lReato che consiste nel costringere o
nell’indurre taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, abusando della propria autorità
o
ldei propri
poteri.
lReclusione:
da 4 anni a 12 anni (art. 317 cod. pen.)
lE’ il caso
di un insegnante che indicando ad alcuni genitori l’insufficienza
ldei loro
figli,esprimeva la necessità di farli seguire da persona esperta,inducendo i genitori a pagargli compensi in
denaro per lezioni
lprivate.
(Cass. Sez VI 13.6.91 187438)
lLe condanne
per i delitti di peculato (art. 314) e concussione (art. 317 cod. pen.) comportano l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici, salvo che la
lpena, per
circostanze attenuanti,sia inferiore a 3 anni.