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Numero 4 - Aprile 2012
Numero 4 Aprile 2012

Invalsi: attività ordinaria (e inquietante)

Svolta del Governo. Le rilevazioni Invalsi diventano attività ordinaria (e la valutazione esterna rischia di non essere ausilio per i docenti ma una punizione per le scuole)


25 Marzo 2012 | di Renza Bertuzzi *

Invalsi: attività ordinaria (e inquietante)  Il Decreto semplificazioni, appena approvato alla Camera con voto di fiducia, introduce, tra le altre, una novità riguardo alle prove Invalsi: Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. (art. 51, comma 2 ).

Cosa significa questa '' novità''? In prima battuta, possiamo dire che con questa norma, il Ministero ha voluto risolvere in maniera burocratica il contenzioso nelle diverse scuole riguardo ai carichi aggiuntivi per il personale scolastico durante le rilevazioni dell' INVALSI. Nessun carico aggiuntivo, dunque, poichè la partecipazione alle prove è attività ordinaria e non straordinaria.
Resta da definire - e il testo della legge non dice nulla in merito - quali obblighi spettino ai docenti in questo frangente.
Sono essi obbligati a tabulare le prove (chè non di correzione si tratterebbe, essendo la risposte già determinate dall' Ente valutatore)?
In attesa che il ministero emani una circolare esplicativa per le rilevazioni che si terranno a maggio, proviamo a fare il punto della situazione.

Valutazione dei risultati
La Legge15 Marzo 1997, n. 59, capo IV art.21, ha introdotto nelle istituzioni scolastiche l' Autonomia organizzativa e didattica, la quale impone forme di verifica e di valutazione dei risultati. Si può essere o meno d' accordo con l' autonomia, ma non si può respingere lo strumento delle verifica, attraverso il quale deve essere rilevato anche il rispetto di quelle condizioni ancora attribuite alla potestà legislativa dello Stato, dopola Riforma del Titolo V della Costituzione come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; e le norme generali sull'istruzione (Costituzione italiana, Titolo V, art.117).

Quale tipo di valutazione?
L' autonomia prevede forme di valutazione sia interna che esterna. La legge istitutiva dell' autonomia (capo IV art.21, comma 9) assegna alle scuole la valutazione interna con ''l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi''; mentre il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, art. 10, comma 1, introduce le modalità della verifica esterna: ''Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n.59.''
L' apposito organismo autonomo è stato poi istituito con la Legge n. 258/1999 e dopo diversi ampliamenti è diventato l' INVALSI.

Le novità inquietanti
Il 26 ottobre 2011 il Governo italiano inviava all' Europa una lettera di intenti come dimostrazione del proprio impegno ad emanare misure ''serie'' per arginare la crisi di credibilità finanziaria del nostro Paese. Tra le decisioni operative compariva questa:
a. Promozione e valorizzazione del capitale umano
L'accountability delle singole scuole verrà accresciuta (sulla base delle prove INVALSI), definendo per l'anno scolastico 2012-13 un programma di ristrutturazione per quelle con risultati insoddisfacenti; si valorizzerà il ruolo dei docenti (elevandone, nell'arco d'un quinquennio, impegno didattico e livello stipendiale relativo); si introdurrà un nuovo sistema di selezione e reclutamento.
Ma, l' orientamento era già contenuto della lettera chela Banca Europea (nelle persone di Trichet e Draghi) aveva inviato in agosto al Governo italiano.
Una svolta che lascia intravedere un orientamento che era stato da più parti paventato: la valutazione esterna concepita non come ausilio per la didattica dei docenti, ma come punizione per le scuole i cui studenti abbiano ottenuto risultati non soddisfacenti e che il nuovo Ministro Profumo sta seguendo diligentemente.

Cosa spetta ai docenti?
Il rilevamento INVALSI oramai è obbligatorio per la scuola intesa come istituzione e l'INVALSI ha competenza sulle ''verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti'' (art. 3 Dgls 286/04, lettera a). Ma l'attività INVALSI, cui la scuola è tenuta, è attività distinta ed autonoma rispetto alla funzione docente. Non serve dunque alcuna delibera, a meno che il Collegio non intenda fare propria questa rilevazione come sistema di verifica della propria valutazione interna.
Le scuole devono dunque solo ''concorrere'' alla realizzazione dell'iniziativa. E lo faranno durante l'orario di servizio dei docenti, sospendendo l'attività didattica e somministrando le prove, ma non correggendo gli elaborati, per lo stesso principio che il controllato non può essere anche il controllore e quindi per il conflitto di competenza in re ipsa. Tocca all'INVALSI correggere le sue prove, giusta l'autonomia della valutazione INVALSI.
Tutto questo conferma la validità della posizione della Gilda, votata dall' Assemblea nazionale il 27 marzo 2011. E che qui riportiamo:
.....Su questa base, l' Assemblea nazionale del 27 marzo 2011 ritiene che occorra
• limitarsi alla somministrazione dei test nelle classi interessate;
• rifiutare il lavoro di valutazione e contabilizzazione dei test che deve correttamente essere fatto da chi ha predisposto i test;
• consegnare i test somministrati al dirigente scolastico o alla segreteria delle scuole perchè essi li trasmettano ad INVALSI per la valutazione dei risultati;
• adempimento e contestuale impugnazione davanti al giudice nei casi in cui i dirigenti provvedano con ordine di servizio ad obblighi non previsti da alcuna norma contrattuale, fermo il diritto alla retribuzione di fatto eventualmente determinabile dal giudice, in mancanza di apposita clausola negoziale.

Per questo - fermo restando il principio che la valutazione esterna è un obbligo legato all' autonomia delle scuole - e per il quale rimandiamo sostanzialmente a quanto già detto nell'articolo ''Prove invalsi: un pasticcio inquietante'', pubblicato nel sito del Centro studi nazionale della Gilda - intendiamo sottolineare con decisione come la valutazione per test stia assumendo una caratteristica di nocività, congegnata come è sostanzialmente su allenamenti meccanici e non su esercitazioni riflessive e critiche.

*Ha collaborato Gina Spadaccino


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Teresa Del Prete, Roberto Gallingani,
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