
a cura di Libero Tassella*
La visita fiscale
L’istituzione
scolastica o educativa oppure l’amministrazione di appartenenza o di
servizio, in caso di docenti utilizzati o comandati, può disporre sin
dal primo giorno il controllo della malattia tramite l’ASL competente,
ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. Il controllo non è
disposto se il docente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche
o private.
Il docente che durante l’assenza per malattia per particolari motivi
dimori in luogo diverso da quello di residenza o di domicilio dichiarato
all’amministrazione, deve darne immediata comunicazione, precisando
l’indirizzo dove può essere reperito.
Il docente assente per malattia, anche se dispone di documentata
autorizzazione ad uscire da parte del medico curante, è tenuto a farsi
trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno,
anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17
alle ore 19.
La permanenza del docente nel proprio domicilio durante le fasce orarie
può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti
disposizioni di leggi. Qualora debba allontanarsi durante le fasce di
reperibilità dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni
o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (che devono
essere, a richiesta, documentati), è tenuto a darne preventiva
comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia
oraria di reperibilità da osservare.
L’art. 49 del CCNL 26 maggio ’99, modificando in un punto il dettato del
precedente testo contrattuale (cfr. comma 11 art. 23 del CCNL 4 agosto
’95), ha trasformato quello che risultava come un obbligo
dell’Amministrazione, che “disponeva” la visita fiscale, in
un’iniziativa rimessa alla discrezione del dirigente, che “può disporre”
la visita fiscale; pertanto, all’Amministrazione è riconosciuta la
facoltà e non attribuito l’obbligo di attivare la visita fiscale.
Inoltre, in esso viene sancito il divieto di disporre la visita fiscale
in caso di ricovero in ospedale pubblico o convenzionato.
Modalità d’effettuazione della visita fiscale
Le
ASL devono garantire l’effettuazione delle visite di controllo
domiciliare entro lo stesso giorno della richiesta. Il medico incaricato
del controllo dello stato di malattia deve confermare o meno l’esistenza
di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del servizio,
redigendo il relativo referto in triplice copia (due da consegnare
giornalmente all’ASL e una per il docente). Qualora il docente non
accetti l’esito della visita di controllo deve eccepirlo, seduta stante,
al medico, che avrà cura di annotarlo sul referto: in tale ipotesi il
giudizio definitivo spetta al Capo del Servizio Medico Legale dell’Unità
Sanitaria Locale. Il medico incaricato del controllo invita il docente a
riprendere il servizio nel primo giorno non festivo, qualora ritenga
esaurita la malattia. Se il docente non riassume servizio, deve
produrre, a giustificazione della propria assenza, altra certificazione
medica, ma gli ulteriori certificati medici possono essere presi in
considerazione solo se denunciano un’infermità diversa da quella
valutata nella visita di controllo. Anche nel caso di riduzione del
periodo di malattia, il docente è tenuto a riassumere servizio alla data
fissata dal medico di controllo; se non riassume servizio,
l’amministrazione è obbligata a diffidarlo, avvertendolo che la mancata
ottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza
dall’impiego. Peraltro, il medico di controllo, ove modifichi la
prognosi, deve darne adeguata motivazione scritta. Nel caso in cui il
docente non venga reperito al suo domicilio, il sanitario è tenuto a
lasciargli l’invito a sottoporsi alla visita di controllo ambulatoriale
per il primo giorno successivo non festivo. Va chiarito che l’obbligo di
giustificare l’assenza dal domicilio durante la visita fiscale rimane
comunque anche se il docente si è sottoposto alla visita ambulatoriale.
Assenza dal domicilio durante la malattia
Ai
sensi dell’art. 5 del D.L. 12.9.1983 n. 463 convertito con modificazioni
nella Legge 11.11.1983 n. 638, in caso di assenza, senza giustificato
motivo, dal domicilio indicato all’amministrazione per il controllo
durante le fasce orarie, si incorre nella perdita del diritto a
qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni e nella misura del
50% per i rimanenti giorni di malattia, esclusi i periodi di ricovero
ospedaliero o già accertati dalla precedente visita di controllo.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 3.2.1988, se
ha giudicato legittima la perdita dell’intero trattamento economico per
i primi 10 giorni di malattia in conseguenza della mancata visita
fiscale domiciliare, ha previsto un’ulteriore visita fiscale di
controllo nei rimanenti giorni di malattia, perché possa essere
applicabile la sanzione della decurtazione al 50% del trattamento
economico. Pertanto, solo nel caso che il docente risulti assente
ingiustificato alla seconda visita fiscale di controllo, sarà possibile
disporre tale riduzione. D’altra parte, il limite di dieci giorni
rappresenta il periodo massimo per il quale è possibile operare la
trattenuta della retribuzione completa: essa, ovviamente, dovrà essere
calcolata sulle effettive giornate d’assenza ingiustificata, se queste
sono inferiori a dieci. Perché si possa legittimamente procedere alla
sanzione economica, è necessario che il medico di controllo, constatata
l’assenza del docente al proprio domicilio, gli lasci apposita
comunicazione, contenente l’invito a sottoporsi a visita ambulatoriale
per il giorno successivo non festivo ed a giustificare l’assenza dal
domicilio presso la scuola di appartenenza entro 15 giorni. Decorso il
suddetto termine senza che il docente abbia prodotto alcuna
giustificazione o nel caso che risulti inadeguata quella da lui
prodotta, l’amministrazione deve procedere alla trattenuta dello
stipendio, dandone comunicazione all’interessato.
