Febbraio 2005

 

 


 


Si è svolto a Roma, presso il Centro Cavour, nei giorni 17 e 18 Gennaio 2005, un convegno di formazione residenziale per dirigenti Gilda, deliberato dalla DN su progetto del Dipartimento “Formazione quadri”. Aperto dal coordinatore nazionale, Alessandro Ameli, e dal responsabile del Dipartimento “Formazione quadri”, nonché tesoriere nazionale, Alessio Alba, il seminario è terminato con le conclusioni del coordinatore nazionale. Quattro gli autorevoli relatori, che in due giorni hanno informato i partecipanti sugli aspetti fondamentali della contrattazione e sui nuovi principi legislativi, dialogando anche con tutti gli intervenuti in un dibattito vivace e proficuo. Ecco i contenuti fondamentali dei quattro interventi.

1) Prof. Avv. Carlo Pisani-Docente all’Università di Trieste e alla LUISS di Roma: Trasformazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego e sistema dei contratti.

di Olga Atzori


In apertura, il professor Carlo Pisani dell’Università di Trento e della LUISS di Roma, ha subito fugato un dubbio. I docenti sono lavoratori alla stregua di coloro che esplicano le loro energie fisiche o intellettuali al servizio di un’altra persona (imprenditore o altro datore di lavoro). Da dove promana questo assunto? Questi gli atti legislativi cardine:

• Il Dlgs 165 del 30 marzo 2001, che decreta le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In esso si legge che gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado sono “pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2). Ed oltre: “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa…….” (art. 2, comma 2). Da cui deriva quanto enunciato al comma 3: “ i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente…”;


• Il DLgs 29 del 1993 e il DLgs 88 del 1998 che avevano precedentemente segnato l’uscita della prestazione intellettuale degli insegnanti dal regime del diritto pubblico, a cui peraltro rimangono tuttora assoggettate alcune categorie: magistrati, avvocati, procuratori, personale militare, nonché professori e ricercatori universitari;


• La Legge 59 del 1997 – Bassanini, che si pone nella fase intermedia di questo processo, conferendo autonomia alle istituzioni scolastiche e, contestualmente, attribuendo ai capi d’istituto la qualifica dirigenziale, poi espressamente richiamata e regolamentata dall’art. 25 e seguenti del DLgs 165.

Prima del 1993, il rapporto di lavoro dei docenti era regolato da norme pubblicistiche (atti amministrativi motivati, giustificati e funzionalizzati all’interesse pubblico da perseguire), che, se da un lato costituivano un vantaggio – possibilità di impugnazione presso il Tar - erano anche, sempre a detta del relatore, impregnati di discrezionalità, in quanto la Pubblica Amministrazione era “padrona” del rapporto di lavoro e l’applicazione dell’art. 36 della Costituzione era di difficile applicazione anche nella pratica giurisprudenziale. Oggi, a trasformazione avvenuta, la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, interagendo con i diritti sindacali, ha determinato la certezza applicativa di tutta una serie di garanzie per il lavoratore. Dal punto di vista giuridico è il contratto - rileva il Professor Pisani - che tutela maggiormente il lavoratore. Il DLgs 165 innegabilmente ha (nel suo combinato di regole di diritto del lavoro e diritto sindacale e nel suo esplicito richiamo alla legge 20 maggio 1970, n° 300, più nota come Statuto dei lavoratori che si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti - art. 51, comma 2) una portata garantista. Ne deriva un modello di lavoro più partecipativo, con obiettivi condivisi; la partecipazione sindacale gioca un ruolo importante in quanto l’amministrazione non può decidere da sola…

La svolta legislativa è stata dettata dalla necessità di smontare l’elefante burocratico della Pubblica Amministrazione o è semplicemente passata l’idea che “ privato” è più bello, più efficiente? O si è comunque pensato che si sarebbe così operato un generale risanamento? Che tradotto in tre parole significava negli intenti: maggiore efficienza, costi minori, migliore utilizzo delle risorse – umane? In ogni caso il consenso è stato pressoché unanime: molti hanno pensato che la scuola – logorata e misconosciuta – avrebbe visto una nuova alba.


Ma quali garanzie e quali certezze hanno acquisito i docenti? Quale nuova costruzione è stata eretta dopo la demolizione della scuola della Repubblica?

La logica dell’autonomia aziendalistica spicca per ora in negativo: per l’autonomia professionale che sottrae, per i tagli culturali ed umani che impone, per il caos che il nuovo intreccio trascina – la vicenda riforma è sotto gli occhi di tutti…

Ma consoliamoci… Se non ce ne fossimo accorti, c’è sempre “il contratto”: morbido guanciale su cui dormire sonni tranquilli.

Olga Atzori

2) Professoressa Chiara Simeone - Docente Università della Basilicata: La comunicazione efficace.

di R.B.

