 
 
Si è svolto a Roma, presso il Centro Cavour, nei giorni 17 e 18
Gennaio 2005, un convegno di formazione residenziale per dirigenti
Gilda, deliberato dalla DN su progetto del Dipartimento “Formazione
quadri”. Aperto dal coordinatore nazionale, Alessandro Ameli, e dal
responsabile del Dipartimento “Formazione quadri”, nonché tesoriere
nazionale, Alessio Alba, il seminario è terminato con le conclusioni del
coordinatore nazionale. Quattro gli autorevoli relatori, che in due
giorni hanno informato i partecipanti sugli aspetti fondamentali della
contrattazione e sui nuovi principi legislativi, dialogando anche con
tutti gli intervenuti in un dibattito vivace e proficuo. Ecco i
contenuti fondamentali dei quattro interventi.
1) Prof. Avv. Carlo Pisani-Docente
all’Università di Trieste e alla LUISS di Roma: Trasformazione del
rapporto di lavoro nel pubblico impiego e sistema dei contratti.
di Olga
Atzori
In apertura, il professor Carlo Pisani dell’Università di Trento e della
LUISS di Roma, ha subito fugato un dubbio. I docenti sono lavoratori
alla stregua di coloro che esplicano le loro energie fisiche o
intellettuali al servizio di un’altra persona (imprenditore o altro
datore di lavoro). Da dove promana questo assunto? Questi gli atti
legislativi cardine:
• Il Dlgs 165 del 30 marzo 2001, che decreta le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche. In esso si legge che gli istituti e le scuole di ogni ordine
e grado sono “pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2). Ed oltre: “i
rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa…….” (art. 2, comma 2). Da cui deriva quanto enunciato al
comma 3: “ i rapporti individuali di lavoro sono regolati
contrattualmente…”;
• Il DLgs 29 del 1993 e il DLgs 88 del 1998 che avevano precedentemente
segnato l’uscita della prestazione intellettuale degli insegnanti dal
regime del diritto pubblico, a cui peraltro rimangono tuttora
assoggettate alcune categorie: magistrati, avvocati, procuratori,
personale militare, nonché professori e ricercatori universitari;
• La Legge 59 del 1997 – Bassanini, che si pone nella fase intermedia di
questo processo, conferendo autonomia alle istituzioni scolastiche e,
contestualmente, attribuendo ai capi d’istituto la qualifica
dirigenziale, poi espressamente richiamata e regolamentata dall’art. 25
e seguenti del DLgs 165.
Prima del 1993, il rapporto di lavoro dei docenti era regolato da norme
pubblicistiche (atti amministrativi motivati, giustificati e
funzionalizzati all’interesse pubblico da perseguire), che, se da un
lato costituivano un vantaggio – possibilità di impugnazione presso il
Tar - erano anche, sempre a detta del relatore, impregnati di
discrezionalità, in quanto la Pubblica Amministrazione era “padrona” del
rapporto di lavoro e l’applicazione dell’art. 36 della Costituzione era
di difficile applicazione anche nella pratica giurisprudenziale. Oggi, a
trasformazione avvenuta, la contrattualizzazione del rapporto di lavoro,
interagendo con i diritti sindacali, ha determinato la certezza
applicativa di tutta una serie di garanzie per il lavoratore. Dal punto
di vista giuridico è il contratto - rileva il Professor Pisani - che
tutela maggiormente il lavoratore. Il DLgs 165 innegabilmente ha (nel
suo combinato di regole di diritto del lavoro e diritto sindacale e nel
suo esplicito richiamo alla legge 20 maggio 1970, n° 300, più nota come
Statuto dei lavoratori che si applica alle pubbliche amministrazioni a
prescindere dal numero dei dipendenti - art. 51, comma 2) una portata
garantista. Ne deriva un modello di lavoro più partecipativo, con
obiettivi condivisi; la partecipazione sindacale gioca un ruolo
importante in quanto l’amministrazione non può decidere da sola…
La svolta legislativa è stata dettata dalla necessità di smontare
l’elefante burocratico della Pubblica Amministrazione o è semplicemente
passata l’idea che “ privato” è più bello, più efficiente? O si è
comunque pensato che si sarebbe così operato un generale risanamento?
Che tradotto in tre parole significava negli intenti: maggiore
efficienza, costi minori, migliore utilizzo delle risorse – umane? In
ogni caso il consenso è stato pressoché unanime: molti hanno pensato che
la scuola – logorata e misconosciuta – avrebbe visto una nuova alba.
Ma quali garanzie e quali certezze hanno acquisito i docenti? Quale
nuova costruzione è stata eretta dopo la demolizione della scuola della
Repubblica?
La logica dell’autonomia aziendalistica spicca per ora in negativo: per
l’autonomia professionale che sottrae, per i tagli culturali ed umani
che impone, per il caos che il nuovo intreccio trascina – la vicenda
riforma è sotto gli occhi di tutti…
Ma consoliamoci… Se non ce ne fossimo accorti, c’è sempre “il
contratto”: morbido guanciale su cui dormire sonni tranquilli.
