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Numero 1 - Gennaio 2020
Numero 1 Gennaio 2020

Quando e come andare in pensione (e con quanto)

Dossier compiuto ed esauriente sul pensionamento di Rosario Cutrupia, responsabile del Dipartimento Previdenza e Pensioni


29 Dicembre 2019 | di Rosario Cutrupia

Quando e come  andare in pensione (e con quanto) Le norme in tema di previdenza e pensioni emanate negli ultimi anni non hanno modificato nella sostanza la riforma Fornero, in vigore dal 2012, ma hanno introdotto forme di flessibilità per l’accesso alla pensione, senza aggiungere ulteriori penalizzazioni o riduzioni dell’assegno pensionistico.
Con la Manovra finanziaria del 2020 la pensione Quota 100 resta invariata fino al 31/12/2021. Vengono inoltre prorogate fino al 31/12/2020 sia l’Opzione Donna, che consente di andare in pensione anticipata alle lavoratrici dipendenti che compiono 58 anni entro il 31 dicembre 2019, avendo alla stessa data anche 35 anni di contributi, sia l’APE sociale, l’anticipo pensionistico che permette di ritirarsi dal lavoro con 30 o 36 anni di contributi a determinate categorie di lavoratori (personale in particolari condizioni di disagio o addetto a mansioni gravose e usuranti).
Per il 2021 si prevede una corposa riforma generale del sistema pensionistico, da definire al tavolo con le parti sociali.


Requisiti per la pensione
Può cessare dal servizio e accedere al trattamento pensionistico con decorrenza 1° settembre 2020, il personale della scuola che entro il 31/12/2020 possiede uno dei seguenti requisiti (anagrafici e contributivi):

Per ottenere l’anzianità contributiva necessaria si possono cumulare i periodi contributivi non coincidenti presenti in due o più gestioni previdenziali dell’INPS.
La pensione Quota 100 non è cumulabile con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo, ma soltanto con redditi di lavoro occasionale per un massimo complessivo di 5.000 euro lordi annui. Tale divieto cessa al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
Il personale femminile ha la facoltà di accedere alla pensione con Opzione Donna a condizione che opti per il calcolo della pensione col sistema interamente contributivo. In questo caso non è ammesso il cumulo; perciò i 35 anni di contributi richiesti (effettivamente versati) devono essere presenti nell’ultima gestione previdenziale (INPS Gestione Dipendenti Pubblici).
 
Domande di cessazione dal servizio e di pensione
La domanda di cessazione dal servizio (e l’eventuale revoca) deve essere presentata esclusivamente tramite POLIS istanze on line, disponibile sul sito web del MIUR entro il termine fissato da apposita circolare ministeriale.
Nella domanda di cessazione, qualora sia accertata la mancanza dei requisiti, il personale dichiara la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico, infatti, viene effettuato dalle competenti sedi territoriali dell’INPS.
La domanda di pensione si presenta all’INPS con una delle seguenti modalità:
- on-line accedendo al sito web dell’INPS, previa registrazione;
- tramite Contact Center Integrato, telefonando al numero verde 803164;
- telematica attraverso l’assistenza gratuita di un patronato.


Domanda di pensione e servizio part-time
Coloro che entro il 31/8/2020 possiedono i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), ma non hanno ancora compiuto il 65° anno di età, possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale trattamento di pensione (pensione più servizio part-time). Nella richiesta devono esprimere anche l’opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno nel caso non vi fossero le condizioni per concedere il part-time (per esempio, situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).



Domanda di trattenimento in servizio
Il personale che entro il 31/8/2020 compie 67 anni di età ma non possiede 20 anni di contributi può chiedere la permanenza in servizio fino alla maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni (necessari per il diritto a pensione) e in ogni caso non oltre il 71° anno di età.
Entro lo stesso termine fissato per la cessazione, gli interessati presentano in forma cartacea alla scuola di titolarità/servizio la domanda di trattenimento in servizio.
 
Calcolo della pensione
La scelta di cessare dal servizio viene fatta anche tenendo conto dell’importo della pensione. Chi è interessato, verificato il diritto di accesso al pensionamento, desidera sapere l’ammontare del suo assegno. Il calcolo non sarà né facile né preciso poiché, oltre all’età e ai periodi contributivi posseduti, è necessario conoscere le retribuzioni lorde (stipendio, indennità integrativa speciale, compensi accessori) percepite annualmente a partire dal 1993. Per i periodi riscattati o ricongiunti si considerano gli stipendi iniziali della qualifica.
L’assegno di pensione, di vecchiaia o anticipata, non subisce penalizzazioni rispetto alle regole generali di calcolo. Chi cessa dal servizio percepisce quanto maturato fino a quel momento. L’assegno è comunque inferiore rispetto a quello che potrebbe maturare al compimento dell’età di vecchiaia. 
Cosa alquanto ovvia. Infatti, anticipando il pensionamento oltre a non versare ulteriori contributi il pensionato ha un’età più giovane e percepisce la pensione per un tempo più lungo.
L’ammontare della pensione con l’opzione donna, invece, si riduce in misura considerevole a causa del calcolo interamente contributivo anche per i periodi anteriori al 1995. Alle donne che vorrebbero utilizzare questo anticipo si consiglia di valutare la scelta con attenzione, perché l’assegno di pensione subisce una riduzione tra il 20 e il 30 per cento rispetto alla pensione di vecchiaia con la stessa anzianità. La riduzione è minore all’aumentare dell'età e in presenza di una più lenta crescita degli stipendi durante l’intera vita lavorativa.


