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Numero 5 - Novembre 2016
Numero 5 Novembre 2016

Profili di incostituzionalità (possibili) della Legge 107/2015

Con la chiamata diretta colpite l’ imparzialità della Pubblica amministrazione ( art. 87) e la libertà d’ insegnamento ( art. 33)


23 Ottobre 2016 | di Renza Bertuzzi

Profili di incostituzionalità (possibili) della Legge 107/2015 Si profila anche un futuro di Dirigenti scolastici che scelgono, nella scuola pubblica, i docenti senza una graduatoria. Contro questo la Gilda lotterà con tutte le forze, determinata ad arrivare anche alla Corte Costituzionale”, così Rino Di Meglio nell’ articolo di pag. 1 di questo numero.
Come e quando e su quali motivazioni la Gilda cercherà di arrivare alla Corte Costituzionale?
Per porre il quesito alla Corte, occorre che alcuni docenti, danneggiati dalla “chiamata diretta”, ricorrano al Tribunale del Lavoro, sollevando l’ eccezione di incostituzionalità. In questo caso, il giudice può indirizzare alla Corte medesima il quesito.
Vi sono motivazioni plausibili per approdare fin là? Secondo il parere della Gilda sì e queste ragioni sono state ampiamente descritte e argomentate in tutti i luoghi istituzionale e di comunicazione. Sono ragioni sostenute anche da autorevoli Costituzionalisti a cui la Gilda si è rivolta. Tra questi, Massimo Villone, professore emerito di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".
I punti che seguono derivano dalla trascrizione di una conversazione registrata del professor Villone nella sede della Gilda, il quale ha autorizzato l’ uso delle sue affermazioni ma non ha revisionato il testo, quindi ogni eventuale imprecisione è da attribuire a chi scrive.
 
Art. 97 della Costituzione vigente: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’ imparzialità dell’ amministrazione” .
Per entrare nella Pubblica amministrazione, occorre superare un concorso, ed essere valutati con i crismi della oggettività. Il potere discrezionale dei Dirigenti di assumere e di non confermare i docenti non risponde al principio dell’ imparzialità.
Infatti, anche i criteri elaborati dal Ministero per “limitare” questa discrezionalità non rispondono allo scopo. Sono troppi, vaghi , eterogenei e non inseriti in una tabella quindi non soddisfano lo scopo di collocare dei paletti limitativi. Se la discrezionalità non ha limiti effettivi ostacola il buon andamento della Pubblica amministrazione.
 
Art. 33 della Costituzione vigente: “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”
La discrezionalità della scelta degli insegnanti, da parte del dirigente, investe la permanenza della funzione docente. Da sempre, l’ inamovibilità del posto di lavoro è stata considerata una garanzia della libertà di insegnamento. Infatti, se il Dirigente agisce verso i docenti con criteri non oggettivi, sia in entrata che in uscita, ovvero assumendoli e rinnovando o no l’ incarico, i soggetti implicati non possono essere completamente liberi. Si tratta di una discrezionalità simmetrica che impedisce ai docenti di essere liberi nel loro insegnamento, data l’incertezza del proprio posto di lavoro. E’ evidente infatti che, se un docente non piace al DS, verrà allontanato.
Vi sono poi altri punti che non toccano immediatamente la Costituzione ma che sono dannosi, perché il risultato che ottengono è il contrario di quello che la Legge voleva ottenere. Diremmo, con un iperbole realistica, che quasi tutta la Legge 107/2015, è in quella situazione, poiché – secondo il professor Villone (in numerosissima compagnia) - è una delle Leggi peggiori, insieme con il Jobs Act, che questo Governo abbia prodotto.
 
 


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Numero 5 - Novembre 2016
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