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Numero 1 - Gennaio 2012
Numero 1 Gennaio 2012

Se 18 ore vi sembran poche…

Il commento del nostro ufficio legale nazionale sulla Sentenza del Giudice del lavoro di Foggia che ha dichiarato illegittima la formazione di cattedre con più di 18 ore.


20 Dicembre 2011 | di Tommaso De Grandis

Se 18 ore vi sembran poche… Con sentenza 5670/2011 del 24 ottobre 2011 il Giudice del lavoro di Foggia ha chiarito la questione riguardante l'illegittima formazione delle cattedre che in organico di diritto sono state articolate per più di 18 ore, determinando, nel caso concreto, la soprannumerarietà di una docente che ha impugnato l'organico della scuola ed il conseguente provvedimento di trasferimento d'ufficio in altro istituto della provincia.

L'amministrazione, sul punto, si è difesa adducendo che, per la classe di concorso A047, matematica, le cattedre formate dal sistema informatico facevano parte di piani di studi dove i gruppi di 4 e 5 ore erano indivisibili per la salvaguardia del tetto massimo delle ore.

La difesa dei docenti ha, per converso, sostenuto che non è possibile derogare alla portata precettiva del vincolo di orario massimo stabilito dal CCNL, il cui supermento richiede la specifica manifestazione del consenso del docente interessato e, comunque, nel limite di un monte ore determinato in astratto in maniera vincolante; ciò al fine di salvaguardare, da un lato, l'esigenza del singolo di svolgere l'attività di insegnamento entro una quantità complessiva che garantisca la qualità didattica e, dall'altro, al fine di realizzare una corretta utilizzazione delle risorse umane disponibili presso le istituzioni scolastiche, siano esse in servizio a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Non può, infatti, sostenersi che ''il sistema informatico, dovendo tenere conto dei piani di studio non avrebbe potuto costituire cattedre da 18 ore..'', poichè se passasse tale tesi l'applicazione delle norme contrattuali e legislative dipenderebbe dalle applicazioni del ''sistema informatico'' e non, viceversa, il ''sistema informatico'' programmato in applicazione delle citate fonti di legge!
L'unico criterio dirimente, evidentemente, dovrà discendere dalle leggi e non dal programma informatico.

Con riguardo alle fonti normative che regolamentano i rapporti contrattuali nelle pubbliche amministrazioni, sarà sufficiente richiamare l'art. 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale ha statuito che: ''I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente.''
Tra le disposizioni del Libro V del codice civile, che ha disciplinato la materia lavoristica, si richiama l'art. 2017 c.c. il quale ha statuito che: ''la durata giornaliera e settimanale della prestazione lavorativa non può superare i limiti stabiliti dalla legge speciali''. Nel caso in questione, in forza del menzionato articolo 2, la legge speciale è il vigente ccnl 2006/09 del comparto scuola che, con gli artt. 28 e 30, ha regolamentato l'orario settimanale delle lezioni e delle attività aggiuntive di insegnamento, con carattere vincolante ed imperativo tra le parti contrattuali, ossia dipendenti e pubblica amministrazione.
Di tanto è stata data conferma nelle successive circolari di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto che hanno confermato la possibilità di costituire cattedre con orario inferiore alle 18 ore, sempre però nell'ambito dell'orario previsto dall'attuale normativa di costituzione delle cattedre stesse.

Il Giudice adito richiamando le fonti normative e contrattuali che, nel tempo, hanno disposto tale tetto massimo, tra cui l'art. 88 del d.p.r. 88 n.417/74, il richiamato art. 28 del CCNL 2006/09; l'art. 35 della legge 27 dicembre 2002 n.289 e l'art. 6 del Decreto Interministeriale trasmesso con c.m. n.38 del 2 aprile 2009 (vigente al momento del deposito del ricorso), ha confermato le tesi dei ricorrenti statuendo che non può esservi il superamento del tetto massimo senza il consenso del docente ''nella cui sfera debbano prodursi gli effetti del travalicamento di detto limite - ma sembra finalizzata a favorire un ben diverso risultato, vale a dire la riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio, ferma restando la possibilità di costituire cattedre con orario superiore al solo fine di salvaguardare la titolarità dei docenti soprannumerari (cfr. art. 35 l.n.289/2002 e art. 6 decreto Interministeriali citati).... In definitiva una qualsiasi esigenza legata all'attuazione di moduli organizzativi e piani di studio in seno all'istituzione scolastica, consacrata nelle fonti di normazione secondaria - quali, per l'appunto, le Circolari ed i decreti Ministeriali - non può in ogni caso prevalere sull'osservanza delle disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, che a tutt'oggi individuano nel limite-orario delle 18 ore un criterio di formazione delle cattedre derogabile solo in presenza di una potenziale situazione di soprannumerarietà dei docenti, ad evitare la quale il plus-orario dovrebbe soccorrere, ovvero in ipotesi di espresso consenso degli stessi, da acquisirsi solo dopo aver fatta salva la prioritaria esigenza di ricondurre a 18 ore settimanali le cattedre costituite con orario inferiore''.
In conclusione il Giudice ha dichiarato il diritto della ricorrente a conservare la titolarità della propria cattedra d'insegnamento condannando l'amministrazione alla refusione delle spese di lite.
La sentenza, infine, nella diversa ipotesi dell'altro ricorrente, ha ammesso il superamento del tetto massimo delle 18 ore, poichè necessaria al mantenimento della titolarità del docente.


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Numero 1 - Gennaio 2012
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