Efficace - e non poteva essere altrimenti - la comunicazione della professoressa Chiara Simeone, la quale, con una rapida carrellata, ha ricordato ai presenti tutti gli elementi che compongono il processo comunicativo, sia esso riferito a relazioni personali che a dimensioni pubbliche o istituzionali. Unendo insieme informazioni teoriche con esempi di traduzione “in situazione”, Chiara Simeone ha proposto modelli in cui la conoscenza dei processi comunicativi diventa fondamentale per ottenere i risultati prefissati.


Nella contrattazione d’istituto, nelle relazioni con i Dirigenti scolastici, nelle assemblee è necessario mantenere una lucida consapevolezza dell’obiettivo che si vuole raggiungere, evitando così , soprattutto nelle assemblee, inopportune scivolate nelle discussioni aspre, e magari formalmente impetuose, con chi sostiene idee diverse dalle nostre.


Assolutamente pertinenti tutte le indicazioni, elementi che dovrebbero diventare essenziali nelle modalità espressivo-comunicative di ogni dirigente, purché sia fatta salva una condizione. Quella di non dimenticare mai che lo scopo primario di chi si occupa di politica, di sindacato, o, in generale di espressione di idee, non è quello di vendere un prodotto, ma di fare proselitismo.


La differenza tra i due scopi non è trascurabile. Chi deve vendere un prodotto, mira al risultato immediato, trascurando i mezzi con cui raggiunge tale risultato. Mira quindi a convincere. Chi fa proselitismo, è orientato al rapporto tra le menti, e quindi alla convinzione di relazionarsi con persone competenti e ragionevoli. Mira quindi a persuadere, occupandosi del carattere razionale del proprio discorso.

Il proselitismo è quella civile dimensione del rapporto con l’altro, fatta del dialogo attraverso il quale si cerca di persuaderlo a cambiare idea. E’ un dialogo paritetico, espressione di indipendenza individuale, di spirito critico. Non è lavaggio del cervello, ma serrata interlocuzione con lo scopo di persuadere.


Ecco, l’obiettivo sindacale non può che essere questo: una relazione comunicativa, basata sulla forza delle idee, sul potere degli argomenti. Fatta salva questa “ clausola”, ben vengano dunque tutte le tecniche che non ci allontanino dal fine etico di considerare l’ uomo come fine e non come mezzo dei nostri scopi, siano questi anche i migliori del mondo.


R.B.

3) Dottoressa Caterina De Luca - MIUR Ufficio di Gabinetto: La relazioni sindacali, la contrattazione integrativa, le RSU

di Carlo Braga

Dato l'interesse del tema trattato, e la competenza del relatore, è stato chiesto alla Dr.ssa di prolungare il proprio intervento, che ha avuto una durata complessiva di quasi cinque ore.


La dr.ssa De Luca ha presentato, in maniera precisa ed analitica, l'evoluzione della normativa inerente l'attività sindacale e i diritti ad essa connessi. In particolare ha sottolineato l'importanza della trasformazione del modello organizzativo della scuola che, progressivamente, ha visto l'evoluzione del modello burocratico, regolato da norme pubblicistiche con l'emanazione da parte del Ministero di atti amministrativi unilaterali, in un modello telocratico fondato sull'aumento di democrazia decisionale, con la diffusione della partecipazione sindacale nelle scelte scolastiche.


Per quanto riguarda la normativa, ha ricostruito il percorso di definizione delle libertà sindacali, già sancite dall'art 39 della Costituzione, che prende avvio con la legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) titolo III artt.19 e seguenti, e prosegue trovando la propria evoluzione nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 titolo III - articoli dal 40 al 50, nei Contratti Collettivi Nazionali Quadro del 7/8/1998 e del 18/2/2002 e nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 24/7/2003, capo II.


Infatti l'art.42 del D.Lgs n.165/2001 precisa che nelle pubbliche amministrazioni "…la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970. n. 300 e successive modificazioni" e rimanda agli specifici contratti quadro la definizione delle modalità di individuazione, il funzionamento e i diritti delle RSU d'Istituto.


Inoltre ha riepilogato tutte le norme inerenti i diritti e le prerogative sindacali riguardanti: i permessi sindacali (artt. 8 e 9 ccnq 7/8/98), i permessi per riunione di organismi statutari (art 11 ccnq 7/8/98, art 5 ccnq 18/12/02) , i permessi sindacali non retribuiti (art.12 ccnq 7/8/98), il diritto di assemblea (art.27/8/98, art 8ccnl24/7/2003), il diritto di affissione ed uso dei locali (art.3 e 4 ccnq 7/8/98).


In particolare ha destato notevole interesse affrontare la problematica delle tante patologie del sistema delle RSU scolastiche, riconducibili sia ad una scarsa conoscenza delle norme da parte della Dirigenza Scolastica sia ad una evidente eterogeneità dei soggetti deputati a rivestire l'incarico di RSU, spesso chiamati a contrattare a livello d'Istituto funzioni e attività che non conoscono (emblematico è il caso dei collaboratori scolastici che contrattano le varie attività riferite ai docenti).


