Gli equivoci del tutor
Tutor o funzione tutoriale? Ecco cosa potrebbe succedere nella
Scuola dell’ infanzia e nella Scuola primaria se venisse privilegiato il
tutor e non la funzione tutoriale
di Maria Varisco
Si
parla spesso dell’insegnante tutor come della vera novità della riforma.
La funzione tutoriale compare nel Rapporto Bertagna del 2001 con le
caratteristiche di un elemento importante dell'organizzazione didattica
“... In particolare, nella nostra ipotesi: l’offerta obbligatoria dei
Laboratori, il tutorato degli allievi, determinate prestazioni di
insegnamento...”.
Gli articoli della legge-delega 53/2003 invece non ne fanno alcuna
menzione.
La funzione e la figura del tutor sono tratteggiate nel decreto
legislativo 59/2004 e nelle Indicazioni Nazionali ad esso allegate.
Vengono citate le “funzioni” di coordinamento, tutoraggio, orientamento,
documentazione, rapporto con i genitori, funzioni che dovrebbero essere
più efficacemente distribuite tra tutti i docenti.
Scuola dell’infanzia
Per
quanto riguarda la scuola dell’infanzia il decreto 59 non parla di
“tutorato” ma di “forme di coordinamento didattico”. Nelle
Indicazioni Nazionali sulle attività educative la funzione di tutor
è assolta dagli insegnanti della sezione, ma è anche riferita a un
singolo docente.
“I genitori possono decidere se iscrivere i figli alla Scuola Primaria
prima dei sei anni di età. E’ opportuno che tale scelta sia compiuta
dopo una approfondita discussione con il tutor...”
Anche qui si fa riferimento ad un docente “coordinatore” a cui i
genitori devono fare riferimento. E l’altro? Già, l’altro verrà nominato
non sulla sezione degli alunni, ma secondo l’orario da coprire.
Non è necessario alcun commento.
Scuola primaria
Per quanto riguarda la scuola elementare, poi, il tempo obbligatorio
viene affidato quasi totalmente all’insegnante tutor, con orario
prevalente, che sarà di fatto l’unica figura educativa dell’alunno,
visto che gli altri insegnanti entreranno nella classe solo per
insegnamenti specifici (religione, inglese, laboratori), con un ritorno,
di fatto, all’insegnante unico. E come verrà scelto? Su nomina del
Dirigente, sentiti i criteri espressi dai Collegi dei Docenti. Come si
può immaginare, si prefigura una suddivisione tra insegnanti “di serie A
e di serie B”, con buona pace della collegialità e della necessità degli
alunni di trovare, nella varietà dei docenti, una propria figura di
riferimento “privilegiata”.
La funzione “tutoriale” invece è un elemento che può qualificare il
lavoro di tutti i docenti (e non solo di alcuni), perchè esprime tutta
la delicatezza di un rapporto educativo intenso, di accompagnamento, di
guida, di sostegno all’apprendimento degli allievi.
Si tratta, inoltre, di una materia che dovrebbe essere lasciata
all’autonomia della scuola, perchè le situazioni sono estremamente
differenziate: un conto sono classi numerose, oppure classi abbinabili
in parallelo, oppure in piccoli plessi, o classi a tempo pieno; inoltre,
andrebbero accertate la possibile continuità-discontinuità di presenze
dei docenti nelle classi, le loro competenze, i loro desideri: sono
tutti fattori e criteri di qualità nella scelta di un modello
organizzativo.
Ma cosa è successo nelle scuola elementare? Nelle riunioni dei collegi
dei docenti, non potendo mettere in discussione quanto stabilito per
legge dalla riforma, si sono moltiplicate le prese di posizione. Da una
parte ci sono coloro che considerano gli incarichi previsti per i tutor
già inseriti, di fatto, nei piani dell’offerta formativa e, quindi,
compatibili con un’interpretazione ‘flessibile” dell’attività di
docente. Dall’altra parte c’è chi, invece, si appella alla mancanza
della prevista regola contrattuale per contestarne l’applicabilità, in
nome dell’autonomia. In questo scenario, il pericolo concreto sarà
quello di un debutto del tutor nelle scuole secondo modalità differenti.
Intanto il tavolo contrattuale che si è aperto tra sindacati scuola e
ARAN è molto complicato perché il governo sta tentando di imporre la
figura del tutor alle scuole senza averne la forza giuridica.
Le forzature sono tre:
1. la figura del tutor è stata introdotta dal decreto delegato (Dlgs
59/04), pur non essendo presente nella legge delega (L. 53/03);
2. l’istituzione di questa figura invade esplicitamente le prerogative
delle istituzioni scolastiche in materia di organizzazione didattica,
mentre la recente riforma della Costituzione ne impone la salvaguardia;
3. quanto previsto dal decreto 59 sul tutor non è applicabile senza
cambiare il contratto nazionale di lavoro su punti fondamentali (profilo
professionale del docente, orario di servizio, retribuzione, …).
Se in qualche scuola si avviassero le procedure per l’attribuzione ad
una parte dei docenti dell’incarico a svolgere la funzione tutoriale, si
violerebbe il contratto nazionale del lavoro, anche se il collegio dei
docenti fosse favorevole ad istituire la figura del tutor.
Il contratto nazionale non può nemmeno essere aggirato da eventuali
intese con le RSU di scuola, le quali, sulle materie di loro competenza,
sono tenute al pieno rispetto del contratto nazionale. Quanto detto vale
anche per il docente tutor nelle prime tre classi della scuola primaria:
non è possibile ridurre l’orario di insegnamento a 18 ore, e,
conseguentemente, le compresenze, per svolgere attività funzionali
all’insegnamento connesse all’attività tutoriale. Il vigente contratto
nazionale di lavoro prevede, infatti, 22 ore di insegnamento più due di
programmazione settimanale di team: le compresenze sono disciplinate dal
contratto con le modalità note, programmate per attività di
recupero/arricchimento o, in assenza di programmazione, disponibili per
le supplenze fino a cinque giorni. La prevalenza di un insegnante nella
stessa classe non è, invece, materia di contrattazione, ma prerogativa
dell’autonomia didattica e organizzativa delle scuole.
Riassumendo: la parte del decreto 59 riguardante la possibile riduzione
di orario di insegnamento a 18 ore non è applicabile perché il Ministero
ha riconosciuto che è di competenza contrattuale e la prevalenza tra 18
e 21 ore settimanali in una stessa classe non è obbligatoria perché lo
stesso Ministero ha riconosciuto che le Indicazioni Nazionali,
introdotte in via transitoria dal decreto, non sono vincolanti su questo
punto.
La questione delle “funzioni educative” che arricchiscono la
tradizionale funzione di insegnamento in classe sono dunque assai più
complesse e articolate di quanto non appaia nei documenti oggi in
circolazione.
Vien da chiedersi come mai tutto questo sia avvenuto senza un chiaro
dibattito con la Scuola e gli insegnanti.
Maria Varisco
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