La sanzione della perdita del trattamento economico non è applicabile
nei casi in cui l’assenza al domicilio risulti dovuta a giustificati
motivi, che il docente ha l’obbligo di documentare. La Corte di
Cassazione: a) con sentenza datata al 23.7.1998, ha affermato che la
necessità di sottoporsi durante le fasce di reperibilità a trattamenti
fisioterapici fuori del proprio domicilio può costituire un giustificato
motivo dell’assenza: ma il dipendente deve fornire la prova
dell’impossibilità di effettuare tali cure utilizzando orari diversi, se
non a prezzo di gravi sacrifici; b) con sentenza in data 4.3.1996, ha
affermato che costituisce valido motivo di giustificazione dell’assenza
al domicilio durante le fasce di reperibilità la necessità di recarsi
dal proprio medico curante per l’insorgere di una colica o per
accertamenti immediatamente urgenti. Anche la recente sentenza del
Consiglio di Stato n. 3142/2002 ha stabilito che il docente assente per
malattia non reperibile a casa nelle fasce orarie previste non è
passibile di sanzioni, quando l’assenza da casa è dovuta a causa di
forza maggiore oppure alla necessità di sottoporsi a visite mediche in
orario coincidente con le fasce di reperibilità. Dopo la visita fiscale,
non esiste più obbligo di reperibilità per successivi controlli, giacché
esso risulterebbe limitativo del diritto di spostamento del dipendente,
e talvolta non compatibile con le necessità terapeutiche (Corte di
Cassazione, sentenza n. 1942 del 10.3.1990): tale precisazione, però,
non è menzionata nelle norme del CCNL sottoscritto il 24.7.2003.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione la n. 4247 del 2.3.2004
ha ribadito che il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove
adduca come giustificato motivo della non reperibilità alla visita
domiciliare di controllo quello di avere, nell’occasione, effettuato una
visita presso il suo medico di fiducia, deve provare che la causa del
suo allontanamento dal domicilio durante la fascia oraria 10-12 e 17-19,
costituisca, al fine della tutela della salute, una necessità. In buona
sostanza il dipendente deve dimostrare che l’allontanamento dal proprio
domicilio durante la fascia oraria di reperibilità sia stata l’unica
strada ragionevole perseguibile per la tutela del proprio stato di
salute.
Visita di controllo all’estero
La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.10.1998, ha affermato che
rientra nel dovere di diligenza di un dipendente, se si ammala
all’estero, accertarsi (anche mediante semplice telefonata) che il
datore di lavoro sia venuto a conoscenza dello stato di malattia e
dell’indirizzo dove eventualmente disporre l’effettuazione della visita
fiscale.
Visita fiscale effettuata presso un albergo
La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.10.98, ha affermato che è
ammissibile che il domicilio del dipendente coincida non già con una
abitazione, ma con un albergo. In tal caso il dipendente ha l’onere di
comunicare con precisione l’indirizzo di riferimento per l’eventuale
visita di controllo.
Visita
di controllo nel caso di malattia conseguente ad infortunio sul lavoro
La Corte di Cassazione con sentenza in data 2.6.1998 ha affermato
che in caso di malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, le fasce orarie
di reperibilità, previste dalle sole malattie ordinarie, non vanno
rispettate.
Guasto al campanello
Legittimamente è considerata ingiustificata l’assenza di un
dipendente, se non sia stato impossibile eseguire la visita medica
domiciliare per un guasto al campanello dell’abitazione del dipendente
stesso (TAR Lombardia 17.11.1997 n. 1946).
Cambio del domicilio senza darne comunicazione
L’assenza dal domicilio durante la visita fiscale di controllo deve
considerarsi ingiustificata se il dipendente abbia cambiato domicilio o
si sia allontanato dallo stesso senza informare l’amministrazione (TAR
Abruzzo 7.2.1997 n. 56). La Corte di Cassazione con sentenza del 1996 ha
affermato che la mancata effettuazione alla visita di controllo per
cambio di domicilio non comunicato o per l’inesatta comunicazione del
proprio domicilio configura l’ipotesi dell’irreperibilità al domicilio.
Assenza dal domicilio per cure fisioterapiche
La Corte di cassazione con sentenza in data 23.7.1998 ha affermato
che l’assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di
reperibilità per sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un
giustificato motivo solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova
dell’impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare
tali cure utilizzando orari diversi.
Visita ambulatoriale
Non
è raro il caso del dipendente che, risultato assente alla visita
domiciliare di controllo, si sottoponga successivamente a visita
ambulatoriale e che il medico fiscale confermi la prognosi del medico di
parte. In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente
operata anche se il dipendente si è presentato alla visita
ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a
giustificare l’assenza al proprio domicilio al momento della visita di
controllo. La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l’assenza
al domicilio, ma solo quello di certificare l’effettività della malattia
e di valutarne la durata (Corte di Cassazione sentenza del 14.9.1993).

* Questa è solo una parte della Rubrica "Scuola &
Scuola" che Libero Tassella tiene sul nostro sito (www.gildains.it):
aggiornata quotidianamente, è uno strumento prezioso, da consultare con la
stessa frequenza con cui viene curata.
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