IN QUESTO NUMERO
Numero 1 - Gennaio 2012
Numero 1 Gennaio 2012

Le nuove pensioni

Sintesi delle nuove regole per andare in pensione, contenute nel Decreto legge 'Monti', ovvero 'Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici', n. 201, pubblicato sulla GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251


20 Dicembre 2011 | di Gina Spadaccino

Due i principi cardine della riforma:
1) a decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo;
2) a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia »
b) «pensione anticipata»
Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Pensione di vecchiaia
A decorrere dal 1 gennaio 2012 uomini e donne potranno conseguire la pensione di vecchiaia se:
a) hanno una età anagrafica di 66 anni;
b) hanno una anzianità contributiva di 20 anni.
Dal 2019 saranno biennali e non più triennali gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
Dal 1 gennaio 2021 l'età anagrafica salirà per tutti, uomini e donne, a 67 anni e 2 mesi, per raggiungere, per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, valori prossimi ai 70 anni attorno al 2050.
Poichè all'art. 24, comma 5, vengono abrogate le finestre inserite per il personale della scuola nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, vale la' vecchia normativa' che prevede l'accesso al pagamento della pensione dal 1 settembre precedente se il requisito viene maturato entro il 31 dicembre dello stesso anno solare (vedi tabella in allegato)

Pensione anticipata
A decorrere dal 1 gennaio 2012 uomini e donne potranno conseguire la pensione anticipata se in possesso di una anzianità contributiva al 31 dicembre dell'anno di riferimento, con accesso alla pensione dal 1 settembre precedente.
L'art. 24, comma 10, del decreto-legge in esame, prevede infatti per la pensione anticipata la corresponsione della pensione alla data della maturazione dei requisiti. Per il personale della scuola risulta però vigente l'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede ''Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno'' (vedi tabelle in allegato)
Sulla parte di pensione relativa ai contributi maturati fino al 31/12/2011 si applica una decurtazione del 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età (nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale, proporzionale al numero di mesi, è del 0,167% per ogni mese di anticipo).

Pensione anticipata ai lavoratori ''tardivi'': neoassunti dal 1 gennaio 1996
Requisiti:
a) età anagrafica di 63 anni;
b) anzianità contributiva di 20 anni;
c) importo della prima rata di pensione pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (circa € 1.200 per il 2012). (vedi tabelle in allegato)
Poichè all'art. 24, comma 5, vengono abrogate le finestre inserite per il personale della scuola nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, vale anche in questo caso la normativa previgente, con accesso al pagamento della pensione dal 1 settembre precedente se il requisito viene maturato entro il 31 dicembre dello stesso anno solare.

Pensione anticipata donne con 57 anni età + 35 anni contributi
L'art. 24, comma 14, del decreto-legge in esame, continua a prevedere la possibilità della pensione anticipata (fino al 31 dicembre 2015) ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243[1], e successive modificazioni e integrazioni, ancorchè si maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, per le lavoratrici che abbiano almeno 57 anni di età ed un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni, a condizione che optino per la pensione calcolata con sistema contributivo (con perdita di circa il 30% sul netto mensile rispetto all'importo con sistema di calcolo retributivo).
Poichè all'art. 24, comma 5, per tale tipologia di pensione non viene abrogata la finestra inserita per il personale della scuola nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, vale l'accesso al pagamento della pensione dal 1 settembre dell'anno successivo se il requisito viene maturato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Scompare l'equo indennizzo e la pensione privilegiata
L'art. 6 del dl in esame interviene anche su equo indennizzo e pensione privilegiata.
Recita il detto articolo:
'Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonchè ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonchè ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data'.
In altri termini, per i dipendenti pubblici non sarà più possibile presentare domanda per il riconoscimento della causa di servizio, nè per ottenere l'equo indennizzo e la pensione privilegiata. Così come non sarà più previsto il rimborso spese per la degenza per causa di servizio.
Il tutto fa salvi i procedimenti già in corso e i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima dell'entrata in vigore del decreto.

___________________________
[1] Legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 9. ''In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione''.


ALLEGATI


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Numero 1 - Gennaio 2012
Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO

Responsabile di Redazione: RENZA BERTUZZI

Comitato di Redazione:
Vicecaporedattore: Gianluigi Dotti.
Antonio Antonazzo, Francesco Lovascio, Piero Morpurgo, Fabrizio Reberschegg, Gina Spadaccino.

Hanno collaborato a questo numero:
Stefano Avanzini, Giovanni Cadoni, Tommaso De Grandis, Teresa del Prete, Michela Gallina, Raffaele Salomone Megna, Michele Paduano, Antonietta Toraldo.