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Numero 5 - Maggio 2012
Numero 5 Maggio 2012

Autonomia senza controllo e mito del territorio. Stato ed insegnanti ancillari

PdL 'Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali'. Sintesi dell'analisi del Centro studi Gilda


25 Aprile 2012 | di Renza Bertuzzi

Autonomia senza controllo e mito del territorio. Stato ed insegnanti ancillari La proposta di legge Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali, di cui l' onorevole Aprea è la prima firmataria ha messo d' accordo quasi tutti i partiti politici, tanto che Commissione cultura della camera l' ha già approvata. Di che cosa si tratta?
Apparentemente, si occupa di ridisegnare gli organi collegiali della scuola dell' autonomia, di fatto ridisegna e accentua in senso assoluto (in senso letterale di legibus solutus) il principio dell' autonomia.
Sintetizziamo qui i punti principali della Proposta di legge, utilizzando l' analisi che il Centro studi nazionale della Gilda ha condotto e che si trova, completa, in www.gildacentrostudi.it.

Premessa
L'Autonomia delle scuole si richiama, nell'ordine: all'art.21 della legge 59/1997, al DPR 275/1999 e alla Riforma costituzionale del 2001 (Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
Tutte queste norme, avviando e consolidando questa importante -non necessariamente valida- novità hanno precisato (e non potevano fare altrimenti) che, in questo processo, restano in capo allo Stato alcune importanti prerogative, coerenti con un dettato costituzionale che non è mutato e per ora non è mutabile essendo inserito nel Titolo I della Costituzione.
Restano dunque responsabilità non negoziabili dello Stato le ''norme generali sull'istruzione'' e la ''determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale'' (art. 117 della Costituzione).

La concezione della scuola
Dall'articolo 1 all'articolo 3 della PdL viene disegnata una scuola privata delle finalità istituzionali, discendenti dalla Costituzione (secondo Piero Calamandrei, la funzione costituzionale della scuola è di seminarium rei publicae) e che sono state tradotte nel DPR 297 D.Lgs. 16 Aprile 1994, n.297 (Parte III, titolo I, Capo I) dove si afferma che la ''funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità''. Qui si afferma invece che ogni scuola concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita (art. 1 comma 2).
Conseguentemente, lo statuto approvato dal Consiglio dell'autonomia non è soggetto ad alcuna convalida nè approvazione. Nè quindi a controlli sostanziali: ''Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.(art. 3).
Questa è una sostanziale e incomprensibile diversità rispetto alle norme che regolano il funzionamento degli Enti locali (Comuni e province) sul cui modello le istituzioni scolastiche autonome sono configurate. Infatti, questi statuti sono sottoposti ad un controllo finale di un organo competente.

La funzione dello stato
Lo Stato viene indicato come un Ente (tra Regioni ed autonomie locali) che dovrebbe contribuire al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche (art. 1, comma 2). Nessun richiamo alla funzione di controllo e di garanzia da parte dello Stato (ai sensi dell'art.117 della Costituzione) sui livelli minimi essenziali delle prestazioni e sui diritti civili e sociali che devono essere uguali su tutto il territorio nazionale. Siamo in presenza di uno Stato ancillare rispetto alle istituzioni scolastiche.

Il ruolo dei docenti
Diversi articoli della Proposta confermano come qui il ruolo dei docenti sia considerato secondario. Prima di tutto: il Consiglio dell'autonomia (art. 4) prevede una composizione in cui i docenti sono in minoranza a fronte della presenza dei genitori aggiunta a quella di rappresentanti di realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Una evidente interpretazione della funzione docente come sussidiaria e quindi dipendente da interessi particolari. Infatti, giova ricordare che gli interessi dei genitori e della varie rappresentanze locali sono -per loro natura- di parte. Nè potrebbe essere altrimenti, poichè se non rappresentassero istanze diverse da quelle istituzionali della scuola non vi sarebbe motivo della loro presenza. In secondo luogo: si richiede ai docenti un adeguamento alle linee educative e culturali della scuola (art. 6, comma 3): L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo. Dove stupisce e preoccupa il richiamo a linee educative e culturali della scuola, come se una scuola statale potesse richiamarsi a qualcosa di diverso dalla identità nazionale sancita dai principi della nostra Costituzione. D'altronde, la dizione '' educative e culturali '' è talmente generale e generica che potrebbe essere interpretata in modi diversi, anche in conflitto con norme di legge e etica pubblica condivisa. E se per caso una scuola volesse dotarsi di tali linee educative -per così dire- cosa dovrebbero fare i docenti? A quale organismo dovrebbero rivolgersi per esercitare il loro ruolo di garanti della scuola pubblica? Similmente, l'articolo 6, comma 4 (Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe) assegna ai docenti la funzione negoziale di condividere e trattare gli obiettivi educativi. Non dimentichiamo cosa sia la realtà italiana, composta di zone molto eterogenee, in molte delle quali gli obiettivi educativi sono in contrasto anche con la legalità. Cosa succederebbe se ''obiettivi educativi'' legali fossero respinti dai genitori e dagli alunni di ogni classe? Quali garanzie ha lo Stato che i suoi principi ispiratori siano diffusi e condivisi?.

Conclusioni
Questa PdL interpreta l'autonomia delle scuola in senso assoluto e fortemente neo-liberista, occupandosi di un ipotetico benessere degli utenti non della qualità dell'istruzione. Questa spinta va oltre -a nostro avviso- i limiti che la Costituzione tuttora vigente impone all'Autonomia e alla concezione della scuola. Oltre a collocarsi fuori dai principi costituzionali, questo modello appare decisamente pericoloso: il mito del territorio viene innalzato a valore senza limiti, mentre sappiamo tutti che cosa sia, in Italia, il territorio, spesso luogo da correggere e da modificare piuttosto che da assecondare. Inoltre, l'idea di scuole con identità educative e culturali differenziate contrasta sia con l'art. 117 della Costituzione che con il principio per cui la cultura e l'educazione devono essere ampie e universali. Infine, e non per ultimo, la PdL modifica lo stato giuridico dei docenti, annullando di fatto il principio per cui ''funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità'', contenuto nel D.Lgs 16 Aprile 1994, n. 297 (Parte III, titolo I, Capo I). Il ruolo dei docenti, invece, deve rimanere aderente al mandato costituzionale e deve essere anche sostenuto e valorizzato non solo perchè la libertà di insegnamento gli attribuisce una funzione fondamentale per la democrazia e per la libertà di futuri cittadini ma anche perchè senza un loro apporto da protagonisti nessuna scuola funzionerà mai bene.


ALLEGATI


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Numero 5 - Maggio 2012
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