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Numero 5 - Novembre 2018
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Stress lavoro correlato e CCNL 2016/2018

La materia della tutela della salute nell’ambiente di lavoro è trattata in diversi punti del CCNL 2016/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, sezione Scuola


30 Ottobre 2018 | di Gianluigi Dotti

Stress lavoro correlato e CCNL 2016/2018 La materia della tutela della salute nell’ambiente di lavoro è trattata in diversi punti del CCNL 2016/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, sezione Scuola.
 
Si inizia con la possibilità inserita nell’ art. 22, c. 4, lettera b1 di contrattare a livello regionale “le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro”. Si prosegue sempre all’art. 22, comma 4, lettera c1 con la contrattazione a livello di scuola della “attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Infine è prevista dall’art. 22, c. 8, lettera b4 la possibilità del confronto sulla “promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (1) e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out”.
 
La presenza di questi tre istituti contrattuali sta ad indicare l’importanza attribuita alla materia, in particolare emerge come la tutela della sicurezza e della salute degli insegnanti e del personale non-docente non sia più intesa solo come quella che riguarda gli edifici o i rischi legati alle calamità naturali, ma investa l’ambito del benessere organizzativo e dello stress generato da un contesto nel quale si esercita una professione che è esposta ai fattori di rischio psicosociali (2). Questa attenzione recepisce gli studi e le analisi degli ultimi anni a livello mondiale e nazionale che la Gilda degli Insegnanti ha seguito con molto interesse, anche attraverso l’opera del dott. Lodolo D’Oria, per le ricadute che hanno sulla qualità dell’istruzione.
Purtroppo, nonostante i primi due punti fossero già presenti nel CCNL Scuola 2006/2009 esiste una scarsa documentazione sull’attuazione di questi istituti. Del tutto nuovo è il punto sulle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e dei fenomeni di burn-out.
 
L’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro correlato è previsto già dal 31 dicembre 2010 in attuazione dell’art. 28 del d.lgs. 81/2008, nel quale si impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi “tra i quali anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo del 8/10/2004”.
 
Il CCNL 2016/2018 permette alle componenti della RSU di scuola di chiedere l’informazione, il confronto e la contrattazione per conoscere il Piano stress lavoro correlato che il Dirigente scolastico deve obbligatoriamente predisporre per la riduzione dei rischi.
 
Nel Piano devono essere indicati i fattori stressogeni più comuni e quelli specifici della istituzione scolastica, tra questi, a titolo di esempio, la continua modifica delle condizioni organizzative e i compiti dei docenti, il venir meno del riconoscimento sociale e il rapporto con le famiglie, le classi difficili, la multiculturalità dell’utenza a cui devono corrispondere le azioni che sono messe in campo per limitare i rischi.
 
Allo stesso modo vanno individuate per quanto riguarda il benessere organizzativo le variabili indicate dalla Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 23 marzo 2004: ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente; chiarezza degli obiettivi organizzativi e coerenza tra enunciati e pratiche organizzative; riconoscimento e valorizzazione delle competenze; comunicazione intraorganizzativa circolare circolazione delle informazioni, prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali; clima relazionale franco e collaborativo; scorrevolezza operativa e supporto verso gli obiettivi; giustizia organizzativa; apertura all’innovazione; controllo dei livelli percepiti di fatica fisica e mentale nonché di stress; gestione di situazioni conflittuali manifeste o implicite. A queste devono corrispondere le azioni che intervengono per migliorare tutte le variabili.
 
Come si può vedere la materia è decisamente nuova e l’azione della RSU e delle OOSS è tutta da costruire, nella consapevolezza che l’ambiente scolastico ha bisogno di tornare alla serenità perduta con le logiche aziendali della 107/2015.


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(1) Un interessante contributo sulla materia è dato da “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola”, a cura di L. Bellina, A. Cesco Frare, S. Garzi, D. Marcolina. Edizione 2013, Tipografia INAIL, Milano 2013, pagg. 179-192. Nel testo, a pag. 182, si definisce il “benessere organizzativo” come “l’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche organizzative che animano la dinamica della convivenza nei contesti di lavoro, mantenendo e migliorando la qualità della vita e il grado di benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative”.
(2) Ibidem, pag. 179. “I fattori di rischio di natura psicosociale sono l’insieme delle variabili ambientali, organizzative, gestionali e relazionali che possono causare un danno psicologico, sociale o fisico alle persone, nonché determinare effetti negativi in termini di efficienza e di immagine a livello organizzativo, economico, sociale e ambientale. Un’eccessiva esposizione a stimoli stressogeni può generare fenomeni quali il burn-out, nonché sintomi di malessere psicofisico”.



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Numero 5 - Novembre 2018
Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
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