Olga Atzori
2) Professoressa Chiara Simeone - Docente
Università della Basilicata: La comunicazione efficace.
di R.B.
Efficace - e non poteva essere altrimenti - la comunicazione della
professoressa Chiara Simeone, la quale, con una rapida carrellata, ha
ricordato ai presenti tutti gli elementi che compongono il processo
comunicativo, sia esso riferito a relazioni personali che a dimensioni
pubbliche o istituzionali. Unendo insieme informazioni teoriche con
esempi di traduzione “in situazione”, Chiara Simeone ha proposto modelli
in cui la conoscenza dei processi comunicativi diventa fondamentale per
ottenere i risultati prefissati.
Nella contrattazione d’istituto, nelle relazioni con i Dirigenti
scolastici, nelle assemblee è necessario mantenere una lucida
consapevolezza dell’obiettivo che si vuole raggiungere, evitando così ,
soprattutto nelle assemblee, inopportune scivolate nelle discussioni
aspre, e magari formalmente impetuose, con chi sostiene idee diverse
dalle nostre.
Assolutamente pertinenti tutte le indicazioni, elementi che dovrebbero
diventare essenziali nelle modalità espressivo-comunicative di ogni
dirigente, purché sia fatta salva una condizione. Quella di non
dimenticare mai che lo scopo primario di chi si occupa di politica, di
sindacato, o, in generale di espressione di idee, non è quello di
vendere un prodotto, ma di fare proselitismo.
La differenza tra i due scopi non è trascurabile. Chi deve vendere un
prodotto, mira al risultato immediato, trascurando i mezzi con cui
raggiunge tale risultato. Mira quindi a convincere. Chi fa proselitismo,
è orientato al rapporto tra le menti, e quindi alla convinzione di
relazionarsi con persone competenti e ragionevoli. Mira quindi a
persuadere, occupandosi del carattere razionale del proprio discorso.
Il proselitismo è quella civile dimensione del rapporto con l’altro,
fatta del dialogo attraverso il quale si cerca di persuaderlo a cambiare
idea. E’ un dialogo paritetico, espressione di indipendenza individuale,
di spirito critico. Non è lavaggio del cervello, ma serrata
interlocuzione con lo scopo di persuadere.
Ecco, l’obiettivo sindacale non può che essere questo: una relazione
comunicativa, basata sulla forza delle idee, sul potere degli argomenti.
Fatta salva questa “ clausola”, ben vengano dunque tutte le tecniche che
non ci allontanino dal fine etico di considerare l’ uomo come fine e non
come mezzo dei nostri scopi, siano questi anche i migliori del mondo.
R.B.
3) Dottoressa Caterina De Luca - MIUR Ufficio
di Gabinetto: La relazioni sindacali, la contrattazione integrativa, le
RSU
di Carlo
Braga
Dato l'interesse del tema trattato, e la competenza del relatore, è
stato chiesto alla Dr.ssa di prolungare il proprio intervento, che ha
avuto una durata complessiva di quasi cinque ore.
La dr.ssa De Luca ha presentato, in maniera precisa ed analitica,
l'evoluzione della normativa inerente l'attività sindacale e i diritti
ad essa connessi. In particolare ha sottolineato l'importanza della
trasformazione del modello organizzativo della scuola che,
progressivamente, ha visto l'evoluzione del modello burocratico,
regolato da norme pubblicistiche con l'emanazione da parte del Ministero
di atti amministrativi unilaterali, in un modello telocratico fondato
sull'aumento di democrazia decisionale, con la diffusione della
partecipazione sindacale nelle scelte scolastiche.
Per quanto riguarda la normativa, ha ricostruito il percorso di
definizione delle libertà sindacali, già sancite dall'art 39 della
Costituzione, che prende avvio con la legge 300 del 1970 (Statuto dei
Lavoratori) titolo III artt.19 e seguenti, e prosegue trovando la
propria evoluzione nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 titolo
III - articoli dal 40 al 50, nei Contratti Collettivi Nazionali Quadro
del 7/8/1998 e del 18/2/2002 e nel Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del 24/7/2003, capo II.
Infatti l'art.42 del D.Lgs n.165/2001 precisa che nelle pubbliche
amministrazioni "…la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle
forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970. n. 300 e
successive modificazioni" e rimanda agli specifici contratti quadro la
definizione delle modalità di individuazione, il funzionamento e i
diritti delle RSU d'Istituto.
Inoltre ha riepilogato tutte le norme inerenti i diritti e le
prerogative sindacali riguardanti: i permessi sindacali (artt. 8 e 9
ccnq 7/8/98), i permessi per riunione di organismi statutari (art 11
ccnq 7/8/98, art 5 ccnq 18/12/02) , i permessi sindacali non retribuiti
(art.12 ccnq 7/8/98), il diritto di assemblea (art.27/8/98, art
8ccnl24/7/2003), il diritto di affissione ed uso dei locali (art.3 e 4
ccnq 7/8/98).
