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Numero 2 - Marzo 2020
Numero 2 Marzo 2020

Attenzione alle sirene (del ricorso)

Non è possibile lanciare messaggi fuorvianti invitando indiscriminatamente tutti i colleghi precari ad avviare un’azione legale promettendo loro un sicuro vantaggio. I legali della Gilda stanno cercando una linea di condotta solida e vincente ma anche seria e responsabile per ridurre al minimo i rischi ed eventuali penalizzazioni presenti e future


17 Febbraio 2020 | di Antonio Antonazzo

Attenzione alle sirene (del ricorso) Nei mesi di novembre/dicembre 2019 la Cassazione, con varie sentenze, ha messo un punto finale alla questione relativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo.
 
L’oggetto del contendere è sostanzialmente legato alla procedura prevista dal testo unico per le ricostruzioni di carriera, la quale prevede un meccanismo che riconosce solo parzialmente il servizio pre ruolo: i primi 4 anni sono riconosciuti per intero, mentre dal quinto dal quinto anno in poi valgono solo per 2/3.
Ad esempio se un docente ha 7 anni di precariato, gli vengono riconosciuti i primi 4 anni per intero e i 3 anni rimanenti si riducono a 2 anni validi con la conseguenza che dei 7 anni di servizio a tempo determinato, ai fini della ricostruzione di carriera ne valgono solo 6. Ovviamente questa “perdita” è tanto più evidente, tanto più sono numerosi gli anni di precariato.
 
Ricordiamo che, sempre secondo il testo unico, l’anno è valido per intero se il contratto (o vari contratti cumulati) raggiungono almeno 180 giorni o se il servizio è svolto senza nessuna interruzione, dal 1 febbraio a scrutini compresi.
 
Aggiungiamo che in applicazione dell’ART 4, comma 3 del DPR 399/88, il servizio pre-ruolo non riconosciuto in prima battuta, viene restituito al compimento del 16-mo anno di servizio per la scuola secondaria di II grado, del 18-mo per gli altri docenti e del 20-mo per il personale ATA.
 
Riprendendo l’esempio di prima, il collega che si è visto riconoscere solo 6 anni di servizio dei 7 svolti con contratti a tempo determinato, potrà recuperare l’anno perso soltanto dopo 10 anni di ruolo al compimento del 16-mo anno di servizio riconosciuto.


Questa premessa è importante per capire e valutare al meglio gli effetti che le sentenze della Cassazione hanno sugli esiti di eventuali futuri ricorsi.
 
Inizialmente, infatti, sulla scia della sentenza della Corte Europea del 2014 che aveva condannato lo Stato italiano per un uso improprio del reitero dei contratti a tempo determinato, diversi giudici del lavoro avevano accolto le istanze dei ricorrenti e riconosciuto per intero gli anni di servizio pre- ruolo calcolati come previsto dal testo unico e cioè 180 giorni = 1 anno; in seguito però, altri giudici hanno cominciato ad emettere sentenze ritenendo che il calcolo andasse fatto sul servizio effettivamente svolto con evidenti ripercussione nel calcolo degli arretrati e della posizione stipendiale.
 
Ora la sentenza della Cassazione è intervenuta affermando che:
- La normativa europea non consente nessun tipo di discriminazione sulla base della tipologia contrattuale. Un giorno di servizio deve valere lo stesso sia per un docente di ruolo che per un docente precario.
- Al pari, non ci può essere una discriminazione alla rovescia, quindi non può capitare che ad un docente precario con 180 giorni di servizio reale, possa essere riconosciuto un servizio virtuale di 360 giorni.
- Occorre quindi ragionare caso per caso ed invita i singoli giudici ad intervenire nei casi in cui ci sia reale discriminazione.
- Occorre quindi calcolare l’anzianità reale dovuta a servizio reso a prescindere del tipo di contratto (anche su ordini di scuola diversi) e confrontarla con quella virtuale derivante dalle regole per la ricostruzione di carriera. Qualora l’anzianità reale fosse superiore a quella virtuale, si deve riconoscere la discriminazione e provvedere al pagamento degli eventuali arretrati dovuti, altrimenti la vertenza sarà negativa per il ricorrente.
 
Quindi il giudice d’ora in avanti, per stabilire se ci sia stata o meno una reale discriminazione tra un servizio svolto da un precario e quello da un docente di ruolo, dovrà contare i giorni effettivi di servizio e verificare l’eventuale diversità di trattamento.
Ad esempio, se un docente precario nel corso di due anni scolastici diversi avesse effettuato un servizio di 180 giorni per ogni anno, secondo il testo unico, al momento dell’assunzione in ruolo si vedrebbe riconosciuti 2 anni interi, con il meccanismo descritto dalla Corte di Cassazione, occorrerebbe conteggiare soltanto gli effettivi 360 giorni di servizio che corrispondono ad 1 solo anno.


E’ evidente quindi che questa procedura rischia di ritorcersi contro gli eventuali ricorrenti, non tanto e non solo per il passato, ma soprattutto per il futuro.
Infatti potrebbe capitare - oltre al caso in cui la ricostruzione di carriera calcolata sui giorni effettivi sia addirittura inferiore a quella calcolata secondo le norme 180 giorni = 1 anno - che pur essendo apparentemente favorevole ad un primo calcolo, la ricostruzione diventerebbe sfavorevole nel momento in cui dopo 16/18 anni il collega avrebbe diritto al riallineamento con il recupero di 1/3 del servizio pre-ruolo non riconosciuto, allontanando, di conseguenza, il diritto alla maturazione dello scatto successivo con evidente danno economico.


Per questo motivo occorre fare attenzione e ragionare caso per caso sulla base del reale servizio svolto dal collega e calcolare i reali eventuali benefici che deriverebbero da una ricostruzione di carriera effettuata sulla base delle indicazioni della Cassazione.
Le variabili sono molteplici. Ad esempio chi ha avuto sempre contratti al 31 agosto non avrebbe nessuna penalizzazione dal nuovo metodo di conteggio; analogamente chi, per molti anni ha effettuato servizi inferiori a 180 giorni annui, quindi non validi secondo il testo unico, potrebbe beneficiare di una ricostruzione di carriera più favorevole se calcolata sugli effettivi giorni di servizio.


Alla luce di queste considerazioni è evidente che non è possibile lanciare messaggi fuorvianti invitando indiscriminatamente tutti i colleghi precari ad avviare un’azione legale promettendo loro un sicuro vantaggio. Magari la vittoria potrebbe anche essere certa, ma si rischia di ottenere una vittoria di Pirro con una perdita che potrebbe risultare superiore ai guadagni riconosciuti.
Occorre quindi procedere esaminando preliminarmente caso per caso predisponendo una procedura atta a stabilire a priori i casi in cui sia vantaggioso procedere con i ricorsi.
 
In quest’ottica si stanno muovendo i vari legali dello staff della Gilda che si sono impegnati nella ricerca di una linea di condotta che sia solida e vincente ma anche seria e responsabile al fine di consentire ai nostri iscritti ricorrenti di fare scelte consapevoli e di ridurre al minimo i rischi ed eventuali penalizzazioni presenti e future.
 
 
 


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Numero 2 - Marzo 2020
Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
Responsabile di Redazione: RENZA BERTUZZI
Comitato di Redazione:
Vicecaporedattore: Gianluigi Dotti.
Antonio Antonazzo, Piero Morpurgo, Fabrizio Reberschegg, Massimo Quintiliani.
Hanno collaborato a questo numero:
Lucio D'Abbicco, Alberto Dainese, Marco Morini, Adolfo Scotto di Luzio, Fabrizio Tonello, Ester Trevisan