Un po’ di calcoli (approssimativi)
Oggi la maggioranza dei docenti possiede meno di 18 anni di contributi alla data del 31/12/21995. Per i periodi contributivi posseduti fino a questa data, la quota di pensione è calcolata con il metodo retributivo, ai periodi successivi si applica il meno vantaggioso metodo contributivo. L’ammontare della quota di pensione contributiva infatti dipende da diversi fattori e in particolare dall’età. A parità degli altri fattori (retribuzioni e contributi), la perdita è maggiore in corrispondenza di un’età di pensionamento più giovane; invece, con il calcolo retributivo l’età è irrilevante.
I valori rappresentati nelle tabelle e grafici che seguono aiutano a comprendere meglio in che misura l’età influisca sull’assegno pensionistico.
Nel caso di un docente di scuola media, che ha 38 anni di contributi, si trova nella classe stipendiale 28 dal 2015 (stipendio mensile netto di 1.959 euro) e va in pensione a settembre 2020; in rapporto all’età, si ha:

Nell’ipotesi che il docente di scuola media (sempre 62 anni di età e 38 anni di contributi, classe 28) rimanesse in servizio, non considerando ulteriori aumenti stipendiali ma solo lo scatto alla classe 35 (da gennaio 2022), la pensione negli anni successivi sarebbe:

Nel periodo 2020-2026, non considerando lo scatto stipendiale, la differenza è di 60-65 euro nette al mese per ogni anno di età e di anzianità.
 
Note per tabelle e grafici
1. Lo stipendio di riferimento è quello in vigore nel 2019 (stipendio: cl.28 1.959 euro; cl. 35 2.029 euro).
2. Tutti gli importi sono al netto dell’IRPEF, ma comprese le addizionali.


Ape sociale (Anticipo pensionistico)
Viene prorogato a tutto il 2020 anche l’APE sociale, che si può ottenere all’età di almeno 63 anni con un assegno d’indennità al posto della pensione.
Questo anticipo del pensionamento è rivolto a coloro che:
-  si trovano in condizioni di disagio (assistono un familiare in condizione di grave invalidità oppure hanno un’invalidità civile almeno del 74 per cento) e possiedono un minimo di 30 anni di contributi;
-  svolgono attività particolarmente gravose (tra le 15 categorie previste sono compresi gli insegnanti di scuola dell’infanzia e degli asili nido) e possiedono 36 anni di anzianità contributiva.
Per le lavoratrici madri il requisito contributivo viene abbassato di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni.
L’assegno previdenziale, massimo 1.500 euro lordi al mese e per 12 mensilità annue, viene corrisposto fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia quando sarà conferita l’intera pensione maturata all’atto della cessazione.
L’INPS prima certifica il diritto all’APE sociale; soltanto dopo l’interessato può presentare, in formato cartaceo, alla scuola di riferimento la domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 1°/9/2020.


Pensione dei lavoratori precoci
La pensione anticipata è destinata anche ai lavoratori precoci che hanno raggiunto almeno 41 anni di contributi. In questo caso, fino al 31/12/2026, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. I lavoratori precoci sono quelli che prima del compimento dei 19 anni hanno lavorato e versato i contributi per almeno 12 mesi, anche non continuativi.
I lavoratori della Scuola che si trovano in questa situazione sono un numero molto limitato.
Per accedere a questo tipo di pensione non basta essere lavoratori precoci ed aver iniziato a lavorare prima dei 18 anni di età, ma è anche necessario che sussista una delle seguenti condizioni:
-  assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
-  avere una capacità lavorativa ridotta, accertata come invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
-  svolgere da almeno sei anni all’interno degli ultimi sette attività lavorative usuranti e gravose; tra queste attività è compreso l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia.
 
Pagamento buonuscita (TFS-TFR)
Il pagamento dell’indennità di buonuscita (TFS o TFR) viene corrisposto dopo i seguenti termini:
- per la pensione di vecchiaia,  la prima rata (50.000 euro lordi) viene pagata dopo 12 mesi dalla cessazione ed entro i tre mesi successivi; la seconda rata dopo altri 12
- per la pensione anticipata, la prima rata (50.000 euro lordi) viene pagata dopo 24 mesi dalla cessazione ed entro i tre mesi successivi;
- la seconda rata (fino a un massimo di 50.000 euro lordi) dopo 12 mesi dalla prima;
- l’eventuale somma residua dopo altri 12 mesi.
Per le pensioni quota 100 e opzione donna, il pagamento viene congelato fino a quando il pensionato non ha raggiunto i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia. Pertanto, i termini per il pagamento decorrono da quando avrà compiuto i 67 anni di età.
Il pensionato può chiedere subito un anticipo bancario fino a 45.000 euro, beneficiando di un credito d’imposta per gli interessi pagati.
Sull’indennità di buonuscita, se la cessazione è anteriore al 1°/1/2019 e a decorrere da tale data, l’aliquota IRPEF viene ridotta dell’1,5%, per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione, e del 3,0% per quelle corrisposte decorsi 24 mesi.
 
 
 


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Numero 1 - Gennaio 2020
Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
Responsabile di Redazione: RENZA BERTUZZI
Comitato di Redazione:
Vicecaporedattore: Gianluigi Dotti.
Antonio Antonazzo, Piero Morpurgo, Fabrizio Reberschegg, Massimo Quintiliani.
Hanno collaborato a questo numero:
Valeria Ammenti, Ave Bolletta, Giovanni Carosotti, Rosario Cutrupia, Alberto Dainese, Giovanni De Luna, Danilo Falsoni, Marco Morini, Rocco Antonio Nucera, Adolfo Scotto di Luzio, Fabrizio Tonello, Sergio Torcinovich, Ester Trevisan, Maurizio Viroli.