In particolare ha destato notevole interesse affrontare la problematica
delle tante patologie del sistema delle RSU scolastiche, riconducibili
sia ad una scarsa conoscenza delle norme da parte della Dirigenza
Scolastica sia ad una evidente eterogeneità dei soggetti deputati a
rivestire l'incarico di RSU, spesso chiamati a contrattare a livello
d'Istituto funzioni e attività che non conoscono (emblematico è il caso
dei collaboratori scolastici che contrattano le varie attività riferite
ai docenti).
Oltre a ciò gli uditori hanno evidenziato le tante difficoltà
determinate dall'attuale CCNL per ciò che concerne la costituzione della
Delegazione Trattante d'Istituto che, oltre alle RSU elette, vede la
presenza dei rappresentanti delle SOLE organizzazioni FIRMATARIE del
contratto, talvolta iscritti al medesimo sindacato del Dirigente
Scolastico deputato alla contrattazione.
Le problematiche suddette, a parere dei partecipanti, hanno snaturato
l'intento originario del legislatore, il cui obiettivo era di accrescere
l'efficienza e l'efficacia della Pubblica Amministrazione: tramite
l'introduzione delle RSU d'Istituto, costituite da personale chiamato a
svolgere compiti molto diversi, e regolate da un contratto nazionale
iniquo, si è determinato un incremento vertiginoso dei livelli di
conflittualità fra le parti in contrattazione ed in seno agli stessi
dipendenti.
L’ultima parte dell’incontro è stata dedicata al diritto di sciopero.
Sono state richiamate le leggi n. 146 del 7 giugno 1990, n. 83 dell’11
aprile 2000, il D.M. 127 del 20 aprile 2000, l’allegato al CCNL del 26
maggio 1999 e infine il Contratto Decentrato Nazionale del 24/11/99 che
prevede i contingenti del personale educativo ed ATA necessari per
assicurare le prestazioni indispensabili in casi di sciopero (la scuola
è annoverata fra i servizi essenziali).
Complessivamente dalla trattazione della dr.ssa De Luca su questo
argomento l’uditorio ha concepito l’idea che i dirigenti sospendano il
servizio in caso di sciopero con una certa fretta e eccessiva facilità.
Carlo Braga
4)
Rino Di Meglio - Vicecoordinatore nazionale Gilda: Contratto scuola:
modalità, contenuti e strategie di trattativa
di Cinzia
Piccinini
Il breve intervento di Rino Di Meglio è stato tutto improntato alla
pratica assistenza dei colleghi sul dilemma “m’iscrivo o non mi iscrivo
ad Espero”. Inizialmente il relatore ha illustrato il calcolo della
pensione nel sistema contributivo. Il montante contributivo interamente
versato (circa il 33% della retribuzione) si moltiplica per l’indice del
PIL dato dall’Istat (calcolato annualmente): oggi questo indice è basso
(circa 0,7%), quindi la rivalutazione è scarsa e non raggiunge l’indice
di svalutazione, che è circa il 2%. Poi c’è un ultimo coefficiente fisso
basato su una tabella di anzianità. Ad esempio per chi va in pensione a
57 anni il prodotto prima ottenuto si moltiplica per 4,72, per 60 anni
si moltiplica per 5,163, per 65 anni sarà 6,136. È questo calcolo che
porta, per gli assunti dopo il 2000, a pensioni del 45-55% dello
stipendio attuale. La conseguenza logica è che sulla pensione incide
molto di più il parametro della vecchiaia fisica che gli anni di lavoro,
con l’effetto che i lavoratori saranno costretti a chiedere di rimanere
in servizio oltre l’età pensionabile. Nella legge delega (quella sulle
pensioni approvata a luglio) già c’è la liberalizzazione dell’età
pensionabile fino a 70 anni.
Sostanzialmente mentre chi ha già maturato o quasi una pensione decorosa
può fare calcoli o cercare di speculare attendendo uno scatto di
anzianità o un nuovo contratto, il problema per gli assunti dopo il 2000
è diverso, poiché gli si prospetta nell’età non lavorativa una
situazione di vera povertà. Espero dovrebbe convenire anche a chi ha
ancora davanti 15-20 anni di lavoro che gli permettono di accantonare
una pensione integrativa.
Il relatore successivamente ha risposto ad alcune domande sul passaggio
da TFS a TFR, chiarendo che per gli assunti prima del 2000 che si
iscrivono al Fondo Espero, la buonuscita già maturata, calcolata come
TFR, è accantonata, non immessa nel Fondo. A questo proposito viene
annunciato che è in produzione all’interno della Gilda un semplice
programma per simulazioni “realistiche”.
Infine il relatore sfata alcune leggende che si sono diffuse sul Fondo,
ricordando che l’adesione è totalmente volontaria e comunica che è stato
individuata la società di gestione del Fondo stesso (Previnet di
Mogliano Veneto) mentre il contratto di appalto tra il CdA provvisorio
(che tale resterà se non si raggiungeranno 30000 iscritti entro maggio
2006, nel senso che non potrà fare un piano di investimenti) e la Banca
affidataria a cui versare le quote e gli euro dati dall’Inpdap per far
partire il fondo - individuata nel Monte dei Paschi di Siena - è in
corso di stipulazione.
Cinzia Piccinini
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