 dicembre 2002

 

 

 

 

 

  1. Al momento dell’approvazione della Legge di riordino di cicli Berlinguer-De Mauro, il Senato aveva votato un ordine del giorno con il quale impegnava il Governo a rimettere mano alla legge relativa alla formazione iniziale dei docenti. Il Piano quinquennale di attuazione della Legge 30 precisava che la formazione iniziale avrebbe dovuto tener conto delle nuove articolazioni degli insegnamenti e della possibilità per i docenti di transitare all’interno dei diversi cicli scolastici; del fatto che la ricerca didattica rappresenta lo specifico della professione e che l’autonomia scolastica richiede ai docenti nuove capacità di progettazione curriculare. Ribadiva inoltre che il sistema di formazione avrebbe dovuto prevedere una formazione iniziale, una formazione in ingresso ed una formazione continua.  Il Piano non entrava nel merito della formazione iniziale, ma riassumeva le posizioni  che si erano delineate: 1) laurea triennale disciplinare più laurea specialistica seguita da una specializzazione annuale comprensiva del tirocinio (proposta Tranfaglia: 3+2+1); 2) laurea triennale disciplinare più un biennio a carattere pedagogico-didattico (presso le SSIS, 3+2); 3) ipotesi diverse a seconda del segmento di studio al quale è rivolta la preparazione.
  2. Il Ministro della P.I., Tullio De Mauro, e il Ministro dell’Università, Ortensio Zecchino, avevano chiesto alla commissione interministeriale scuola-università (MPI-MURST), presieduta dal Preside della Facoltà di lettere di Torino, Nicola Tranfaglia, di formulare una proposta sulla formazione iniziale degli insegnanti che permettesse di elaborare poi un decreto congiunto.  La Commissione Tranfaglia aveva avanzato la proposta  3+2+1 ( tre anni di laurea disciplinare, due di laurea specialistica e un anno di preparazione didattico-pedagogica). Molti erano insorti contro questa ipotesi: DS, sindacati confederali, pedagogisti e docenti delle SSIS. Sulla stampa la battaglia contro la laurea “lunga” proposta da Tranfaglia e a favore di una laurea “breve” 3+2 (tre anni di laurea disciplinare e due presso le SSIS) fu principalmente condotta da Figà Talamanca.
  3. La Legge Moratti è stata approvata il giorno 12 marzo con 146 voti a favore, 101 contrari e 2 astenuti. L’accelerata finale è stata possibile grazie all’escamotage della  bocciatura degli emendamenti della minoranza e della trasformazione degli emendamenti della maggioranza  in ordini del giorno (complessivamente 57). Tali ordini impegnano il Governo ad affrontare, in sede di predisposizione dei decreti delegati per l’attuazione della legge, alcune questioni. Essi non vincolano in alcun modo il Governo ma hanno un notevole peso politico in quanto esplicitano posizioni della maggioranza stessa (vedi “La Tecnica della scuola”, n° 14 del mese di marzo 2003).

FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI – IL PUNTO

 

(2° parte: scheda informativa)

 

a cura di Serafina Gnech

 

Abbiamo cercato con la prima scheda di fare il punto sulle scelte legislative operate in merito alla formazione iniziale dei docenti.  L’articolo 5 presentato in forma snella e a-burocratica e la raccolta degli ordini del giorno sui quali il Governo si impegna ci permettono di cogliere le prime scelte politiche. Prima di entrare nel merito, con tutti gli interrogativi, le perplessità, i dubbi che emergono dalla lettura della Legge Moratti, vediamo se ci sono altri documenti  che tracciano la linea delle scelte sulla formazione iniziale dei docenti.

In occasione del Seminario “I nuovi profili dell’insegnante” organizzato sotto l’egida della Presidenza europea il 29 settembre 2001 i membri della rete ENTEP (European Network on Teacher Education Policies) presentarono, per i rispettivi paesi, dei testi che definivano le competenze che gli insegnanti devono sviluppare nell’ambito della loro formazione iniziale. L’Italia presentò un testo  che fu definito come “ufficiale”.

Questo il profilo del docente che si ricava dal documento citato.

 

Il profilo professionale del docente

 

Il profilo professionale del docente è costituito da 12 competenze:

 

 

 

Se si mette in rapporto il profilo delineato dal documento italiano con quello delineato dagli altri paesi  (Austria, Belgio – Comunità francese e Comunità fiamminga, Germania, Italia, Portogallo, Regno Unito) si rilevano delle convergenze quasi totali che risultano collegate ai seguenti aspetti della professione: dimensione sociale, della ricerca, della conoscenza disciplinare e interdisciplinare, relazionale, pedagogica e della pratica riflessiva.

Su queste dimensioni emerge la seguente posizione dell’Italia:

 

 

*** Il 21 giugno 1999 l’ispettore ministeriale D. Cristanini presentava al CNEL un profilo professionale per il docente nella scuola dell’autonomia che coincideva, con qualche integrazione, con il  profilo delineato sopra. Il docente della nuova scuola doveva  infatti possedere competenze culturali generali, pedagogiche, disciplinari, curriculari, metodologico-didattiche, psico-didattiche, psico-affettive, psico-sociali, organizzative, comunicative, normative…

 

*** Il Programma quinquennale di attuazione della legge 30/2000 Berlinguer- De Mauro delineava, a su a volta,  il profilo di un docente:

 

colto, in grado di padroneggiare la propria disciplina nei suoi continui mutamenti, valutarne le potenzialità formative, di governarne i rapporti con le altre discipline, collocarne, infine, le finalità e gli obiettivi di apprendimento all’interno delle finalità del sistema scuola;

riflessivo, in grado di fare ricerca sulle proprie scelte didattiche e metodologiche e di saperne verificare i risultati, in un processo di continua valutazione e auto-valutazione;

competente rispetto alle conoscenze socio-psico-pedagogiche necessarie per la corretta impostazione dei processi di insegnamento-apprendimento;

capace di interagire con tutti i soggetti, interni ed esterni della vita della scuola, di lavorare in équipe, di dare il proprio contributo alla definizione ed alla realizzazione della offerta formativa, di saper svolgere compiti specifici e differenziati”.

Nella scuola dell’autonomia  - si leggeva infine nel programma - tutti i docenti devono diventare “docenti ricercatori, in grado di arricchire costantemente il loro saper fare sul piano della ricerca didattico-disciplinare e su quello della partecipazione all’innovazione e allo sviluppo”. (Segue)