Oltre a ciò gli uditori hanno evidenziato le tante difficoltà determinate dall'attuale CCNL per ciò che concerne la costituzione della Delegazione Trattante d'Istituto che, oltre alle RSU elette, vede la presenza dei rappresentanti delle SOLE organizzazioni FIRMATARIE del contratto, talvolta iscritti al medesimo sindacato del Dirigente Scolastico deputato alla contrattazione.


Le problematiche suddette, a parere dei partecipanti, hanno snaturato l'intento originario del legislatore, il cui obiettivo era di accrescere l'efficienza e l'efficacia della Pubblica Amministrazione: tramite l'introduzione delle RSU d'Istituto, costituite da personale chiamato a svolgere compiti molto diversi, e regolate da un contratto nazionale iniquo, si è determinato un incremento vertiginoso dei livelli di conflittualità fra le parti in contrattazione ed in seno agli stessi dipendenti.


L’ultima parte dell’incontro è stata dedicata al diritto di sciopero. Sono state richiamate le leggi n. 146 del 7 giugno 1990, n. 83 dell’11 aprile 2000, il D.M. 127 del 20 aprile 2000, l’allegato al CCNL del 26 maggio 1999 e infine il Contratto Decentrato Nazionale del 24/11/99 che prevede i contingenti del personale educativo ed ATA necessari per assicurare le prestazioni indispensabili in casi di sciopero (la scuola è annoverata fra i servizi essenziali).


Complessivamente dalla trattazione della dr.ssa De Luca su questo argomento l’uditorio ha concepito l’idea che i dirigenti sospendano il servizio in caso di sciopero con una certa fretta e eccessiva facilità.


Carlo Braga
 

4) Rino Di Meglio - Vicecoordinatore nazionale Gilda: Contratto scuola: modalità, contenuti e strategie di trattativa

di Cinzia Piccinini

Il breve intervento di Rino Di Meglio è stato tutto improntato alla pratica assistenza dei colleghi sul dilemma “m’iscrivo o non mi iscrivo ad Espero”. Inizialmente il relatore ha illustrato il calcolo della pensione nel sistema contributivo. Il montante contributivo interamente versato (circa il 33% della retribuzione) si moltiplica per l’indice del PIL dato dall’Istat (calcolato annualmente): oggi questo indice è basso (circa 0,7%), quindi la rivalutazione è scarsa e non raggiunge l’indice di svalutazione, che è circa il 2%. Poi c’è un ultimo coefficiente fisso basato su una tabella di anzianità. Ad esempio per chi va in pensione a 57 anni il prodotto prima ottenuto si moltiplica per 4,72, per 60 anni si moltiplica per 5,163, per 65 anni sarà 6,136. È questo calcolo che porta, per gli assunti dopo il 2000, a pensioni del 45-55% dello stipendio attuale. La conseguenza logica è che sulla pensione incide molto di più il parametro della vecchiaia fisica che gli anni di lavoro, con l’effetto che i lavoratori saranno costretti a chiedere di rimanere in servizio oltre l’età pensionabile. Nella legge delega (quella sulle pensioni approvata a luglio) già c’è la liberalizzazione dell’età pensionabile fino a 70 anni.


Sostanzialmente mentre chi ha già maturato o quasi una pensione decorosa può fare calcoli o cercare di speculare attendendo uno scatto di anzianità o un nuovo contratto, il problema per gli assunti dopo il 2000 è diverso, poiché gli si prospetta nell’età non lavorativa una situazione di vera povertà. Espero dovrebbe convenire anche a chi ha ancora davanti 15-20 anni di lavoro che gli permettono di accantonare una pensione integrativa.


Il relatore successivamente ha risposto ad alcune domande sul passaggio da TFS a TFR, chiarendo che per gli assunti prima del 2000 che si iscrivono al Fondo Espero, la buonuscita già maturata, calcolata come TFR, è accantonata, non immessa nel Fondo. A questo proposito viene annunciato che è in produzione all’interno della Gilda un semplice programma per simulazioni “realistiche”.


Infine il relatore sfata alcune leggende che si sono diffuse sul Fondo, ricordando che l’adesione è totalmente volontaria e comunica che è stato individuata la società di gestione del Fondo stesso (Previnet di Mogliano Veneto) mentre il contratto di appalto tra il CdA provvisorio (che tale resterà se non si raggiungeranno 30000 iscritti entro maggio 2006, nel senso che non potrà fare un piano di investimenti) e la Banca affidataria a cui versare le quote e gli euro dati dall’Inpdap per far partire il fondo - individuata nel Monte dei Paschi di Siena - è in corso di stipulazione.


Cinzia Piccinini


 

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